Causa di servizio: cos’è e come ottenerla

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Cos’è la causa di servizio? In questa guida ci occupiamo di rispondere alle principali domande che riguardano la causa di servizio: come funziona, a chi si applica e quando e a quali privilegi dà diritto. Scopriamo anche cosa fare in caso di rigetto e come ottenere l’assistenza legale gratuita per l’ottenimento della causa di servizio.

La causa di servizio permette il riconoscimento dell’origine lavorativa di un danno o di una malattia, contratta nell’esercizio prolungato delle proprie mansioni. Oltre ai benefici connessi alla causa di servizio i lavoratori che hanno sviluppato una malattia a causa delle lavorazioni svolte hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, e così i loro famigliari in caso di decesso della vittima.

Cos’è la causa di servizio? Definizione e funzionamento

La causa di servizio rappresenta il riconoscimento dell’insorgenza di una patologia o lesione subita da un lavoratore pubblico sul proprio luogo di lavoro. Questa procedura, regolamentata dall’articolo 6 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica esclusivamente ai militari e a specifiche categorie del pubblico impiego. Per tutti gli altri dipendenti pubblici, invece, trovano applicazione le norme assicurative dell’INAIL.

La causa di servizio consiste dunque nel riconoscimento del nesso causale. L’infermità, ovvero il danno biologico, è riconducibile a motivi di servizio. Una volta riconosciuto questo nesso causale il lavoratore malato ha diritto all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata.

Inoltre, se l’infermità è legata allo svolgimento di particolari attività, come quelle di cui all’art.1, co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere.

Ci sono, poi, altri casi nei quali sussiste il diritto alla equiparazione a vittime del dovere. Infatti, le particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/05, e art. 1 d.p.r. 243/06), danno diritto alle stesse prestazioni.

La causa di servizio e i suoi beneficiari: a chi si applica?

Nel settore privato, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rientrano nell’ambito di copertura dell’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro). Gli infortuni sul lavoro sono di solito di natura traumatica e si verificano in tempi brevi, mentre le malattie professionali sono il risultato di esposizioni a rischi prolungati nel tempo che portano allo sviluppo di patologie.

Diversamente, per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, delle Forze Armate o del Comparto Sicurezza, è necessario richiedere il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio o malattia professionale.

Quindi la causa di servizio si appica agli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza e anche a coloro che svolgono servizio nel dipartimento dei Vigili del Fuoco, Magistrati e personale prefettizio.

Differenze tra causa di servizio e malattia professionale INAIL

Purtroppo, c’è una differenza significativa tra chi è coperto dall’INAIL e coloro per i quali tale assicurazione non è prevista. Coloro che hanno diritto alla causa di servizio sono tenuti a dimostrare il nesso causale tra la malattia e l’esposizione durante il lavoro. Al contrario, per gli assicurati INAIL, si presume che la malattia rientri nell’elenco delle malattie professionale dell’INAIL, e spetta all’ente assicuratore dimostrare l’assenza di un nesso causale.

L’Avvocato Ezio Bonanni e l’ONA lottano da anni per eliminare questa profonda disparità. Inoltre, la sicurezza sul lavoro è un tema di grande importanza, affrontato anche nell’episodio sette di ONA TV, dedicato alla “Sicurezza nei luoghi di lavoro“.

Causa di servizio: diritti e requisiti  

Il Decreto Salva Italia del 2011 (art. 6, Decreto Legge 201/2011) ha eliminato le autorità competenti all’accertamento di:

  • dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
  • rimborso delle spese di degenza dovute alla causa di servizio;
  • equo indennizzo e pensione privilegiata.  

Tuttavia si può sempre richiedere un’indennità per l’aggravamento di patologie preesistenti, nel caso in cui tale aggravamento è dovuto a condizioni lavorative ordinarie o straordinarie. Coloro infatti che sono titolari di causa di servizio da prima del 2011, continuano a beneficiare della legge precedente. Possono ottenere il riconoscimento della domanda aggravamento causa di servizio secondo i termini di legge.  

Restano esenti, invece, dall’intervento normativo i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica e Arma dei Carabinieri) e del Comparto di Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico).

Come già detto, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 6, è stata mantenuta la procedura di causa di servizio, ma con applicazione limitata esclusivamente al “personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”. In seguito a questa data, quindi, tale procedura può essere avviata soltanto per le seguenti categorie:

  • Membri delle Forze Armate e dei corpi a ordinamento militare;
  • Personale di Polizia;
  • Vigili del Fuoco.

Per i dipendenti civili delle pubbliche amministrazioni e per le altre categorie, il riconoscimento della causa di servizio è stato sostituito dalla tutela offerta dall’INAIL, conformemente all’articolo 127, comma 2, del Testo Unico e del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1985.

