Uranio impoverito: danni alla salute e vittime del dovere

Uranio impoverito

L’uranio impoverito è un materiale usato per corazzare carri armati e nelle munizioni anticarro, che ha provocato micidiali danni alla salute delle persone coinvolte. In questa guida parlaimo di uranio impoverito, cos’è, dove si trova in natura e quali effetti provoca sulla salute nell’uomo.

Oltre alle popolazioni colpite sui campi di battaglia dove si è fatto uso di uranio impoverito, numerose malattie correlate sono esplose tra i militari coinvolti. I militari italiani impiegati nelle missioni di pace, ma anche in diverse esercitazioni, hanno sviluppato gravi malattie. Queste si sono rivelate associate all’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti, provocata dalla deflagrazione ad altissima temperatura degli obiettivi colpiti da ordign ad uranio impoverito.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto tutela le vittime dell’uranio fornendo l’assistenza legale gratuita per il riconoscimento della causa di servizio ai militari e dello status di vittime del dovere, oltre al risarcimento integrale dei danni subiti che includono i danni morali ed esistenziali, oltre che patrimoniali. Anche i famigliari delle vittime decedute hanno diritto al risarcimento integrale e a tutte le somme maturate in vita dalla vittima.

Per ottenere la tutela legale gratuita basta rivolgersi all’ONA, chiamando il numero verde 800 034 294 oppure compilando il form che trovato alla fine di questa pagina di approfondimento.

Cos’è l’uranio impoverito e dove si trova

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Cos’è l’uranio impoverito? L’uranio impoverito è un sottoprodotto dell’arricchimento dell’uranio, un metallo pesante presente in rocce, suolo, acqua e cibi. L’uranio è tossico e radioattivo. Appartiene alla serie degli attinidi con simbolo U e numero atomico 92. L’isotopo 235U viene utilizzato in reattori nucleari e armi.

L’uranio si estrae principalmente da minerali come l’uraninite e la carnotite, ma esistono oltre 150 minerali uraniferi. L’estrazione iniziò in Repubblica Ceca e negli USA nel XX secolo, con applicazioni in vernici fluorescenti.

Durante la Seconda guerra mondiale, gli USA importarono uranio dal Congo e dal Canada. Nel Colorado, le miniere fornivano uranio e vanadio (carnotite. Anni dopo, i lavoratori ricevettero risarcimenti per l’estrazione di materiale radioattivo senza essere stati informati dei rischi.

L’uranio impoverito ha un costo basso e una facile reperibilità che, unite alla duttilità e alla capacità di assorbire radiazioni, ne fanno un metallo di ampio utilizzo.

Utilizzi dell’uranio impoverito

Come dicevamo poco più su, l’uranio impoverito si utilizza in campo militare, ma anche civile. In ambito civile è ampiamente usato in campo medico, ovunque sia necessaria la schermatura da radiazioni. In campo aerospaziale si usa come contrappeso o per le superfici di controllo. Nello sport è utilizzato per le frecce del tiro con l’arco e per le mazze da golf.

In ambito militare, coem già detto, si utilizza nelle munizioni, nei proiettili e nelle corazzature degli autoblindati chiamate API (Armor Piercing Incendiary). Durante la prima guerra del Golfo, circa 300 tonnellate di uranio impoverito furono esplose, principalmente dai cannoni GAU-8 Avenger degli aerei A-10 Thunderbolt.

Il metallo pesante è stato impiegato anche in conflitti successivi, come la guerra in Bosnia ed Erzegovina, la guerra del Kosovo e la seconda guerra del Golfo.

Breve storia dell’uranio impoverito

Il primo a esprimere preoccupazione sull’uranio impoverito fu padre Jean-Marie Benjamin, testimone delle sofferenze durante la guerra in Iraq. Le armi con uranio impoverito infatti hanno effetti radioattivi e persistenza ambientale, sfuggendo alla categorizzazione come armi convenzionali secondo le convenzioni internazionali.

