Infortunio sul lavoro: cos’è e indennizzo INAIL

Infortunio sul lavoro

In questa guida parliamo di infortunio sul lavoro: cos’è, quali sono gli indennizzi INAIL e scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’infortunio e le tutele per coloro che non hanno un vero e proprio contratto di lavoro e nelle Forze Armate in Italia.

L’Avvocato Ezio Bonanni e l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, di cui è presidente, si occupano da decenni di sicurezza sul lavoro e risarcimento danni alle vittime di malattia professionale e infortunio sul lavoro.

Infortunio sul lavoro: cos’è e definizione?

Per infortunio sul lavoro si intende un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono:

  • l’evento nefasto
  • il trauma fisico (lesione per il lavoratore)
  • l’occasione di lavoro
  • la causa violenta

Cosa si intende per causa violenta e occasione di lavoro?

Occasione di lavoro” implica il concetto generico di “causa-effetto”, secondo il quale un infortunio deve derivare da un incidente correlato all’attività lavorativa svolta dalla persona coinvolta e deve essere collegato al suo comportamento in questo contesto (ovvero, durante lo svolgimento del lavoro e di tutte le attività ad esso correlate).

Non a caso, l’INAIL specifica: “sono esclusi dalla tutela gli infortuni derivanti da comportamenti estranei al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze sono dolosamente aggravate dal lavoratore stesso”.

Per “causa violenta” si intende un elemento esterno che, intervenendo in modo repentino e diretto (appunto violento) all’interno del luogo di lavoro, compromette o mina l’integrità psico-fisica del lavoratore.

In altre parole, può trattarsi di movimenti bruschi o sforzi muscolari, esposizione a sostanze tossiche, infezioni virali, condizioni climatiche particolari e tutto ciò che influisce negativamente sul verificarsi dell’evento dannoso.

Infortunio sul lavoro: quali sono i numeri in Italia?

Gli infortuni sul lavoro fino al settembre 2022 sono stati 536.002 (+ 35,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento ha riguardato sia i casi avvenuti sul lavoro (+37,5%), sia quelli in itinere, avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro (+20,5%). Industria e servizi + 33,3%; agricoltura -3,2%; conto Stato + 74,2%; sanità e assistenza sociale +132,3%; trasporto e magazzinaggio +112,8%; amministrazione pubblica +67,6%; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione +65,4%. 

Bandiera nera alle regioni Campania, Liguria e Lazio.

Infortuni sul lavoro, malattie professionali, Amianto: emergenza a Roma e in Italia” promosso da ONA e dalla Fondazione E-Novation,  ESG – Stati generali della sostenibilità

La normativa di riferimento per l’infortunio sul lavoro

La Legge n. 80 del 17 marzo 1898 introduceva l’assicurazione sociale per gli infortuni sul lavoro. Seguì quella per le malattie professionali (R.D. n.92813 maggio 1929); nel dopoguerra poi la normativa di riferimento fu cristallizzata nel Testo Unico (T.U.) delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124) poi modificato dal D.lgs n. 38/2000.

Questa corposa disciplina, si è preoccupata principalmente di regolare il rischio professionale, cioè quel rischio correlato all’attività lavorativa.

Grazie all’assicurazione sociale l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) indennizza la vittima di infortunio.

Quali sono le procedure da seguire per il dipendente in caso di infortunio sul lavoro?

Subito dopo l’accadimento dell’infortunio, è imperativo cercare le cure necessarie, consultando il medico aziendale, se presente in loco, il medico curante personale o, in situazioni più gravi, recandosi al pronto soccorso. Oltre a garantire l’assistenza sanitaria più adeguata, l’intervento medico è cruciale per ottenere il certificato medico, che attesta:

  1. La diagnosi dell’infortunio;
  2. Il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro.

Conformemente all’articolo 52 del Testo Unico, la legge stabilisce che il lavoratore è tenuto a notificare tempestivamente al datore di lavoro l’accaduto evento, anche se di lieve entità. L’omissione di questo obbligo comporta la perdita del diritto alle prestazioni INAIL per i giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro?

Il datore di lavoro, appena informato dell’infortunio, deve notificarlo all’INAIL attraverso una comunicazione o denuncia, entro due giorni dalla ricezione della notizia insieme agli estremi del certificato medico. Questo obbligo, derivante dall’articolo 53 del Testo Unico (oltre alle disposizioni sull’obbligo di comunicazione dell’articolo 18, comma 1, lettera r del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro), deve essere adempiuto “indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”.

Cosa deve fare il medico in caso di infortunio sul lavoro?

