Danno non patrimoniale: cos’è e risarcimento

Danno non patrimoniale

In questa guida parliamo di danno non patrimoniale: cos’è, come si calcola e quali sono le sue componenti. Scopriamo come ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e come ottenere l’assistenza legale gratuita.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il suo Presidente, l’Avvocato Ezio Bonanni, forniscono la tutela legale gratuita a tutte le vittime di esposizione all’amianto e di altri patogeni sul luogo di lavoro. Forniscono assistenza legale per il risarcimento dei danni in caso di mobbing, errate vaccinazioni, errore medico e molto altro.

La vittima di un reato ha sempre diritto al risarcimento integrale dei danni che include il danno patrimoniale subito e quello non patrimoniale.

Danno patrimoniale: cos’è e definizione precisa

Il danno non patrimoniale, derivante da un illecito che comporta una sofferenza psico-fisica, è risarcibile secondo l’articolo 2043 del codice civile italiano.

Nello specifico il danno non patrimoniale può essere definito come la lesione di un interesse protetto dall’ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato.

La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio” (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).

Quando è risarcibile il danno non patrimoniale?

Nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale è risarcibile solo in determinati casi:

  • quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (art. 185 c.p.);
  • nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (art. 2059 c.c.);
  • quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito.

Inoltre la lesione, per essere risarcita, deve superare la soglia minima di tollerabilità. Ciò impone il dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione) e di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza. Infine il danno non deve essere futile e non consistere in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009).

Il danno non patrimoniale quindi è considerato giuridicamente rilevante quando coinvolge la lesione di un interesse legato a un bene della vita, protetto normativamente, e quando tale lesione determina una perdita apprezzabile.

Questa perdita può riguardare il mancato conseguimento o la dispersione di un’utilità attesa o goduta.

Tutte le componenti del danno non patrimoniale: quali sono?

Le diverse componenti del danno non patrimoniale costituiscono una vasta categoria che racchiude tipologie specifiche di pregiudizio. Questi elementi non sono voci autonome, ma rappresentano una descrizione delle varie sfaccettature del danno non patrimoniale, che insieme formano un pregiudizio unitario. Questo aspetto è cruciale per stabilire il valore del risarcimento e prevenire duplicazioni nelle compensazioni.

Nonostante il danno non patrimoniale sia di natura composita, composto da vari aspetti o voci con una funzione descrittiva, quando si verificano cumulativamente, è necessario quindi considerarli in modo unitario durante la liquidazione del danno.

Tuttavia, il giudice ha l’obbligo di tenere conto di tutte le modalità peculiari con cui il danno non patrimoniale si manifesta in ogni singolo caso, attraverso la personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).

Il pregiudizio non patrimoniale si compone di:

  1. Danno biologico, indicante la presenza di lesioni temporanee o permanenti all’integrità psico-fisica della persona.
  2. Danno morale, caratterizzato dalla sofferenza interiore soggettiva, un turbamento dell’anima che non ha generato degenerazioni patologiche.
  3. Esistenziale, rappresentante l’alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo, tangibile, concreta e visibile esternamente.
  4. Danno tanatologico, derivante dalla sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche causate da un’azione illecita di terzi.
  5. Danno catastrofale, indicante la sofferenza, spirituale e intima, patita dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita.
  6. Da perdita del rapporto parentale, derivante dalla privazione del legame affettivo con il congiunto.
  7. Danno estetico, comportante la compromissione dell’aspetto esteriore del danneggiato.

Come si calcola il danno non patrimoniale?

Per quantificare il danno non patrimoniale, il giudice si basa sulla valutazione equitativa, considerando le peculiari modalità di manifestazione del danno nel caso specifico. Esso include componenti come il danno biologico, morale, esistenziale, tanatologico, catastrofale, da perdita del rapporto parentale ed estetico.

Il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale avviene attraverso la liquidazione di una somma di denaro ritenuta rappresentativa e ristoratoria. La quantificazione del danno avviene sulla base della equità, garantendo l’integralità del risarcimento senza duplicazioni.

Come viene risarcito il danno non patrimoniale?

La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile“ (Cass. Civ., Sez. lav., sent. 15/01/2014, n. 687).

Il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale avviene quindi attraverso la liquidazione di una somma di denaro convenzionalmente ritenuta rappresentativa e ristoratoria, secondo criteri razionalmente condivisibili, delle utilità perdute. Infatti “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa“ (art. 1226 c.c.).

Come si calcola e personalizzazione del danno

Per quantificare il danno, il giudice ricorre al criterio di “equità”, cioè definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua. La determinazione dell’equivalente pecuniario, per poter risultare “giusta”, deve:

  • essere integrale, cioè rappresentare un’effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dal danneggiato, evitando però duplicazioni risarcitorie;
  • garantire uniformità di trattamento a parità di conseguenze lesive;
  • dare rilievo alle peculiarità del caso concreto, affinché siano adeguatamente valorizzate nella monetizzazione del risarcimento.

La Tabella del Tribunale di Milano è un parametro di conformità, ma il giudice può personalizzare la valutazione del danno.

La Corte di Cassazione Civile, Sezione III, si è espressa sulla personalizzazione del danno con la sentenza numero 5691 del 23 marzo 2016. Ha precisato che la quantificazione dei danni morali come una frazione del danno biologico non esclude la possibilità di una valutazione superiore a quanto stabilito nelle Tabelle del Tribunale di Milano.

Le tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione del danno

La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 12408 del 2011, ha identificato nella Tabella del Tribunale di Milano un generale “parametro di conformità per la valutazione equitativa del danno biologico in conformità agli articoli 1226 e 2056 del codice civile, salvo che non emergano circostanze concrete che giustifichino l’abbandono di tale parametro”.

Il valore indicato nelle Tabelle di Milano si fonda sulla percentuale di grado invalidante riconosciuto e sull’età della vittima. L’entità degli importi dovuti deve essere sempre calcolata in modo equo e personalizzato, come previsto dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile.

Risarcimento del danno non patrimoniale per le vittime dell’amianto

Il risarcimento del danno non patrimoniale spetta a tutte le vittime di esposizione ad agenti cancerogeni come l’amianto (il cui effetto dannoso è confermato anche dall’ultima monografia IARC). Le fibre di amianto, inalate o ingerite, provocano processi infiammatori e gravi patologie correlate all’amianto.

Le vittime di danni causati dall’esposizione a questo cancerogeno hanno il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni, come previsto dalla normativa. Tuttavia, il risarcimento è subordinato alla dimostrazione del nesso causale tra l’illecito e il danno subito.

Anche i famigliari della vittima deceduta hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni, compreso il danno non patrimoniale. Ai danni subiti iure proprio, quindi, si aggiungono quelli subiti dalla vittima a cui hanno diritto gli eredi legittimi.

Assistenza legale gratuita per il risarcimento

L’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, fornisce assistenza legale per difendere i diritti delle vittime di amianto e di tutte le esposizioni dannose. Difende anche le vittime di mobbing e di errata vaccinazione ed errore medico.

Il team di avvocati specializzati offre consulenze legali per avviare cause risarcitorie e ottenere benefici contributivi, indennizzi, rendite INAIL, prepensionamenti e altre prestazioni.

Le vittime possono contattare l’ONA per richiedere assistenza attraverso il numero verde 800 034 294 o compilando il form online.

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