Nel 2001, Carla del Ponte, capo del tribunale penale internazionale, considerò un crimine di guerra l’uso di armi all’uranio impoverito da parte della NATO. Tuttavia, il suo predecessore, Louise Arbour, contestò questa opinione, sostenendo l’assenza di un trattato ufficiale su questo tema.

Nonostante il riconoscimento della pericolosità a breve termine dell’uranio impoverito, è ancora ampiamente utilizzato in molte attività, non solo militari ma anche civili.

È cruciale che i lavoratori esposti a sostanze nocive come questa segnalino l’accaduto, cercando assistenza legale per ottenere i risarcimenti previsti e proteggere la salute di altri possibili esposti.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto si impegna nella tutela di chi è esposto a sostanze pericolose, contribuendo a ridurre l’uso e la diffusione di materiali tossici come l’amianto e l’uranio impoverito.

La Nato è chiamata a rispondere dell’uso dell’uranio impoverito

Nel 2022 la Corte suprema di Belgrado ha contestato l’uso di bombe “umanitarie” durante l’operazione Allied Force contro la ex Jugoslavia. Un ex militare jugoslavo ha denunciato di aver contratto tumori, ritenendo che fossero causati dall’uranio impoverito. Oltre 3.000 civili serbi lottano con lui per la giustizia per i danni causati dai bombardamenti e per la salute compromessa dall’uranio impoverito. L’Alleanza atlantica sostiene l’immunità giurisdizionale, ma la controparte sottolinea che gli accordi firmati nel 2005 non hanno valore retroattivo.

Perché l’uranio impoverito è pericoloso?

L’uranio impoverito non è molto pericoloso nella sua forma integra. Ma quando viene utilizzato in situazioni militari e prende fuoco, si frammenta in piccole particelle che possono essere tossiche. Queste particelle possono diffondersi facilmente nell’aria, mettendo a rischio molte persone.

L’uranio impoverito è altamente tossico se viene inalato, ingerito o a contatto diretto con ferite, come nel caso dei proiettili. A differenza dell’amianto, la sua pericolosità è a breve termine, senza evidenze di tossicità a lungo termine. L’inalazione è il principale rischio di contaminazione, poiché le polveri sono molto sottili e possono danneggiare rapidamente i polmoni.

La radioattività dell’uranio impoverito invece è considerata di basso livello, con un potenziale radioattivo inferiore rispetto all’uranio arricchito.

Le malattie principali causate dall’uranio impoverito

L’uranio impoverito può causare effetti immediati, come il soffocamento di chi si trova all’interno di carri armati colpiti. È inoltre estremamente tossico e debolmente radioattivo. L’esposizione causa danni ai reni, al pancreas, allo stomaco e all’intestino. Studi hanno mostrato effetti citotossici e carcinogeni in animali.

Altre ricerche hanno verificato che ha anche effetti teratogeni (sulla prole), in roditori e rane (in contatto con sali di uranio disciolti in acqua) e in umani in contatto con polveri di uranio naturale ed impoverito. La teratogenesi indica lo sviluppo anormale di alcuni organi del feto durante la gravidanza, che si traduce nella nascita di un bambino che presenta difetti congeniti.

Può causare un avvelenamento da metalli pesanti, mentre se viene inalato si va a depositare all’interno dei polmoni causando il tumore del polmone. Ma anche linfomi di Hodgkin e non Hodgkin e leucemie. Queste almeno le risultanze della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito del 2017, che ha riconosciuto nei metalli pesanti inalati durante le missioni di pace nei Balcani, in associazione con un numero massiccio di vaccini, la possibile causa della morte di oltre 400 militari e la malattia di almeno altri 8mila soldati.