La legge prevede che il medico o la struttura sanitaria che fornisce cure al lavoratore debba inviare elettronicamente il “certificato medico” dell’infortunio all’INAIL. Successivamente, come già detto, è compito del lavoratore fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati.

Come procedere con la segnalazione di un infortunio sul luogo di lavoro?

A seconda della gravità dell’incidente e della prognosi associata, il datore di lavoro adotterà le seguenti misure:

  1. Comunicazione dell’infortunio: se l’evento ha causato una prognosi che impedisce al lavoratore di svolgere le sue mansioni per almeno un giorno (successivo a quello dell’infortunio) o se la prognosi si prolunga fino a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a effettuare solo una comunicazione di infortunio. Questo obbligo, regolato dall’art. 18, co. 1, lett. r, ha scopi informativi e statistici per il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (Sinp) ed è obbligatorio ogni volta che si verifica un infortunio. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla conoscenza dei riferimenti del certificato medico, altrimenti si incorre in sanzione.
  2. Denuncia dell’infortunio: se la prognosi supera i 3 giorni (oltre al giorno dell’evento), è necessario presentare una denuncia di infortunio. Questo passo è essenziale per attivare la copertura assicurativa e ottenere il risarcimento da parte dell’INAIL. La denuncia dell’infortunio deve avvenire telematicamente, compilando l’apposito modulo disponibile sul portale web dell’INAIL (modello 4 bis R.A.). Se la prognosi supera i tre giorni oltre l’evento, il datore deve adempiere entro 48 ore dalla conoscenza dell’infortunio. Questi tempi si riducono a 24 ore se la situazione è grave e comporta un pericolo di morte o la morte del lavoratore.

Le prestazioni garantite dall’INAIL al lavoratore infortunato

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si ha quando si rende necessaria una temporanea e assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività, con conseguenze negative sulla retribuzione.

L’Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta:

  • Garantisce una compensazione retributiva al lavoratore assente dal lavoro per infortunio.
  • Copre le spese sanitarie, comprese cure mediche, accertamenti diagnostici e protesi.

Nel dettaglio, dal 1° al 3° giorno, il lavoratore riceverà normalmente dal datore di lavoro:

  • Il 100% della sua normale retribuzione giornaliera relativa al giorno dell’infortunio.
  • Il 60% della normale retribuzione fino al terzo giorno successivo all’evento (noto come “periodo di carenza”), a meno che il contratto collettivo applicato al caso specifico non preveda condizioni migliori.

Dal 4° giorno, scatta l’indennità INAIL, pari al 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore, erogata dal 4º al 90° giorno in cui permane l’infortunio. Dal 91° giorno fino alla guarigione del lavoratore, l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore.

Infortunio sul lavoro: danno biologico e criteri di indennizzo

Come anticipato, gli incidenti possono causare lesioni significative all’integrità psicofisica. In tali casi, l’INAIL fornirà prestazioni in base al grado di menomazione e al cosiddetto danno biologico, valutato attraverso la “Tabella delle menomazioni” prevista dal decreto legislativo 38/2000:

  1. Menomazioni permanenti tra il 6% e il 15%: si erogherà un “indennizzo in capitale” in un’unica soluzione, determinato dalla “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” del D.M. 12 luglio 2000, come modificato dal D.M. 45/2019.
  2. Menomazioni permanenti dal 16% al 100%: l’indennizzo sarà erogato in forma di rendita e comprenderà una quota per risarcire il danno biologico e un’altra per indennizzare la ridotta capacità di produrre reddito. Le tabelle di riferimento per calcolare l’importo sono il “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” e la “Tabella dei coefficienti”, quest’ultima considera il coefficiente e la percentuale adatta alla retribuzione del lavoratore.

Prestazioni INAIL in caso di decesso del lavoratore

In caso di decesso del lavoratore a causa di un grave infortunio, l’INAIL fornisce un supporto adeguato alla famiglia attraverso un fondo specifico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2007. L’INAIL eroga una rendita o un beneficio una tantum ai congiunti, coprendo anche le spese funerarie tramite l’assegno funerario.

Infortunio sul lavoro: controlli e revisione delle prestazioni INAIL

Dopo aver ricevuto la denuncia e il certificato medico, l’INAIL verifica le circostanze dell’evento e procede all’erogazione delle prestazioni, previo accertamento del danno permanente. Secondo l’art. 83 del Testo Unico, la misura della rendita di inabilità può essere rivista su richiesta del beneficiario o per disposizione dell’Istituto assicuratore in caso di variazione delle condizioni fisiche o di peggioramento derivato dall’infortunio.

