SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: L’EMILIA-ROMAGNA HA APPROVATO UNA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER ATTUARE LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. LA NORMA NON INTRODUCE UN ACCESSO GENERALIZZATO AL FINE VITA, MA DEFINISCE UN PERCORSO UNIFORME PER LE PERSONE CHE POSSIEDONO TUTTI I REQUISITI INDICATI DALLA CONSULTA. LA PROCEDURA SARÀ GESTITA DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PREVEDERÀ UNA VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE, IL PARERE ETICO E L’ASSISTENZA DI PERSONALE SANITARIO SU BASE VOLONTARIA.
Suicidio medicalmente assistito
Indice dei contenuti
L’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento disciplina il percorso sanitario e amministrativo per le persone che si trovano nelle condizioni già individuate dalla Corte costituzionale.
La legge regionale 28 luglio 2026, n. 10, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale ed è entrata in vigore il giorno successivo. Il testo comprende dodici articoli e istituisce procedure uniformi in tutto il territorio emiliano-romagnolo.
L’obiettivo dichiarato non è modificare i requisiti sostanziali fissati dalla giurisprudenza costituzionale. La Regione intende piuttosto stabilire chi deve valutare le richieste, quali verifiche devono essere effettuate e come deve essere organizzato il percorso.
L’approvazione è arrivata il 23 luglio 2026 con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici e Movimento 5 Stelle. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Rete civica hanno votato contro.
Che cosa disciplina la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito
La norma regola le modalità organizzative con cui il Servizio sanitario dell’Emilia-Romagna deve esaminare e gestire le richieste.
Non modifica l’articolo 580 del Codice penale, che disciplina l’istigazione o l’aiuto al suicidio. Una Regione, infatti, non può intervenire direttamente sulla legislazione penale.
Il testo richiama invece le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 della Corte costituzionale. Queste pronunce hanno individuato un’area limitata nella quale l’aiuto al suicidio non è punibile, purché siano presenti condizioni rigorose.
La Regione interviene nell’ambito della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute. Stabilisce quindi come devono essere organizzati gli accertamenti e l’eventuale assistenza sanitaria.
Il presidente della Regione Michele de Pascale ha precisato che la legge non crea nuovi diritti e non amplia i requisiti già stabiliti dalla Consulta. Secondo la Regione, il provvedimento traduce quei principi in procedure obiettive e uniformi.
La distinzione è importante. La legge non consente a chiunque soffra di una malattia grave di accedere automaticamente alla procedura.
Chi può chiedere il suicidio medicalmente assistito
La persona deve possedere contemporaneamente tutti i requisiti individuati dalla Corte costituzionale.
Deve essere affetta da una patologia irreversibile. Tale patologia deve causare sofferenze fisiche o psicologiche che la persona considera intollerabili.
Inoltre, il richiedente deve essere tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Deve anche conservare la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.
La persona deve aver ricevuto informazioni complete sulle alternative disponibili. Tra queste rientrano le cure palliative, la terapia del dolore e la sedazione palliativa profonda continua, quando clinicamente indicata.
Infine, la presenza dei requisiti deve essere verificata da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.
Non basta quindi una diagnosi grave. Non è sufficiente neppure una condizione di sofferenza intensa.
La procedura può riguardare soltanto chi rientra nell’area di non punibilità delimitata dalla Corte costituzionale.
Suicidio medicalmente assistito in Emilia-Romagna: perché il trattamento di sostegno vitale resta un requisito
Uno dei punti più discussi riguarda la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
La Corte costituzionale ha confermato più volte questo requisito. Ha precisato che non esiste un diritto generale a porre fine alla propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile.
L’area di non punibilità riguarda persone che potrebbero già scegliere di interrompere un trattamento necessario alla sopravvivenza. Questa facoltà deriva dalla legge sul consenso informato e sul rifiuto delle cure.
La Consulta ha ribadito il principio anche nel luglio 2026. Ha escluso che il requisito determini una disparità irragionevole rispetto ai pazienti gravemente malati che non dipendono da sostegni vitali.
Il concetto di trattamento di sostegno vitale non coincide soltanto con la ventilazione meccanica.
La giurisprudenza ha chiarito che può comprendere procedure sanitarie necessarie per mantenere le funzioni vitali. La valutazione deve comunque essere effettuata nel caso concreto.
La legge regionale non fornisce una nuova definizione autonoma. Rimanda ai principi formulati dalla Corte costituzionale.
Che differenza c’è tra suicidio assistito ed eutanasia
Nel suicidio medicalmente assistito l’atto finale viene compiuto dalla persona interessata.