Dose dipendente e gravità a seconda del tipo di esposizione

La gravità e la tipologia della malattia dipende in buona misura dal tempo di esposizione e dalla modalità di contaminazione (ingestione o inalazione): più una persona è stata a contatto con l’uranio impoverito, più sono alti i rischi della formazione di patologie nel tempo.

Se il contatto avviene per ingestione è probabile che si contraggano malattie legate all’apparato gastrointestinale. Se invece la contaminazione avviene per inalazione è più probabile che insorgano malattie legate all’apparato respiratorio e/o circolatorio.

In un caso o nell’altro, se il contatto è stato prolungato, i danni saranno pressoché irreparabili e irreversibili. Se il contatto, invece, è stato limitato, allora c’è la speranza che la malattia non si manifesti nella sua gravità.

La strage dei militari colpiti da malattie correlate all’uranio impoverito

Secondo l’Associazione Vittime Uranio i dati del bilancio di militari italiani morti per potenziale contaminazione da uranio impoverito sarebbero 216. Un numero sottostimato a detta di Francesco Palese, portavoce dell’Associazione Vittime Uranio, perché alcuni dati sono imparziali o incompleti.

La Commissione parlamentare ha registrato tra i militari:

  • 236 casi di leucemia (97 deceduti);
  • 27 casi di tumori del sistema linfatico (3 morti);
  • 846 linfomi (91 deceduti);
  • 22 neoplasie del sangue (3 deceduti);
  • 118 casi di neoplasie dei tessuti molli (21 deceduti).

La Commissione Parlamentare d’Inchiesta del 2017

Durante la commissione parlamentare del 2017, l’Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso il suo presidente l’Avvocato Ezio Bonanni, ha evidenziato la mancata protezione della salute del personale in missione in Bosnia (1995), Kosovo (1998), e Iraq (1991 e 2003). Ha anche sottolineato la violazione degli obblighi secondo l’art. 2087 del c.c. e della Legge 11.07.1978 n. 382 sulla disciplina militare.

La legge D.P.R. 18.07.1986 n. 545, all’art. 21, co. 2, impone ai superiori l’obbligo di curare le condizioni di vita e benessere del personale, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione per proteggere l’integrità fisica dei dipendenti.

Il personale militare e civile non è mai stato adeguatamente informato o formato per affrontare i rischi specifici legati ai metalli pesanti, amianto o radon. Questi rischi sono amplificati dall’elevato numero di vaccini somministrati contemporaneamente a chi si reca nei teatri di guerra.

La strage dei militari italiani: il caso Lorenzo Motta

Il caso di Lorenzo Motta è particolarmente eclatante. Durante il suo servizio nella Marina Militare, il militare è entrato in contatto con uranio impoverito ed ha ricevuto la somministrazione di vaccini contaminati, contraendo il Linfoma di Hodgkin.

La battaglia legale è ancora in corso: il Ministero della Difesa – Marina Militare è stato condannato, ma rifiuta di eseguire la sentenza. Lorenzo Motta, nel frattempo, ha affrontato un lungo periodo di malattia, alla fine del quale è stato nominato dall’Avv. Ezio Bonanni coordinatore del Dipartimento Tutela Esposti Uranio Impoverito all’interno di ONA – Osservatorio Nazionale Vittime Amianto.

Uranio impoverito e metalli pesanti: il caso Calcagni

vittime del dovere-causa di servizio

Il colonnello Calcagni è la dimostrazione evidente di quanto possa essere nocivo l’uranio impoverito, fino al punto di modificare anche il patrimonio genetico. Anche i figli del Colonnello hanno ereditato la “mancanza” di un gene. Nel 1996 è stato impiegato in Bosnia Erzegovina come pilota elicotterista. Dopo alcuni anni si ammalò, rendendo subito chiara la contaminazione da metalli pesanti. Nel suo corpo ce ne sono 28 che gli hanno causato ben 24 patologie.

