Responsabilità medica: cos’è e come funziona

Responsabilità medica

In qusta guida ci occupiamo di responsabilità medica ed errore medico, temi cruciali nell’ambito giuridico e sanitario, con profonde implicazioni per pazienti e operatori del settore. La Legge Gelli, nota anche come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto significative modifiche, delineando nuovi parametri per la valutazione della responsabilità e il processo di risarcimento dei danni derivanti da malasanità.

Scopriamo cosa’è la responsabilità medica e come si delinea, come si valuta l’entità della colpa e cosa cambia con la Legge Gelli.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il Dipartimento Responsabilità Medica si occupano di Diritto alla Salute e di promozione di stili di vita sani e della bonifica ai luoghi contaminati da sostanze patogene, in particolare l’amianto. Esso è ancora presente in ingenti quantità presso strutture pubbliche, come gli ospedali.

Per ottenere l’assistenza legale gratuita in caso di danni da malasanità o errore medico o in caso di esposizione a patogeni sul luogo di lavoro, potete rivolgervi all’ONA chiamando il numero verde 800 034 294 oppure compilando il form che trovate alla fine della pagina.

Responsabilità Medica e errori medici: definizioni e implicazioni

La responsabilità medica si configura quando un paziente subisce danni a causa di errori o negligenze commesse da operatori sanitari durante la fornitura di cure. Gli errori medici possono manifestarsi in varie forme, dall’imperizia nell’esecuzione di procedure mediche alla somministrazione di cure inadeguate.

La Legge Gelli ha contribuito a definire il concetto di “colpa grave”, stabilendo che questa si verifica quando vi è una deviazione significativa dall’agire appropriato, secondo le raccomandazioni delle linee guida di riferimento. Ha introdotto inoltre altre modifiche rispetto al precedente Decreto Balduzzi.

Responsabilità medica: cos’è e come funziona?

Ma andiamo con ordine e spieghiamo chiaramente cos’è la Responsabilità Medica.

La responsabilità medica deriva dai danni subiti dai pazienti a causa di errori od omissioni da parte del personale sanitario.

Gli elementi che caratterizzano la presenza della responsabilità medica sono tre:

  • La condotta attiva od omissiva del sanitario, ovvero in netto contrasto con le linee guida e le giuste pratiche assistenziali, oppure quando c’è una violazione delle regole specifiche o generiche.
  • Configurazione del danno
  • Nesso causale tra condotta ed evento del danno.

Differenza tra colpa generica e colpa specifica: qual è?

Si distingue tra colpa generica e colpa specifica. Per colpa “generica” si intende quella legata a un errore medico in seguito a:

  • negligenza: quando c’è scarsa attenzione e trascuratezza da parte del personale sanitario nello svolgere la propria attività lavorativa;
  • imprudenza: nel non compiere tutti gli atti necessari ad evitare od eliminare il rischio;
  • imperizia: rappresenta la dissociazione dalla “legis artis”, cioè la violazione della regola specialistica e/o tecnica, dovuta ad ignoranza, inabilità, o inettitudine.

La colpa “specifica” riguarda la violazione delle precise disposizioni di legge, ovvero di regolamenti, ordini e disciplina.

La valutazione della responsabilità medica: il concetto di colpa grave

La valutazione della responsabilità medica e del livello di colpa richiede un’analisi accurata del divario tra le azioni effettivamente compiute dal professionista sanitario e quelle che avrebbero dovuto essere adottate secondo la norma cautelare.

Nel processo di determinazione del livello di “rimprovero” attribuibile al sanitario, diversi parametri sono presi in considerazione, tra cui:

  1. Le specifiche condizioni del soggetto coinvolto.
  2. Il grado di specializzazione del professionista.
  3. La complessità dell’ambiente in cui il professionista ha operato.
  4. L’accuratezza del gesto medico.
  5. Eventuali circostanze di urgenza.
  6. L’oscurità del quadro patologico.
  7. La difficoltà nel raccogliere e interpretare le informazioni cliniche.
  8. Il grado di atipicità della situazione.