Per il riconoscimento della causa di servizio militari è necessario che la malattia o lesione sia strettamente connessa col lavoro svolto dal dipendente che ne fa richiesta. Eventualmente, la causa di servizio può essere riconosciuta anche come concausa, contribuendo all’aggravamento di altri fattori preesistenti. 

Causa di servizio ed esposizione all’amianto: cosa fare

Se un dipendente pubblico non assicurato INAIL subisce una lesione biologica di qualsiasi tipo dovuta alla sua attività lavorativa, ha il diritto di ricevere un’indennità. Questa situazione si verifica nel caso di esposizione a sostanze cancerogene come l’amianto.

Le fibre di amianto, quando si frammentano diventano sempre più piccole, possono essere facilmente inalate o ingerite e possono causare infiammazioni (come asbestosi, ispessimento pleurico e placche pleuriche) che possono evolvere in tumori e gravi patologie. L’amianto è notoriamente considerato cancerogeno, come confermato dall’ultima monografia IARC:

“There is sufficient evidence in humans for the carcinogenicity of all forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, and anthophyllite). Asbestos causes mesothelioma and cancer of the lung, larynx, and ovary.”

Il mesotelioma è una delle neoplasie più aggressive causate dall’esposizione all’amianto. Le fibre di amianto sono la causa unica di questa grave malattia, che funge da indicatore per valutare l’entità dell’esposizione all’amianto. Esistono diversi tipi di mesotelioma, con la forma pleurica che rappresenta il 93% dei casi (mesotelioma pleurico). Ci sono anche il mesotelioma peritoneale, quello pericardico e il mesotelioma della tunica vaginale del testicolo.

Nonostante il divieto di utilizzo dell’amianto con la Legge 257/92, il problema delle malattie amianto correlate è ancora in aumento. La gravità della situazione è documentata nel libro dell’Avv. Bonanni intitolato “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022“. Gli areali contaminati in Italia sono segnalati tramite l’applicazione “amianto”, che consente a ogni cittadino di riportare zone inquinate e contribuire agli sforzi di bonifica.

Guarda anche: la mappa del rischio amianto in Italia

Procedura legale per il riconoscimento della Causa di Servizio: come funziona?

Nei casi di infortunio sul lavoro o di infermità dovute a malattie professionali, i dipendenti che non rientrano nell’ambito di tutela dell’INAIL possono avviare la procedura nota come “causa di servizio”. In alcuni casi, l’iniziativa per l’avvio di questa procedura può essere assunta direttamente dalla pubblica amministrazione. In altri casi, spetta alla vittima richiedere personalmente il riconoscimento della causa di servizio.

Per ottenere tale riconoscimento, è necessario dimostrare la relazione tra le infermità e l’ambiente o le condizioni lavorative. Tale connessione viene espressa mediante l’istituzione di un nesso causale. In altre parole, le infermità devono essere riconducibili alla causa di servizio, anche in qualità di concause. In questo contesto, si applica il principio del concorso causale, garantendo l’equivalenza di causa.

Questa procedura è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 461/01. Con il riconoscimento, che costituisce una decisione definitiva ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 461/01, il beneficiario ha diritto a un trattamento pensionistico privilegiato e all’equo indennizzo. Il giudizio in merito viene espresso da Commissioni Mediche (CMO) e dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. La procedura si conclude con l’emissione di un Decreto da parte dell’amministrazione, che deve essere notificato all’interessato.

La procedura di riconoscimento deve essere avviata entro cinque anni dall’evento infortunistico o dalla fine del servizio, nel caso di malattia professionale.

Causa di Servizio: deroghe al Termine di 5 Anni

In molte circostanze, come nel caso di malattie correlate all’amianto, che possono manifestarsi anche dopo 30 o 40 anni, il limite di cinque anni non è applicabile. Il limite non si applica, in generale, in caso di malattie oncologiche.

In effetti, la Corte Costituzionale ha stabilito, con le sentenze n. 323/08 e n. 43/15, i mezzi di tutela relativi alle malattie a insorgenza tardiva. In particolare, la Corte Costituzionale si è espressa specificamente sulle richieste di causa di servizio da parte dei dipendenti pubblici esposti all’amianto.

La particolarità delle polveri e delle fibre di amianto è rappresentata dalla loro capacità di manifestare effetti tardivi, e dal fatto che l’evento lesivo si verifica a distanza di decenni. Ciò è rilevante sia per l’insorgenza della malattia sia per la valutazione dell’idoneità per l’azione legale dei superstiti, come previsto dall’articolo 38 della Costituzione.