Una incredibile determinazione ed uno sconfinato attaccamento alla vita gli hanno permesso di sopravvivere. La sua battaglia legale va avanti da anni e ancora non ha ricevuto alcun risarcimento.

amianto e uranio convegno

Recentemente è intervenuto nel convegno organizzato dall’ONA presso la Regione Lazio il 23 novembre 2023 “Amianto e Uranio, in guerra e in pace: ricchezza e povertà dall’energia alla salute“. In questa occasione è stato presente anche il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha espresso il suo sostegno per l’azione di tutela delle vittime che compie l’ONA.

Il caso Leopoldo Di Vico e l’impegno dell’ONA

Il Tribunale di Roma ha sentenziato che il ministero della Difesa dovrà risarcire la famiglia del defunto militare Leopoldo Di Vico con un importo di 600mila euro. Di Vico, deceduto nel marzo 2015, ha contratto un cancro correlato all’esposizione ad amianto e all’uranio impoverito durante le missioni in Albania e Kosovo.

Lo status di vittima del dovere e la causa di servizio sono stati riconosciuti solo post mortem a seguito di una controversia legale. L’Avvocato Ezio Bonanni presidente dell’Ona ha guidato personalmente il procedimento legale che ha portato alla condanna per il risarcimento del danno.

La sindrome dei Balcani: cos’è

La Sindrome dei Balcani è il nome con cui si indica una serie di malattie che hanno colpito i militari italiani di ritorno dalle missioni di pace internazionali. I primi casi risalgono alla fine degli anni Novanta: le vittime sono state più di 50 e 500 i malati superstiti.

Il decreto ministeriale del 27 Agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha previsto l’attuazione di un programma di monitoraggio per la ricerca di uranio impoverito e arsenico nelle derrate alimentari provenienti da Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

L’ONA contro l’uso dei proiettili all’uranio impoverito

La tutela legale dell’ONA si fonda su significativi risultati già raggiunti dall’Avv. Ezio Bonanni, come per il caso del Maresciallo Lazzari, per il quale il TAR Lazio con sentenza 80/2022 ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento del danno.

L’ONA si batte strenuamente perché al personale militare sia riconosciuta la causa del servizio. Primo passo per ottenere il risarcimento dei danni subiti, non solo per la vittima ma anche per i suoi familiari. Gli eredi legittimi hanno infatti diritto a tutte le somme maturate dalla vittima in vita, oltre al risarcimento dei danni subiti iure proprio. Inoltre, sussiste il diritto alla pensione privilegiata.

La Commissione Parlamentare sull’uranio impoverito ha confermato le tesi esposte dall’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA. Il criterio accolto è quello del “più probabile che non”. Le numerose vittime tra i militari ed ex militari ha convinto l’organo giudicante della maggior probabilità che il danno riportato sia stato frutto dell’esposizione ad uranio impoverito. Questo criterio funziona nella misura in cui non esistano prove concrete della riferibilità a un fattore eziologico alternativo (per riferimenti, vedere Cass. Civ., Sez III, 9 Giugno 2016, n. 11789, in Pluris).

L’Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto il riconoscimento di vittime del dovere anche per coloro che hanno svolto servizio presso il poligono di tiro di Quirra, con riferimento alla serie di morti sospette e insorgenze di tumori su militari e pastori residenti nell’area del poligono sardo.

Uranio impoverito e nesso causale per il riconoscimento di causa di servizio

Per il riconoscimento della causa di servizio e vittime del dovere, la giurisprudenza più recente ha consolidato l’inversione dell’onere della prova nei casi di esposizione a uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti. Già la Cassazione, con la sentenza n. 9641/2024, e il Consiglio di Stato, II sezione, con la decisione n. 11363/2023, avevano chiarito che, in presenza di esposizioni qualificabili come ad alto rischio professionale, non può essere richiesto al militare o ai suoi superstiti di fornire una prova scientifica certa ed esclusiva del nesso causale.