Il paziente assume autonomamente il farmaco o attiva il dispositivo predisposto secondo le modalità approvate.
Nell’eutanasia, invece, la sostanza che provoca la morte viene somministrata direttamente da un’altra persona, generalmente un medico.
La legge emiliano-romagnola riguarda esclusivamente il suicidio medicalmente assistito. Non disciplina né introduce l’eutanasia.
Il testo prevede espressamente che la relazione conclusiva indichi le modalità di autosomministrazione da parte del paziente.
Questa distinzione è centrale sul piano giuridico. La sentenza n. 242 del 2019 ha definito una limitata area di non punibilità dell’aiuto al suicidio.
Non ha invece legalizzato in generale le pratiche eutanasiche.
Suicidio medicalmente assistito in Emilia-Romagna: come viene presentata la richiesta
La domanda deve essere presentata dalla persona interessata.
L’istanza va inviata alla direzione sanitaria dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio sanitario. Può anche essere presentata all’Azienda ospedaliero-universitaria o all’IRCCS pubblico nel quale la persona è ricoverata.
La richiesta deve essere accompagnata dal consenso espresso secondo la legge n. 219 del 2017. Deve inoltre contenere la documentazione sanitaria utile alla valutazione.
Il richiedente può chiedere la partecipazione del medico di medicina generale o di un altro medico di fiducia. Questo professionista svolge una funzione di consulenza nei rapporti con la commissione. (Demetra)
La direzione sanitaria trasmette poi l’istanza alla Commissione di valutazione multidisciplinare competente e al Comitato regionale per l’etica nella clinica.
La legge non impone alla persona di avviare il percorso attraverso un’associazione o un legale.
Che cos’è la Commissione di valutazione multidisciplinare
La legge istituisce una Commissione di valutazione multidisciplinare permanente, indicata con la sigla CoVam.
La commissione opera su base territoriale per Area Vasta. Ha il compito di verificare i requisiti clinici e personali.
Deve inoltre definire e controllare le eventuali modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
La composizione comprende un medico palliativista, un anestesista rianimatore e un medico legale. Sono previsti anche uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere.
Partecipano inoltre un farmacologo o farmacista e uno specialista nella patologia della persona richiedente.
La CoVam può chiedere il contributo di ulteriori professionisti, quando la complessità del caso lo richiede.
Le decisioni vengono assunte con una deliberazione formale. Ogni componente deve esprimere la propria posizione in modo palese e non può astenersi, salvo i casi previsti dalla legge.
Questa struttura mira a evitare che una decisione tanto delicata dipenda da un solo medico.
Quali verifiche deve svolgere la commissione
La prima verifica riguarda la volontà della persona.
La commissione deve accertare che la scelta sia personale, libera e consapevole. Il Servizio sanitario deve permettere al richiedente di comunicare anche attraverso strumenti adeguati, quando non possa esprimersi verbalmente.
Di norma, la CoVam deve effettuare una prima visita nel luogo in cui si trova il paziente. Può inoltre svolgere colloqui con le persone da lui indicate.
La commissione deve valutare la patologia, la sua irreversibilità e il rapporto con le sofferenze riferite.
Deve anche verificare la presenza di un trattamento di sostegno vitale. Inoltre, deve escludere condizioni che possano compromettere la capacità decisionale.
Un passaggio essenziale riguarda le alternative disponibili. Il paziente deve aver ricevuto informazioni chiare sulle cure palliative, sulla terapia del dolore e sulla sedazione palliativa.
La commissione può offrire anche uno specifico sostegno psicologico. Tuttavia, il supporto non può trasformarsi in una pressione diretta a modificare la decisione.
La persona conserva sempre il diritto di revocare la richiesta.
Quale ruolo hanno le cure palliative
Le cure palliative non vengono presentate dalla legge come un’alternativa contrapposta all’autodeterminazione.
Devono essere offerte e illustrate in modo completo. Il paziente deve conoscere le possibilità disponibili per ridurre dolore, sofferenza e altri sintomi.
La legge richiama espressamente la terapia del dolore e la sedazione palliativa profonda continua.
Quest’ultima può essere presa in considerazione quando sono presenti sintomi refrattari non controllabili con altri trattamenti. Non coincide con il suicidio assistito.
La sedazione riduce intenzionalmente lo stato di coscienza per alleviare sofferenze non altrimenti gestibili. Non ha come obiettivo diretto la morte.
Il suicidio medicalmente assistito prevede invece un atto autonomo della persona finalizzato a terminare la vita.
La Regione ha sostenuto che l’approvazione della legge deve accompagnarsi al rafforzamento delle cure palliative.