Con le sentenze menzionate, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 169 del Decreto del Presidente della Repubblica 1192/73, in riferimento all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 243/06. In questi casi, il termine di decadenza decorre quind dalla manifestazione della malattia, anziché dalla fine del servizio.

Domanda di Causa di Servizio: dove e quando presentarla

La richiesta di riconoscimento della causa di servizio deve essere inviata all’ufficio o al comando presso cui l’interessato lavora o presta servizio entro sei mesi dalla data dell’incidente o dell’evento dannoso. Tuttavia, questo termine decorre dalla diagnosi della malattia o dal momento in cui si verifica il danno biologico.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il termine per la presentazione è di cinque anni dopo la cessazione stessa, e di dieci anni se la vittima è affetta dalla malattia di Parkinson. In ogni caso, come già menzionato, questo termine si applica dalla comparsa della malattia nei casi di insorgenza ritardata. La procedura di riconoscimento richiede la presentazione della domanda unitamente ai documenti pertinenti, che includono:

  • La tipologia della malattia o delle lesioni subite;
  • gli eventi che hanno causato tali malattie o lesioni durante il servizio;
  • le conseguenze sulla salute fisica e mentale e sull’abilità lavorativa.

Cosa succede se la richiesta di riconoscimento della causa di servizio viene respinta?

L’Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, combatte da tempo contro questo processo: ogni volta che una Pubblica Amministrazione o il Ministero della Difesa dichiara l’inammissibilità di una richiesta, effettivamente sta violando il principio di legalità e pregiudicando i diritti delle vittime o dei loro familiari, in caso di decesso.

Infatti, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 837/2016, il nesso causale rimane l’unico requisito che il richiedente della causa di servizio deve essere in grado di dimostrare:

“all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.

Quindi, ogni volta che viene riconosciuta la causa di servizio, è possibile ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti durante l’intero periodo lavorativo. In caso di decesso della vittima, i parenti più stretti hanno diritto a una liquidazione delle prestazioni che la vittima stessa ha maturato fino al giorno della sua morte.

Le diverse tabelle di causa di servizio: quali sono?

Il grado di invalidità è determinato da una commissione medica, che sottoporrà il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio. In caso di conferma, il risultato va ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente che ne ha fatto richiesta. Se il parere è negativo, la persona interessata può impugnare nuovamente il decreto in sede giurisdizionale. In caso di concausa, è sufficiente che nel lavoratore sia evidente una predisposizione alla malattia che si è venuta a formare a seguito del lavoro svolto.

Esistono due tabelle che definiscono la percentuale invalidante di infermità. La tabella di tipo A si riferisce a un livello di invalidità che va dal 100% al 20% e si suddivide in 8 categorie:

1° categoria (100-80%); 2° categoria (80-75%); 3° categoria (75-70%); 4° categoria (70-60%); 5° categoria (60-50%); 6° categoria (50-40%); 7° categoria (40-30%); 8° categoria (30-20%).

Invece, la tabella di tipo B racchiude tutte le invalidità più lievi, che si aggirano tra il 20 e il 10%.

Prestazioni dovute con il riconoscimento della causa di servizio

La vittima di causa di servizio può avere diritto a una pensione di invalidità, con l’incremento del 2,5% se la categoria di riferimento è tra le prime 6 della tabella A causa di servizio. Raggiunge, invece, l’1,25% se l’invalidità rientra nelle ultime 2 categorie.

Nel caso in cui un invalido per servizio faccia parte delle prime 4 categorie, allora ha diritto ad ottenere due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro svolto (fino a un massimo di 5 anni).

Ogni qual volta venga riconosciuta la causa di servizio, il lavoratore che l’ha ricevuta ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per infortunio o malattia, a seconda del contratto che ha stipulato con la sua azienda. Ciò vale anche per quei dipendenti pubblici che lavorano nelle scuole e che si sono ammalati sul posto di lavoro. Nel loro caso è anche possibile richiedere la malattia causa di servizio e continuare a percepire l’intera retribuzione fino a un massimo di 36 mesi.

Cos’è un equo indennizzo e come richiederlo

Tra le indennità che è possibile percepire per causa di servizio, compare anche l’equo indennizzo. È una prestazione economica che viene corrisposta in un’unica soluzione e che è a carico del datore di lavoro. Anche per quanto riguarda l’equo indennizzo è necessaria la presenza del nesso concausale, quando l’invalidità è permanente e quando l’infermità rientra in una delle categorie presenti nella tabella di tipo A.

Per ottenerla, si deve presentare una domanda, contestuale a quella per la causa di servizio, entro 6 mesi dalla notifica di riconoscimento della causa di servizio stessa, oppure entro 6 mesi dalla data in cui si è presentata la patologia per la prima volta. In caso di ritardi nell’invio decade il diritto a ottenere il beneficio.