Tale impostazione si innesta sull’art. 6, comma 3, del DPR 7 luglio 2006, n. 243, che disciplina la causa di servizio per le vittime del dovere secondo un criterio equipollente al nesso causale civilistico, fondato su una valutazione complessiva e probabilistica del collegamento tra servizio prestato e insorgenza della patologia, come ribadito dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 33307/2024 e n. 4701/2024.

Uranio impoverito: la presunzione relativa di nesso causale

La tutela risulta ulteriormente rafforzata quando l’esposizione riguarda elementi chimici metallici ad alta massa atomica ed elevata densità, tra cui mercurio, cadmio, arsenico, cromo, tallio, piombo, rame e zinco, nonché i metalli di transizione e gli attinoidi, come uranio e plutonio, espressamente richiamati dall’art. 1078 del DPR 15 marzo 2010, n. 90. In tali ipotesi, sulla base degli articoli 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e dell’art. 603 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025, ha affermato l’esistenza di una presunzione relativa di nesso causale tra esposizione professionale e insorgenza di patologie, in particolare tumorali.

La presunzione può essere superata solo se l’amministrazione dimostra una specifica e autonoma genesi extra-lavorativa della malattia. Questo orientamento, coerente con la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, si collega al principio del “maggior rischio” professionale sancito dall’art. 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rafforzando in modo significativo il diritto al riconoscimento della causa di servizio e alle connesse tutele indennitarie previste per le vittime del dovere esposte a uranio impoverito.

Uranio impoverito e risarcimento del danno: come funziona?

In caso di infermità, per esposizione a nanoparticelle e radiazioni, per effetto dell’uso di proiettili a uranio impoverito, il Ministero della Difesa è responsabile dei danni. Infatti, occorrre osservare che deve essere rispettato l’obbligo di tutela della salute ex art. 2087 c.c. anche per i nostri militari e per il personale civile del Ministero della Difesa.

In caso di incertezza, come chiarito dal Tribunale di Roma, Sez. Civile, sentenza 567/2023, i diritti delle vittime devono essere sempre riconosciuti, applicando il criterio del “più probabile che non“.

Infatti, come già detto, per confermare il nesso causale, è sufficiente anche la concausa, secondo il principio di equivalenza causale, ovvero di equipollenza. La violazione degli obblighi cautelari costituisce la colpa al fronte della quale si perfeziona la responsabilità contrattuale e l’obbligo del risarcimento del danno. Queste vittime hanno quindi diritto al risarcimento del danno biologico, del danno morale e quello esistenziale. Sussiste anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale.

Uranio impoverito: equiparazione vittime del dovere

Le vittime, in seguito all’impiego operativo in patria e all’estero, per l’uso di proiettili all’uranio impoverito possono ottenere lo status di vittime del dovere. In modo più specifico, trova applicazione la norma di cui all’art. 1 comma 564 della Legge 266 del 2005. Nello specifico, le tutele, per effetto dell’art. 1 del DPR 243/2006, sono state ampliate per effetto degli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del D.Lgs 66/2010. Quindi, in sede previdenziale vi è una presunzione di nesso causale (sentenza 7409/2023).

Le vittime del dovere sono coloro che hanno svolto un servizio in particolari attività, indicate nell’art. 1, co. 563, L. 266/2005

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 

Riconoscimento all’equiparazione vittime del dovere

Nei casi in cui le lesioni siano sopraggiunte durante il compimento del proprio servizio in condizioni di rischio che esulano dall’ordinarietà, si ha diritto anche alla totale equiparazione vittime del dovere. Si fa riferimento alle particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006), tra le quali l’esposizione ad asbesto, a nanoparticelle per proiettili all’uranio impoverito, a radiazioni ionizzanti: 

per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. 