Quale funzione svolge il Comitato regionale per l’etica nella clinica
Dopo la valutazione della CoVam, la documentazione viene trasmessa al Comitato regionale per l’etica nella clinica, denominato COREC.
Il Comitato esprime un parere sugli aspetti etici del caso.
Il parere è obbligatorio, ma non vincolante. Ciò significa che deve essere richiesto e acquisito, ma la decisione finale resta affidata alla Commissione multidisciplinare.
Il COREC può svolgere colloqui con il paziente e con le persone da lui indicate, purché vi sia la disponibilità dell’interessato.
La presenza di un parere etico separato aggiunge un ulteriore livello di valutazione.
Tuttavia, non attribuisce al Comitato il potere di sostituirsi alla commissione clinica o alla volontà della persona.
Quali tempi prevede la legge
La legge non stabilisce un numero fisso di giorni entro il quale l’intero procedimento deve concludersi.
Impone però che la richiesta venga esaminata senza ritardi ingiustificati.
La CoVam deve bilanciare i tempi con le condizioni cliniche e personali del richiedente. Le tempistiche previste devono essere comunicate per iscritto.
Questa soluzione tiene conto della differenza tra i casi. Alcune persone possono trovarsi in condizioni rapidamente evolutive, mentre altre necessitano di approfondimenti più complessi.
La commissione può adottare decisioni interlocutorie quando servono ulteriori accertamenti.
Una volta approvata, la relazione istruttoria deve essere inviata al COREC entro tre giorni.
La mancanza di un termine massimo rigido è stata uno dei punti discussi durante l’iter politico.
Da una parte, la flessibilità consente una valutazione completa. Dall’altra, sarà necessario verificare che non determini attese incompatibili con le condizioni dei richiedenti.
Come vengono stabilite le modalità di attuazione
Quando tutti i requisiti risultano presenti, la CoVam definisce le modalità della procedura.
La scelta deve rispettare la volontà della persona e garantire la sua dignità. Deve inoltre evitare sofferenze ulteriori.
Il paziente può chiedere la predisposizione di un protocollo condiviso. Alla sua redazione può contribuire anche il medico di fiducia.
La relazione conclusiva deve indicare in modo dettagliato i farmaci, le dosi e la modalità di autosomministrazione.
Deve inoltre precisare gli eventuali dispositivi sanitari necessari.
Non esiste quindi un protocollo identico per ogni persona. Le modalità dipendono dalle condizioni cliniche, dalla capacità di movimento e dalle caratteristiche individuali.
L’atto finale deve comunque essere compiuto autonomamente dal richiedente.
Il personale sanitario è obbligato a partecipare?
No. La legge prevede espressamente che l’assistenza venga prestata da personale sanitario su base volontaria.
La disposizione tutela i professionisti che non intendono partecipare alla fase esecutiva.
La volontarietà riguarda le attività connesse all’attuazione della procedura. Il testo stabilisce inoltre che i componenti delle commissioni vengano nominati dopo aver espresso il consenso a ricoprire il ruolo.
Questa scelta evita di imporre ai singoli sanitari un obbligo personale.
La Corte costituzionale aveva già chiarito che la sentenza n. 242 del 2019 non crea un dovere del medico di prestare aiuto al suicidio.
Resta però il compito del Servizio sanitario regionale di organizzare il percorso quando la domanda viene accolta.
La volontarietà del personale non dovrebbe quindi tradursi nell’impossibilità concreta di dare seguito a una decisione favorevole.
Chi sostiene i costi della procedura
La legge stabilisce che le prestazioni del percorso siano erogate dal Servizio sanitario regionale senza costi per la persona.
Sono quindi comprese la valutazione clinica, le attività della commissione e le prestazioni necessarie all’attuazione.
La norma prevede una copertura finanziaria massima di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
Per gli anni successivi, le risorse saranno individuate nelle leggi annuali di bilancio regionale.
Il principio della gratuità mira a evitare che l’accesso dipenda dalle condizioni economiche.
La Regione considera il percorso parte delle attività sanitarie organizzate per applicare la giurisprudenza costituzionale.
Che cosa accade se la richiesta viene respinta
In caso di rigetto, la commissione deve fornire una motivazione.
La relazione conclusiva deve spiegare quali requisiti non risultano presenti.
Non è sufficiente comunicare una risposta negativa senza chiarire le ragioni cliniche o giuridiche.
Il documento deve inoltre indicare le modalità di presa in carico attraverso i servizi sanitari e sociali.
La persona deve quindi continuare a ricevere assistenza, anche quando non può accedere al suicidio medicalmente assistito.
La relazione viene trasmessa al paziente e alle direzioni sanitarie coinvolte.
La legge regionale non elimina la possibilità di contestare la decisione nelle sedi previste dall’ordinamento.