Il termine “colpa grave” trova applicazione solo quando si verifica una “deviazione significativa rispetto all’azione appropriata, in base al parametro fornito dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021). Affinché la “colpa grave” sia considerata penalmente rilevante, l’errore tecnico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adattamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021).

Conseguentemente, l’errore commesso da un medico, derivante da mancanza di abilità o preparazione specifica, sarà soggetto a sanzioni penali solo in presenza di “colpa grave”.

Come si calcola il risarcimento danni per colpa medica

Quando ci si trova di fronte a casi di negligenza medica, determinare con precisione il valore economico della perdita di qualità della vita per ottenere un risarcimento danni da errori medici può risultare un compito arduo.

È fondamentale, tuttavia, comprendere che si ha il diritto di richiedere un risarcimento per responsabilità medica.

Dunque, cosa fare in caso di errore medico? È noto che la responsabilità medica delle strutture sanitarie ha natura contrattuale, come stabilito nell’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, comunemente nota come “legge Gelli”.

L’Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto) e esperto legale di spicco, può affiancarvi nella vostra lotta, portando con sé un’ampia esperienza nel campo degli errori medici e del risarcimento danni. Ha gestito numerosi casi di errori medici, tra cui:

  • Infezioni ospedaliere,
  • Carenza o difetto organizzativo delle strutture sanitarie,
  • Responsabilità medica di équipe,
  • Danni da parto,
  • Consenso informato,
  • Danneggiamento da morte,
  • Negligenza oculistica,
  • Lesioni permanenti,
  • Perdita di opportunità di sopravvivenza e di guarigione.

Carta Europea dei Diritti del Malato: cos’è?

Il 15 novembre 2002 è stata presentata a Bruxelles la “Carta europea dei diritti del malato“, un documento elaborato da “Active Citizenship Network” in collaborazione con dodici associazioni civiche dei Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.

La Carta è suddivisa in quattro parti fondamentali:

  1. Prima parte: diritti fondamentali dell’Unione Europea;
  2. Seconda parte: diritti del paziente;
  3. Terza parte: diritti di cittadinanza attiva;
  4. Quarta parte: linee guida sull’implementazione dei principi della carta stessa.

Il nucleo centrale del documento comprende 14 diritti riconosciuti a tutti i cittadini, finalizzati a garantire la difesa del paziente, la tutela della salute e la fornitura di servizi sanitari di elevata qualità.

Diritti tutelati dalla Carta Europea: quali sono?

Secondo la Carta Europea, il paziente ha il diritto di:

  • Ottenere la prevenzione dello stato di malattia;
  • Accedere a servizi sanitari adeguati al proprio stato di salute;
  • Ricevere informazioni sul proprio stato di salute;
  • Partecipare alle decisioni riguardanti la propria salute;
  • Scegliere tra diversi trattamenti sanitari e strutture;
  • Garantire la riservatezza delle informazioni sulla propria salute;
  • Ricevere tutti i trattamenti in tempi brevi;
  • Accedere a servizi sanitari conformi agli standard di qualità;
  • Avere garantito il risarcimento dei danni causati da negligenza medica, errori medici o inadempienze sanitarie;
  • Accedere a procedure innovative;
  • Evitare la sofferenza in qualsiasi stato di malattia;
  • Essere destinatario di programmi diagnostici e terapeutici adeguati alle proprie esigenze;
  • Presentare reclami in caso di subire un danno;
  • Ottenere un giusto risarcimento dei danni dovuti a negligenza medica.

Valutazione del Danno da Malasanità e la sua quantificazione

Nel contesto della responsabilità medica, il danno da risarcire coinvolge il bene salute o, in caso di decesso, il bene vita. Il primo passo è stabilire la responsabilità, seguito dalla valutazione del danno non patrimoniale subito dalla persona danneggiata. Tale danno comprende aspetti biologici, morali ed esistenziali, e sia il danno non patrimoniale che quello patrimoniale concorrono a determinare l’importo totale dell’indennizzo dovuto al paziente ingiustamente danneggiato.

