Pensione privilegiata: cos’è e come ottenerla

Pensione privilegiata

In questa guida ci occupiamo di pensione privilegiata a cui si ha diritto in seguito al riconoscimento di Causa di servizio. Scopriamo come si calcola e come ottenerla e tutto quello che c’è da sapere su questa forma pensionistica.

Scopriamo anche come ottenere l’assistenza legale gratuita per l’ottenimento della pensione privilegiata per causa di servizio. L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e il Dipartimento Vittime del Dovere offrono assistenza legale gratuita a tutte le vittime di esposizioni dannose sul luogo di lavoro.

Oltre ai benefici connessi alla causa di servizio (per i dipendenti del pubblico impiego non privatizzato) e malattia professionale (per i lavoratori assicurati INAIL) si ha diritto al risarcimento completo dei danni subiti.

Cos’è la pensione privilegiata e in cosa consiste?

Il trattamento previdenziale assume il carattere “privilegiato” quando viene concesso al lavoratore senza alcun vincolo di requisiti anagrafici, assicurativi o contributivi.

Secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero (articolo 6 della legge 201/2011), i trattamenti privilegiati sono concessi esclusivamente al personale appartenente a specifiche categorie, tra cui le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri), le Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza), e il comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Queste categorie, spesso colpite da malattie professionali come quelle legate all’amianto, beneficiano di trattamenti previdenziali proporzionali al grado di invalidità, come stabilito dalle tabelle allegate al DPR 834/1981:

  • La tabella A copre infermità che danno diritto a una pensione vitalizia o a un assegno temporaneo.
  • La tabella B riguarda lesioni che comportano l’indennità una tantum.

Tipologie di pensione privilegiata: l’ordinaria e la tabellare

La pensione privilegiata ordinaria agisce come trattamento sostitutivo della pensione normale, con una percentuale variabile sulla retribuzione pensionabile in base alla categoria riconosciuta.

CategoriePercentuale di retribuzione
1100%
290%
380%
470%
560%
650%
740%
830%

La pensione privilegiata tabellare si applica ai militari di truppa e ai gradi inferiori, basandosi su apposite tabelle che considerano la gravità dell’infermità. Queste prevedono otto categorie di pensione d’importo economico differente.

Liquidazione della pensione privilegiata: casi particolari

La linquidazione della pensione privilegiata varia in casi particolari. Per esempio nel caso si sia contratta l’infermità da cui è dipesa l’invalidità quando si era allievo d’accademia. Così la pensione sarà determinata in base al grado che si rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico spettato nel grado, qualora si fosse rimasti sottufficiali.

Al contrario, se si è militari “di carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.

Come fare domanda per la pensione privilegiata?

La richiesta di pensione privilegiata può essere avviata d’ufficio in seguito a riconoscimento della causa di servizio (art. 167, DPR 1092/1973) o su domanda della vittima, entro determinati limiti temporali (oovero 5 anni dalla cessazione del servizio).

Il termine diventa 10 anni in caso di parkinsonismo o di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1, DPR 1092/1973).

La dimostrazione del nesso causale per la pensione privilegiata

Il riconoscimento del nesso causale dimostra la connessione dell’infermità con l’esecuzione delle attività lavorative.

A tal fine, è essenziale allegare alla richiesta per la pensione privilegiata di tutta la documentazione necessaria. Innanzitutto, occorre presentare la documentazione di servizio, comprendente lo stato di servizio, il resoconto dei servizi prestati, le ore lavorate all’esterno, le dichiarazioni testimoniali e relazione dell’amministrazione.

Per ottenere la pensione agevolata, sono necessari due accertamenti. Il primo è l’accertamento clinico, condotto dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che comprende:

  • Una valutazione diagnostica.
  • La data di conoscibilità della lesione.
  • L’indicazione della categoria.
  • Una valutazione di idoneità al servizio.
  • Il numero di anni (massimo cinque) per le patologie della tabella B.
  • Il numero di anni (minimo due e massimo quattro) per il riconoscimento dell’assegno rinnovabile, nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento.
  • La determinazione se l’inabilità accertata è riconducibile, esclusivamente o in misura prevalente, a infermità dipendenti da causa di servizio.

L’ultimo accertamento riguarda il collegamento causale ed è di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio. Tale comitato verifica la connessione tra le cause di infermità, l’attività lavorativa e il rapporto causale tra i fatti e la lesione.

Inoltre, è di fondamentale importanza la documentazione medica e medico-legale, che include la certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale dopo il fatto traumatico o l’insorgenza della malattia, le cartelle cliniche, i referti e le perizie di parte.