Questo diritto è riconosciuto a tutti coloro che nell’adempimento di un dovere hanno subito delle infermità, dunque un danno biologico (SS. UU. 22753/2018). Sono quindi compresi i dipendenti pubblici e coloro che non sono dipendenti pubblici, ma hanno svolto un servizio per la PA in esposizione ad amianto o ad altri cancerogeni (Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con Sent. n. 22753/2018). 

I diritti e i benefici per le vittime del dovere

I benefici riconosciuti alle Vittime del Dovere colpite da uranio impoverito includono l’equiparazione alle vittime del terrorismo, una speciale elargizione, un assegno mensile vitalizio, assegno vitalizio speciale, incremento della retribuzione pensionabile, aumento figurativo dei versamenti contributivi. Inoltre esenzione fiscale su prestazioni e atti connessi, collocamento obbligatorio, borse di studio esenti da tasse, esenzione spese sanitarie, e assistenza psicologica.

La sentenza di Cassazione 7409/2023 ha stabilito che per la speciale elargizione l’onere della prova è dell’Amministrazione, diversamente dal risarcimento danni: “Il militare interessato a percepire la speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, richiamato art. 1079, non è tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all’uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia. Siffatto accertamento è necessario ove l’interessato svolga una domanda risarcitoria, ossia assuma la commissione, da parte dell’Amministrazione, di un illecito civile consistente nella colpevole esposizione del dipendente ad una comprovata fonte di rischio in assenza di adeguate forme di protezione, con conseguente contrazione di infermità“.

Gli eredi delle vittime del Dovere: un diritto per troppo tempo negato

Per gli eredi delle Vittime del Dovere, in caso di decesso a causa di patologie legate all’uranio impoverito, sono previste una speciale elargizione, un assegno vitalizio e uno speciale assegno vitalizio mensile per ciascun familiare.

Tuttavia, la totale equiparazione alle vittime del terrorismo è solo per quanto riguarda le prestazioni nei confronti della vittima, e non ha incluso mai gli orfani che non sono nel carico fiscale.

La Legge 466/1980 e la pronuncia SS.UU. 22753/2018 sono citate come base per tale negazione, ma l’Avvocato Bonanni ha sempre contrastato questa interpretazione ottenendo anche conferme dalle Corti di merito, oltre a rimarcare questa ingiustizia anche di fronte alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica (29.10.2019).

I diritti degli orfani delle vittime del dovere: nuove tutele

Recentemente, sono state raggiunte significative svolte sul tema della tutela degli orfani non a carico. Sulla questione, è importante il contributo della Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite. Queste ultime, quindi, si dovranno ora pronunciare sulla sussistenza o meno del diritto per gli orfani non nel carico fiscale.

Infatti, inizialmente la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza n. 11181/2022, aveva circoscritto il diritto solo in assenza di coniuge, titolare di pensione. In altri termini, hanno diritto alle prestazioni previdenziali gli orfani solo se nel carico fiscale. Se, invece, non erano nel carico fiscale al momento della morte del loro congiunto, a questo punto le tutele sono circoscritte. La salvezza, infatti, è solo se non c’è il coniuge. Adesso, gli scenari potrebbero mutare nella speranza di ottenere una maggiore tutela e mettere fine alle discriminazioni.

Gli eredi delle Vittime del Dovere

Se il lavoratore dovesse morire a causa di patologie correlate all’uranio impoverito, le somme maturate spetteranno ai parenti più vicini, come segue:

  • speciale elargizione di euro 200.000,00 una tantum divisa tra gli eredi legittimi;
  • assegno vitalizio di euro 500, con l’equiparazione alle vittime del terrorismo per ognuno dei famigliari;
  • speciale assegno vitalizio di euro 1033,00 mensili per ognuno dei famigliari.

Tuttavia si è sviluppata una controversia per quanto riguarda i diritti spettanti ai figli di vittime del dovere non a carico fiscale al momento del decesso.

Il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri hanno negato a questi i diritti nel caso in cui la prestazione fosse stata erogata anche al coniuge.