In caso di esito positivo della richiesta della pensione di invalidità, l’equo indennizzo può essere erogato ma in forma ridotta. Inoltre, se la malattia contratta in seguito ad attività professionale si aggrava, diventa possibile effettuare una domanda di aggravamento per causa di servizio.

Causa di servizio: la domanda aggravamento

In caso di aggravamento della lesione per la quale è stato concesso il causa di servizio equo indennizzo, è possibile presentare domanda di causa di servizio aggravamento, ovvero richiedere la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461) entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento attraverso il modulo aggravamento causa di servizio.

Che cos’è la pensione privilegiata e come si ottiene

Quando le lesioni o le patologie riconosciute per causa di servizio risultano totalmente invalidanti per il lavoratore, è possibile richiedere una pensione privilegiata. Anche in questo caso è fondamentale rispettare i termini richiesti e presentare domanda entro 5 anni dalla fine del servizio (10 anni, nel caso di morbo di Parkinson). Tali limiti temporali decadono nel caso in cui è stata già riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

Inoltre, la pensione privilegiata può essere ottenuta anche se il dipendente ha già ottenuto l’equo indennizzo. L’erogazione della pensione privilegiata spetta all’INPS. Al contrario della pensione di invalidità, nel caso delle pensioni privilegiate è fondamentale che l’infermità sia strettamente collegata al tipo di lavoro svolto.

Militari e diritto alla pensione privilegiata 

Per quanto riguarda le Forze Armate, in conseguenza dei molti casi di patologie asbesto correlate riscontrate, come attestato anche nella relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati, vi è la possibilità dell’ottenimento della pensione privilegiata. 

Se a richiedere la pensione privilegiata è un militare, dovrà affidarsi alle disposizioni del suo organo di appartenenza, come previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973. In caso di esito positivo, il militare che ha fatto richiesta di indennità ha diritto a una pensione, se le lesioni sono permanenti e non prevedono miglioramenti (ai sensi dell’art. 67, d.p.r. 1092/1973). In caso contrario, però, può richiedere un assegno rinnovabile (ai sensi dell’art. 68, d.p.r. 1092/1973).  

Quando i danni riportati appartengono alla categoria riportata nella tabella B, si può richiedere un’indennità una tantum, corrispondente a una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino a un massimo di 5 anni, a seconda della gravità dell’infermità riscontrata (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980). 

Causa di servizio e principio di “unicità di accertamento”

L’articolo 12 del D.p.r. 461/01 stabilisce il principio di “unicità di accertamento”, conferendo rilevanza al Decreto di accertamento. Tale decreto è vincolante sia per l’equo indennizzo che per la pensione privilegiata, presentando un carattere unico e determinante.

L’aspetto vincolante è cruciale per le prestazioni indennitarie, incluso il contesto di giurisdizione del TAR. Questo si applica anche al profilo pensionistico, soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il riconoscimento dello status di vittime del dovere, non c’è alcuna dipendenza dall’accertamento di causa di servizio. Questo principio è stato confermato nell’ordinanza n. 28696/20 della Cassazione, sottolineando che il riconoscimento di vittima del dovere non richiede necessariamente un rapporto di lavoro con l’amministrazione, come nel caso dei militari di leva.

Questi principi sono emersi chiaramente dalle SS.UU. 22753/18, che ne precisano l’applicabilità. In particolare, la Corte ha riconosciuto la natura assistenziale dei benefici per le vittime del dovere, sottolineando che questo diritto va al di là del rapporto di lavoro subordinato, incluso il servizio svolto senza un tale rapporto.

Causa di servizio: accertamento giudiziario della Corte dei Conti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4325/14, hanno confermato la giurisdizione della Corte dei Conti per questioni pensionistiche. Tuttavia, l’accertamento della causa di servizio è rilevante, e la richiesta può essere avanzata anche durante il rapporto di lavoro.

Quindi, per i fini pensionistici, è possibile richiedere il riconoscimento dopo aver presentato la domanda e ottenuto il diniego.

Numerose pronunce hanno sostenuto questo orientamento, tra cui la Corte dei Conti, con le sentenze delle varie Centrali d’Appello, consolidando questa giurisprudenza come cruciale per i dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

Diniego della causa di servizio: ricorso al TAR

In caso di diniego della causa di servizio, non esiste un termine di decadenza specifico per la giurisdizione del TAR. Pertanto, è possibile impugnare il diniego davanti al TAR competente senza vincoli temporali. Tuttavia, se si intende far valere il diritto alla pensione privilegiata, è possibile impugnare il diniego anche presso la Corte dei Conti.

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