vittime del dovere, Luigi Abbate e Ezio Bonanni

La protezione previdenziale riconosciuta alle vittime del dovere e ai loro familiari è uno dei settori più complessi del diritto pubblico. Ne ha parlato l’Avv. Ezio Bonanni in una intervista con il giornalista Luigi Abbate.

Una delle questioni più controverse ha riguardato gli orfani non fiscalmente a carico, spesso esclusi dai benefici nonostante la perdita del genitore in servizio. Una situazione che ha alimentato un contenzioso diffuso e che è stata più volte segnalata dall’ONA e dall’Osservatorio Vittime del Dovere come contraria ai principi di uguaglianza e solidarietà.

Con la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha introdotto un cambio di passo significativo, ridefinendo i confini delle prestazioni previdenziali spettanti agli orfani.

La discriminazione basata sul carico fiscale

Per anni ha prevalso un orientamento giurisprudenziale restrittivo che ha inciso in modo diretto sulla posizione dei figli delle vittime del dovere. In base a questa interpretazione, l’accesso agli assegni vitalizi dipendeva dalla condizione di vivenza a carico al momento del decesso del genitore.

La conseguenza era una tutela disomogenea: in presenza del coniuge superstite, l’orfano non fiscalmente a carico veniva escluso dalle prestazioni previdenziali, mentre solo in assenza del coniuge gli venivano riconosciuti i benefici previsti dalla legge. Questo criterio, avallato anche dalla Cassazione nel 2022, ha prodotto evidenti disparità tra figli della stessa vittima.

Secondo l’avv. Ezio Bonanni, tale impostazione ha progressivamente svuotato la funzione solidaristica della normativa, trasformando una tutela legata al sacrificio subito in una prestazione condizionata da parametri tributari privi di reale attinenza con il danno.

Il ruolo dell’articolo 6 della legge n. 466 del 1980

Al centro del dibattito interpretativo vi è l’articolo 6 della legge n. 466 del 1980, che disciplina l’ordine dei superstiti beneficiari delle provvidenze. La norma richiama il criterio della vivenza a carico solo in presenza del coniuge, ma non prevede un’esclusione automatica dei figli economicamente autonomi.

Nonostante ciò, la prassi amministrativa e parte della giurisprudenza hanno esteso tale criterio oltre i limiti testuali della legge, restringendo l’accesso agli assegni vitalizi per gli orfani non a carico fiscale.

L’equiparazione con le vittime del terrorismo rimasta incompleta

Un elemento di particolare criticità emerge se si guarda al confronto con la disciplina delle vittime del terrorismo. Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 7761 del 2017, la Corte di Cassazione aveva affermato il principio di piena equiparazione tra le due categorie, riconoscendo anche alle vittime del dovere l’assegno vitalizio mensile di 500 euro.

Nonostante questo principio, sul piano applicativo l’equiparazione non si è mai realizzata del tutto. Gli orfani non fiscalmente a carico hanno continuato a ricevere una tutela inferiore, creando una frattura difficilmente giustificabile alla luce della comune finalità riparatoria delle due discipline.

La sentenza n. 34713/2025: un nuovo criterio interpretativo

La decisione delle Sezioni Unite del 2025 interviene proprio su questo squilibrio. La Corte afferma che la presenza del coniuge superstite non può determinare l’automatica esclusione degli orfani dalle prestazioni previdenziali.

Secondo i giudici, il parametro del carico fiscale non può essere utilizzato come criterio rigido, poiché estraneo alla ratio delle norme sulle vittime del dovere. La tutela deve invece essere letta in funzione del danno subito e della finalità compensativa dell’intervento pubblico.

In questo quadro, viene riconosciuto agli orfani non fiscalmente a carico, anche in presenza del coniuge, il diritto all’assegno vitalizio mensile previsto dalla legge n. 407 del 1998, con decorrenza dal decesso della vittima e adeguamento automatico.

Cosa cambia oggi per gli orfani delle vittime del dovere

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, il sistema previdenziale risulta parzialmente riequilibrato. Gli orfani non fiscalmente a carico non possono più essere esclusi in modo totale dalle provvidenze, come avveniva in passato.

Resta però una distinzione significativa: lo speciale assegno vitalizio continua a essere riconosciuto solo secondo l’ordine previsto dall’articolo 6 della legge n. 466 del 1980. Questo significa che, allo stato attuale, gli orfani non a carico fiscale non lo percepiscono quando è presente il coniuge superstite.

Le questioni ancora aperte sul piano costituzionale

Come sottolineato dall’avv. Ezio Bonanni, la riformulazione operata dalla Cassazione rappresenta un progresso rilevante, ma non definitivo. Permangono profili di possibile contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, e con l’articolo 38, in materia di tutela previdenziale.

La differenza di trattamento rispetto agli orfani delle vittime del terrorismo continua a sollevare dubbi.Non è escluso, quindi, che la questione dello speciale assegno vitalizio possa essere nuovamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Applicazione pratica e difficoltà amministrative

Un ulteriore nodo riguarda l’attuazione concreta della sentenza. In molte realtà amministrative, le nuove indicazioni giurisprudenziali non sono state ancora recepite, con il risultato che numerosi orfani continuano a vedersi negare le prestazioni.

L’ONA e l’Osservatorio Vittime del Dovere seguono attualmente decine di contenziosi aperti proprio per ottenere l’applicazione uniforme dei principi affermati dalle Sezioni Unite.