L’appiglio è costituito dall’art. 6 della L. 466/1980. Tuttavia questo articolo fa riferimento alla sola speciale elargizione, come più volte è stato ribadito dall’Avv. Ezio Bonanni. La Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, nell’accogliere le tesi dell’Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l’art. 6 della L. 466/1980.

Tuttavia, la più recente giurisprudenza ha reso giustizia e ha aperto un nuovo possibile spiraglio per ottenere maggiore tutela per i figli non nel carico fiscale alla morte del congiunto. Si tratta dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 8628/2024, che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, che dovranno adesso pronunciarsi sulla questione e fare luce sulla tematica.

Aggiornamenti sulla tutela degli orfani non a carico: sì all’assegno vitalizio

La giurisprudenza più recente ha superato l’automatica esclusione di questi soggetti dalle prestazioni, riconoscendo che il criterio del carico fiscale non può comprimere in modo irragionevole la funzione solidaristica delle norme. In particolare, è stato affermato il diritto degli orfani non a carico, anche in presenza del coniuge superstite, all’assegno vitalizio previsto dalla legge, pur restando ancora aperte alcune criticità sul pieno allineamento delle prestazioni rispetto ad altre categorie tutelate.

Si tratta di un avanzamento significativo, che riduce una storica disparità di trattamento e riafferma il principio secondo cui la protezione previdenziale deve essere collegata al sacrificio subito dalla vittima e dalla sua famiglia, non a criteri meramente formali.

SS.UU del 30 dicembre 2025

La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025 ha chiarito che agli orfani non a carico spetta comunque l’assegno vitalizio mensile di cui all’art. 2 della legge n. 407/1998, pari a 500 euro, rivalutabile e con decorrenza dalla data del decesso della vittima, affermando una lettura più coerente con la finalità solidaristica della normativa sulle vittime del dovere.

Resta tuttavia una criticità rilevante, perché lo speciale assegno vitalizio di cui alla legge n. 206/2004 continua a essere riconosciuto solo secondo l’ordine previsto dall’art. 6 della legge n. 466/1980, con esclusione degli orfani non a carico in presenza del coniuge. Ne deriva una tutela previdenziale ancora parziale e differenziata, che non realizza una piena equiparazione con il regime delle vittime del terrorismo e lascia aperti profili di possibile irragionevolezza costituzionale, oltre a problemi applicativi legati alla persistente resistenza delle amministrazioni nell’adeguarsi tempestivamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale.

Vittime del dovere: intervista all’Avvocato Ezio Bonanni

Vedi l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni al giornalista Luigi Abbate sul riconoscimento dei diritti dei figli delle Vittime del Dovere:

Nell’intervista Ezio Bonanni spiega come la sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2025 costituisca un avanzamento decisivo. Non risolve però integralmente tutte le criticità del sistema di tutela degli orfani delle vittime del dovere. Le ragioni sono giuridiche, sistematiche e applicative. Eccole riassunte qui di seguito:

1. La tutela resta parziale sul piano previdenziale

La SS.UU. 34713/2025 riconosce agli orfani non a carico fiscale, in presenza del coniuge superstite, il diritto all’assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, pari a 500 euro mensili, con decorrenza dalla data del decesso della vittima.

Tuttavia, non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio (circa 1.033 euro mensili), che continua a essere limitato ai casi di assenza del coniuge o di figli fiscalmente a carico. Secondo Bonanni, questa distinzione non trova una giustificazione costituzionalmente adeguata, perché mantiene una disparità di trattamento tra orfani, pur in presenza del medesimo evento lesivo e del medesimo sacrificio imposto allo Stato.

2. Permane una frammentazione delle prestazioni

Il sistema continua a presentarsi frammentato e prevede una tutela previdenziale solo parziale per gli orfani non a carico. Si tratta di un’architettura che, seppur migliorata, continua a fondarsi su un criterio formale (il carico fiscale) che nulla ha a che vedere con la perdita del genitore e con la ratio solidaristica delle norme sulle vittime del dovere.