Perché la legge ha suscitato un forte confronto politico
La maggioranza regionale ha presentato la norma come uno strumento di dignità, responsabilità e autodeterminazione.
Secondo Paolo Trande, primo firmatario della proposta, il testo evita che le persone vengano lasciate sole davanti a sofferenze estreme.
Alleanza Verdi e Sinistra ha definito l’approvazione un passaggio di civiltà e una risposta all’inerzia del Parlamento.
Le opposizioni hanno invece contestato la competenza regionale e hanno parlato di una fuga in avanti.
Durante il dibattito, diversi esponenti del centrodestra hanno chiesto di dare maggiore priorità al potenziamento delle cure palliative.
L’Assemblea ha comunque approvato alcuni emendamenti delle opposizioni. Tra questi rientrano la prima visita nel luogo in cui si trova il paziente e la volontarietà del personale sanitario.
Il confronto riflette un problema più ampio. La materia coinvolge diritto penale, organizzazione sanitaria, libertà individuale e tutela delle persone vulnerabili.
Perché resta necessario un intervento nazionale
La legge emiliano-romagnola interviene in assenza di una disciplina nazionale organica.
La Corte costituzionale ha più volte invitato il Parlamento a regolare la materia.
Una legge statale potrebbe definire in modo uniforme procedure, tempi, garanzie e controlli.
Potrebbe inoltre chiarire i rapporti tra competenze sanitarie regionali e disciplina penale statale.
Senza una legge nazionale, le Regioni possono adottare modelli organizzativi differenti. Ciò rischia di creare disparità legate al luogo di residenza.
Lo stesso presidente dell’Emilia-Romagna ha sostenuto che il punto di arrivo debba essere una legge nazionale.
Nel frattempo, alcune amministrazioni hanno scelto atti amministrativi. Altre hanno approvato o discusso norme regionali.
Il quadro resta quindi frammentato.
Quali controlli sono previsti sull’attuazione
L’Assemblea legislativa eserciterà una funzione di vigilanza.
La Giunta regionale dovrà presentare ogni anno una relazione alla commissione competente.
Il documento dovrà valutare adeguatezza, equità, accessibilità e uniformità territoriale.
Il monitoraggio sarà importante per verificare i tempi reali delle procedure.
Dovrà anche chiarire quante richieste vengono presentate, quante sono accolte e quali criticità emergono.
La legge impone inoltre al direttore generale regionale competente in materia sanitaria di adottare le istruzioni operative entro dieci giorni dall’entrata in vigore.
L’efficacia del provvedimento dipenderà quindi non soltanto dal testo legislativo.
Sarà decisiva la capacità delle aziende sanitarie di istituire le commissioni e coordinare i professionisti.
Che cosa cambia concretamente in Emilia-Romagna
Prima della legge, le richieste dovevano essere gestite sulla base delle sentenze costituzionali e delle procedure amministrative disponibili.
La nuova disciplina introduce una struttura organizzativa regionale definita.
Il cittadino sa a quale direzione sanitaria rivolgersi. Inoltre, vengono individuati gli organismi responsabili delle valutazioni.
Il percorso deve essere uniforme nelle diverse aree della Regione.
Sono previste regole comuni per la raccolta della documentazione, la verifica della volontà e il coinvolgimento del Comitato etico.
Vengono anche definite le responsabilità nella preparazione del protocollo.
La legge non rende più ampio il numero delle persone che possono accedere. Cerca però di ridurre l’incertezza sui passaggi da seguire.
Una legge organizzativa su una materia ancora aperta
La legge dell’Emilia-Romagna rappresenta un intervento rilevante nel dibattito italiano sul fine vita.
Il suo contenuto deve però essere letto con precisione.
Non introduce l’eutanasia, né riconosce un diritto generalizzato al suicidio assistito. Non elimina il requisito del sostegno vitale.
Il testo disciplina un percorso limitato alle condizioni già definite dalla Corte costituzionale.
La scelta finale resta personale e può essere revocata in qualsiasi momento.
Allo stesso tempo, le cure palliative devono essere illustrate e rese realmente accessibili.
La nuova procedura dovrà ora essere valutata nella pratica. Tempi, uniformità territoriale e disponibilità del personale saranno elementi decisivi.
La legge colma una parte del vuoto organizzativo. Tuttavia, non risolve il problema dell’assenza di una normativa nazionale completa.
Il tema resta affidato all’equilibrio tra autodeterminazione, tutela della vita e protezione delle persone vulnerabili. Proprio per questo, ogni applicazione dovrà mantenere garanzie rigorose, trasparenza e attenzione alla singola storia clinica.