Il danno biologico riguarda l’integrità psico-fisica della persona e viene quantificato in percentuale, successivamente convertita in un valore monetario in relazione all’età del danneggiato al momento del sinistro.

Le lesioni permanenti che danno diritto al risarcimento possono essere categorizzate in due gruppi:

  1. Micro permanenti, con un danno biologico fino al 9%;
  2. Macro permanenti, con un danno biologico dal 9% al 100%.

Le lesioni micro permanenti hanno valori monetari stabiliti per legge, mentre per le lesioni macro permanenti si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano.

Configurazione del danno da Errori Medici: come funziona?

In caso di errori medici, cosa fare e come viene configurato il danno?

Il danno patrimoniale include le conseguenze negative dal punto di vista economico, legate alla lesione dell’integrità fisica della vittima. Questo comprende le spese mediche, l’assistenza necessaria e la potenziale perdita di un reddito futuro.

Il danno non patrimoniale si configura quando si verifica una lesione del diritto alla salute e all’integrità fisica e morale della vittima di malasanità, e può includere:

  1. danno permanente o biologico (lesione all’integrità psico-fisica);
  2. morale (derivante da prolungata sofferenza);
  3. esistenziale (danno nella relazione sociale)

Per ottenere il riconoscimento e la valutazione del danno da malasanità, è essenziale non solo affermare la presenza di una lesione ma individuare e documentare tutte le sue implicazioni e conseguenze.

Legge Gelli: nuovi paradigmi nella Responsabilità Medica

La Legge Gelli, entrata in vigore nel 2017, ha portato importanti cambiamenti nel panorama giuridico della responsabilità medica. Tra le sue disposizioni più rilevanti, vi è l’introduzione dell’articolo 590-sexies c.p., che limita la responsabilità penale dei medici e degli operatori sanitari per imperizia, a condizione che essi seguano le linee guida o le buone pratiche.

La responsabilità civile delle strutture e degli operatori sanitari è stata altresì oggetto di revisione. La Legge Gelli-Bianco ha stabilito che le strutture sanitarie sono responsabili delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se questi non sono dipendenti diretti della struttura.

Questo sposta l’onere probatorio dalla vittima alla struttura, che deve dimostrare la correttezza delle sue azioni. Inoltre, il termine di prescrizione è esteso a 10 anni, contati dal momento in cui il paziente scopre il danno derivante da un comportamento colposo del medico.

La responsabilità extra-contrattuale del medico

Se la responsabilità medica della struttura è di tipo contrattuale, quella del medico, secondo la Legge Gelli è di natura extra-contrattuale. Questo è indicato dal comma 3 dell’art. 7 della Legge Gelli. Il paziente ha l’onere della prova per dimostrare il danno e la colpa del medico. Il termine di prescrizione in questo caso è di 5 anni.

La Legge Gelli-Bianco mira a scoraggiare azioni civili contro singoli operatori del servizio sanitario nazionale e a contrastare la “medicina difensiva”, ovvero la tendenza degli operatori sanitari a essere influenzati dalla paura di possibili azioni risarcitorie.

Risarcimento dei danni e limiti nell’azione di Rivalsa

La Legge Gelli ha introdotto una serie di meccanismi per regolare il risarcimento dei danni per malasanità. L’obbligo di tentare una conciliazione, attraverso la mediazione, è stato rafforzato.

In caso di mancato accordo, è previsto un accertamento tecnico preventivo, che precede la procedura giudiziale. L’obbligo assicurativo è stato esteso a tutte le strutture sanitarie e ai professionisti che interagiscono direttamente con i pazienti.

La Legge Gelli ha anche posto dei limiti nell’azione di rivalsa delle strutture sanitarie contro i medici responsabili. Se la struttura è di natura pubblica, l’azione di rivalsa deve essere avviata davanti alla Corte dei Conti, entro termini precisi stabiliti dalla legge.

Il medico, in caso di colpa lieve, non è tenuto a restituire il risarcimento, ma solo in presenza di dolo o colpa grave, con un massimale quantitativo fissato al triplo della retribuzione annua del sanitario.

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