3. Il nodo dell’equiparazione con le vittime del terrorismo non è sciolto del tutto

La SS.UU. 34713/2025 si muove nella direzione della tutela equivalente a quella delle vittime del terrorismo, ma non completa l’equiparazione, perché per le vittime del terrorismo la tutela degli orfani non conosce le stesse limitazioni legate al carico fiscale. Di conseguenza, l’uguaglianza sostanziale resta incompiuta.

4. Restano aperti profili di possibile incostituzionalità

L’Avvocato Ezio Bonanni afferma che la distinzione residua potrebbe ancora violare:

  • l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;
  • l’articolo 38, in tema di tutela previdenziale;
  • il principio di solidarietà che ispira l’intero impianto normativo sulle vittime del dovere.

Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.

5. La giurisprudenza amministrativa e l’azione delle amministrazioni non sono ancora allineate

L’Avvocato Ezio Bonanni sottolinea come la svolta giurisprudenziale non si sia ancora tradotta in una prassi amministrativa uniforme, mantenendo aperto il contenzioso. Infatti molte amministrazioni continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi ricorsi giudiziari.

L’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere prosegue, con l’obiettivo di ottenere una tutela piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio compiuto dalle vittime del dovere e dalle loro famiglie.

La decisione della Corte d’Appello di Palermo e il superamento del requisito del carico fiscale

La Corte d’Appello di Palermo ha pronunciato una sentenza destinata ad avere effetti sistemici nella tutela degli orfani delle vittime del dovere, accogliendo l’appello di Fabio Barone e riformando la precedente decisione del Tribunale di Trapani. I giudici hanno stabilito che il requisito del carico fiscale non può costituire motivo ostativo al riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge speciale, chiarendo che lo status di orfano di vittima del dovere è di per sé sufficiente a fondare il diritto alle prestazioni. In applicazione di questo principio, la Corte ha riconosciuto a Barone l’assegno vitalizio mensile di 500 euro con decorrenza dal novembre 2019, gli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti e ha imposto al Ministero dell’Interno l’aggiornamento della graduatoria nazionale, segnando un netto superamento di una prassi amministrativa ritenuta per anni discriminatoria.

Come evidenziato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia palermitana rappresenta una concreta applicazione di quel principio di diritto e rafforza la tutela di centinaia di posizioni analoghe ancora pendenti.

L’avvocato Ezio Bonanni, legale di Barone, ha definito la sentenza «una vittoria di giustizia e di civiltà», auspicando che i ministeri competenti si adeguino rapidamente al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ponendo fine a una discriminazione che ha inciso per anni sui diritti degli orfani dei servitori dello Stato.

Vittime del dovere e risarcimento danni

La vittima del dovere e i loro eredi legittimi hanno diritto al totale risarcimento dei danni. Perciò vanno ristorati i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e danni non patrimoniali subiti (morali, biologici, esistenziali).

I familiari eredi legittimi hanno diritto anche al risarcimento dei danni subiti iure proprio. Il risarcimento del danno parentale spetta anche a coloro che possono dimostrare un rapporto di affetto con la vittima, la cui morte comporta uno stravolgimento sostanziale della propria esistenza e radicali e fondamentali cambiamenti di vita dovuti alla perdita.

Come ottenere il risarcimento danni da uranio impoverito

Vi sono differenti strade con cui si può conseguire l’ottenimento di un risarcimento danni, come: 

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, sia esso della Difesa, dell’Interno, o dell’Economia e delle Finanze, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato (lesioni colpose in caso di patologia oppure omicidio colposo in caso di decesso); 
  • esercitare l’azione civile presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di sicurezza; 
  • esercitare l’azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato. 

Assistenza legale gratuita dell’ONA per le vittime di uranio impoverito

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