L’INAIL si pronuncia entro 90 giorni sulla revisione. Può richiedere o disporre ispezioni e visite di controllo a partire dal primo anno successivo all’infortunio e sei mesi dall’inizio della percezione dell’indennizzo. Nel primo quadriennio dall’incidente, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte: la prima al termine di un triennio e la seconda al termine del successivo triennio (art. 83 T.U.).

Il lavoratore beneficiario di un’indennità INAIL non può rifiutarsi di sottoporsi ai controlli sanitari per la revisione, pena la sospensione totale o parziale del pagamento dell’indennizzo.

Infortunio sul lavoro e infortunio in itinere: tutela speciale

L’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha introdotto la tutela dell'”infortunio in itinere”. Questa forma particolare di infortunio può verificarsi lungo il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi:

  • dalla sua abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
  • Da un primo luogo di lavoro a un altro, nel caso in cui il lavoratore abbia diversi rapporti lavorativi.
  • Dal luogo di lavoro al luogo di consumazione abituale dei pasti e viceversa, se non è presente una mensa interna all’azienda.

Infortunio sul lavoro e Forze Armate: come funziona la tutela dei militari

Gli appartenenti alle Forze Armate corrono maggiori rischi di infortunio sul lavoro. Inoltre, in aggiunta ai pericoli dovuti all’esercizio della loro professione, possono correre il rischio di essere esposti a sostanze cancerogene, come l’uranio impoverito e l’amianto.

Il Testo Unico delle Disposizioni per l’Assicurazione Obbligatoria Contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (TU 1124/1965) non si applica per le Forze Armate e per le Forze di Polizia.

Per le regole su infortunio sul lavoro nelle Forze Armate e di Polizia bisogna fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).

Questo prevede che le comunicazioni e le segnalazioni siano inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare. Inoltre è previsto un medico legale interno.

Infine per ogni evento considerato di particolare gravità (art. 553) parte un’inchiesta interna condotta da parte delle Forze di Polizia o Forze Armate di competenza, sia per danni a cose sia per quelli a persone.

Risarcimento danni nelle Forze Armate: come funziona?

I membri delle Forze Armate hanno la possibilità di presentare un reclamo all’Amministrazione di appartenenza per richiedere il risarcimento dei danni.

La richiesta mira a stabilire il diritto al risarcimento derivante da responsabilità contrattuale (art. 2087 c.c.). Infatti, tra i compiti dell’Amministrazione vi è la protezione dell’integrità fisica di coloro che, all’interno di essa e in virtù di un rapporto di lavoro, svolgono la propria attività professionale.

Di conseguenza, la richiesta di risarcimento sorge quando un’omissione dell’Amministrazione provoca un danno alla salute della persona.

Nell’istruttoria di casi simili, la relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio (CTU) assume un ruolo cruciale. Se le conclusioni del perito non sono contestate o se le contestazioni vengono superate, la relazione dimostra il nesso causale tra gli eventi di servizio e l’infortunio. Infine, facilita la vallutazione del danno biologico e danno morale subito.

Il Tribunale amministrativo può decidere di quantificare il danno stabilito dal CTU utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano. Queste tabelle sono utili per attribuire una valutazione percentuale all’invalidità permanente, all’inabilità temporanea assoluta e per personalizzare il danno.

In alternativa, il Tribunale può ordinare all’Amministrazione di presentare al militare danneggiato una proposta di risarcimento entro un periodo stabilito.

Assistenza legale gratuita dell’ONA

L’ONA e l’Avvocato Ezio Bonanni forniscono assistenza legale gratuita alle vittime di infortunio e ai famigliari della vittima in caso di decesso. Questo per l’ottenimento delle prestazioni previste dalla legge e per il risarcimento integrale dei danni subiti.

“La Corte di Cassazione ha recentemente accolto in una sentenza quanto da me sostenuto, decretando il principio della tutela anche per coloro che non hanno un contratto di lavoro vero e proprio ampliandole anche a coloro che per qualsiasi motivo svolgono le loro attività nei cantieri, compresi i precari e quelli non regolarizzati e i dipendenti di ditte terze”,  afferma l’Avvocato Ezio Bonanni nel corso del convegno: “Infortuni sul lavoro, malattie professionali, amianto: emergenza a Roma e in Italia”.

Nel corso dello stesso convegno l’intervento del giudice di Cassazione Nicola De Marinis ha sottolineato come prima il risarcimento era legato alla rilevanza penale del danno. Ora con la sentenza della Cassazione n. 35228 2022, “laddove si dovesse rilevare che il datore di lavoro non abbia predisposto misure di sicurezza è tenuto al risarcimento del danno. Non solo biologico. La recente sentenza considera il danno sotto tutti gli aspetti”, anche quello temporaneo e relativo al pregiudizio esistenziale.

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