Braccio quasi paralizzato dopo la seconda dose di vaccino anti-Covid, un 55enne di Agrigento otterrà un indennizzo a vita. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Agrigento, che ha riconosciuto il nesso tra vaccinazione e danno neurologico. La sentenza condanna il ministero della Salute a corrispondere un assegno bimestrale ai sensi della legge 210 del 1992.
Cosa ha deciso il Tribunale di Agrigento?
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La decisione arriva dopo due anni di giudizio. Il giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso presentato dal 55enne agrigentino.
L’uomo si era sottoposto, nel marzo 2021, alla seconda dose del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech, come previsto dalle indicazioni ministeriali. Dopo circa tre mesi ha iniziato ad accusare dolori persistenti al braccio sinistro. Successivamente è stata diagnosticata un’amiotrofia nevralgica, nota anche come sindrome di Parsonage-Turner, con una quasi paralisi dell’arto.
Il ministero della Salute aveva negato il riconoscimento dell’indennizzo, sostenendo l’assenza di un nesso causale tra la vaccinazione e l’infermità neurologica. Il giudice, invece, ha ritenuto fondata la richiesta del ricorrente, riconoscendo il diritto all’assegno vitalizio previsto per i danni da vaccinazione obbligatoria o raccomandata.
Che cos’è la legge 210 del 1992?
La legge 210 del 1992 disciplina l’indennizzo per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati.
Si tratta di un meccanismo solidaristico. Lo Stato riconosce un sostegno economico a chi ha subito un danno nell’ambito di trattamenti sanitari effettuati nell’interesse collettivo. L’indennizzo non equivale a un risarcimento civile. Non presuppone una colpa dell’amministrazione, ma si fonda sul principio di solidarietà sociale.
Nel caso in esame, il 55enne, assistito dall’avvocato Angelo Farruggia, ha attivato la procedura prevista dalla normativa. Dopo il diniego ministeriale, ha presentato ricorso al giudice del lavoro, che ha valutato la documentazione clinica e il quadro medico-legale.
La sentenza stabilisce che il danno neurologico sia riconducibile alla vaccinazione, ai fini dell’indennizzo.
Cos’è la sindrome di Parsonage-Turner?
La sindrome di Parsonage-Turner, o amiotrofia nevralgica, è una patologia neurologica rara che colpisce il plesso brachiale. Si manifesta con dolore acuto alla spalla o al braccio, seguito da debolezza muscolare e possibile atrofia.
La causa non è sempre chiara. In letteratura sono descritti casi associati a infezioni virali, interventi chirurgici, traumi e, in rari episodi, a vaccinazioni. Il meccanismo ipotizzato è di tipo immuno-mediato, con una risposta infiammatoria che colpisce le fibre nervose.
Il decorso può essere lungo. Alcuni pazienti recuperano parzialmente la funzione dell’arto, altri riportano deficit permanenti. Nel caso agrigentino, la quasi paralisi del braccio ha avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana del paziente.
Qual è il ruolo dell’Aifa nelle segnalazioni?
Dopo la comparsa dei sintomi, il paziente ha effettuato la segnalazione all’AIFA per sospetta reazione avversa al vaccino.
La farmacovigilanza consente di raccogliere e analizzare le segnalazioni di eventi avversi successivi alla somministrazione di un farmaco o di un vaccino. La segnalazione, però, non equivale automaticamente al riconoscimento di un nesso causale.
Nel caso specifico, la commissione aziendale dell’Asp di Agrigento ha disposto la dispensa dalla terza dose, valutando il quadro clinico del paziente. Il ministero, invece, aveva inizialmente escluso la correlazione causale ai fini dell’indennizzo.
Il giudice ha compiuto una valutazione autonoma, basata sulle risultanze medico-legali e sul principio del “più probabile che non”, criterio utilizzato nel contenzioso civile.
La sentenza mette in discussione i vaccini anti-Covid?
Secondo l’avvocato Farruggia, la decisione non rappresenta una condanna ai vaccini in generale né alla campagna anti-Covid. “I vaccini sono importanti strumenti di contrasto alla diffusione delle patologie”, ha precisato il legale.
Il punto, ha aggiunto, riguarda il riconoscimento che nessun farmaco è totalmente esente da rischi. Anche i vaccini, pur avendo un profilo di sicurezza elevato, possono in casi rari provocare eventi avversi, talvolta gravi.
La letteratura scientifica internazionale riconosce l’esistenza di reazioni avverse rare, a fronte di benefici documentati nella prevenzione delle forme gravi di Covid-19. La giurisprudenza italiana ha più volte ribadito che l’indennizzo non implica un giudizio negativo sull’utilità della vaccinazione.
Si tratta piuttosto di garantire tutela a chi abbia subito un danno nell’ambito di una strategia sanitaria collettiva.
Quali implicazioni ha questa decisione?
La sentenza del Tribunale di Agrigento si inserisce in un filone giurisprudenziale già avviato in altri tribunali italiani. Ogni caso viene valutato singolarmente, sulla base delle prove mediche e del nesso causale accertato.
Dal punto di vista sanitario, il tema solleva la questione dell’equilibrio tra interesse pubblico e tutela individuale. Le campagne vaccinali hanno ridotto in modo significativo ricoveri e decessi durante la pandemia. Tuttavia, quando si verifica un evento avverso grave, il sistema deve prevedere strumenti di compensazione adeguati.
L’indennizzo vitalizio riconosciuto al 55enne agrigentino rappresenta l’applicazione concreta di questo principio. Non modifica il quadro complessivo di efficacia dei vaccini, ma ribadisce che la responsabilità collettiva include anche il sostegno a chi subisce conseguenze negative, seppur rare.
La decisione, infine, richiama l’importanza della trasparenza e dell’aggiornamento continuo dei dati di farmacovigilanza, affinché le istituzioni possano rispondere con rigore scientifico e tutela giuridica alle situazioni più complesse.