Diritto alla pensione agevolata per i superstiti della vittima

In caso di decesso, la pensione agevolata può essere trasmessa ai superstiti seguendo un preciso ordine:

  1. Coniuge.
  2. Figli minorenni (se studenti, fino a 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore o 26 anni per gli universitari).
  3. Orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti.
  4. Genitori.
  5. Fratelli e sorelle.
  6. Nipoti.

Inoltre, la pensione privilegiata è cumulabile con retribuzioni derivanti dall’attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, a condizione che questo sia spettante per un ambito diverso da quello che ha causato l’infermità di servizio. Tuttavia, non è compatibile con le rendite INAIL e altri trattamenti a carico dello Stato e di Enti Pubblici.

Altre prestazioni assegnate alla vittima

Il riconoscimento della causa di servizio dà diritto, oltre alla pensione agevolata, anche all’equo indennizzo e in alcuni casi allo status di vittima del dovere.

Le vittime del dovere sono coloro che hanno subito infermità a causa di:

  • Contrasto a ogni tipo di criminalità.
  • Svolgimento del servizio di ordine pubblico.
  • Vigilanza a infrastrutture civili e militari.
  • Operazioni di soccorso.
  • Attività di tutela della pubblica incolumità.
  • Azioni in contesti d’impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità.

Inoltre, sono previsti benefici aggiuntivi, come il rimborso delle spese mediche e di degenza, gli assegni accessori, l’assegno di superinvalidità, l’indennità di assistenza e accompagnamento, l’assegno d’integrazione per i familiari a carico, quello di cumulo per infermità, l’indennità speciale annua e l’assegno di incollocabilità.

Esiste il diritto all’esenzione IRPEF?

Per determinare se la vittima ha diritto all’esenzione IRPEF, è necessario considerare la natura della pensione privilegiata. Quella ordinaria, riconosciuta a seguito di infermità o lesioni causate dal servizio, essendo collegata al rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Pertanto, non può godere dell’esenzione IRPEF, la quale è prevista solo per le pensioni di natura “risarcitoria”, come nel caso delle pensioni di guerra. Questa interpretazione è supportata sia dall’Agenzia delle Entrate sia dalla Corte di Cassazione, Ord. 26912 del 2021. 

Militari e diritto alla pensione privilegiata 

Per quanto riguarda le Forze Armate, in conseguenza dei molti casi di patologie asbesto correlate riscontrate, come attestato anche nella relazione finale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati, vi è la possibilità dell’ottenimento della pensione privilegiata. 

Se a richiedere la pensione privilegiata è un militare, dovrà affidarsi alle disposizioni del suo organo di appartenenza, come previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973. In caso di esito positivo, il militare che ha fatto richiesta di indennità ha diritto a una pensione, se le lesioni sono permanenti e non prevedono miglioramenti (ai sensi dell’art. 67, d.p.r. 1092/1973). In caso contrario, però, può richiedere un assegno rinnovabile (ai sensi dell’art. 68, d.p.r. 1092/1973).  

Quando i danni riportati appartengono alla categoria riportata nella tabella B, si può richiedere un’indennità una tantum, corrispondente a una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino a un massimo di 5 anni, a seconda della gravità dell’infermità riscontrata (articolo 69 del Testo Unico 1092/1973 e articolo 4, comma 2, legge 9/1980). 

Causa di servizio: accertamento giudiziario della Corte dei Conti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4325/14, hanno confermato la giurisdizione della Corte dei Conti per questioni pensionistiche. Tuttavia, l’accertamento della causa di servizio è rilevante, e la richiesta può essere avanzata anche durante il rapporto di lavoro.

Quindi, per i fini pensionistici, è possibile richiedere il riconoscimento dopo aver presentato la domanda e ottenuto il diniego.

Numerose pronunce hanno sostenuto questo orientamento, tra cui la Corte dei Conti, con le sentenze delle varie Centrali d’Appello, consolidando questa giurisprudenza come cruciale per i dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.

Ottieni subito una consulenza gratuita

L’Osservatorio Vittime del Dovere e l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, offrono un servizio di consulenza gratuita per chiunque abbia avuto una esposizione a cancerogeni come l’amianto, oppure a sostanze di tipo mutageno e che abbia contratto una malattia correlata.

Oltre alla domanda di pensione privilegiata offre consulenza per valutare la richiesta di speciali tutele e/o risarcimenti del danno. Questo grazie al team specializzato delle associazioni e dell’Avv. Bonanni.

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