Il Tar Lombardia ha accolto i ricorsi della Federazione Nazionale degli Ordini (FNOMCeO) e dell’OMCeO di Milano, bloccando il reclutamento semplificato di medici stranieri. Ciò nei casi in cui i titoli siano stati conseguiti all’estero. Una prassi che, secondo i giudici, avrebbe di fatto esposto la comunità all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti “potenzialmente non qualificati”.

Con due sentenze i giudici hanno annullato la delibera regionale che introduceva una procedura accelerata di riconoscimento dei titoli. E hanno ribadito che il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, deve poggiare su requisiti reali di formazione e competenza, non su scorciatoie burocratiche.

Medici stranieri ed esercizio della professione  

La norma contestata prevedeva che per alcune specializzazioni l’autorizzazione ad esercitare potesse essere concessa sulla base di una semplice dichiarazione di valore. Dichiarazione rilasciata da ambasciate o consolati italiani, senza l’iscrizione all’albo professionale nel Paese d’origine e senza verifiche sostanziali sulla preparazione effettiva dei candidati. Un meccanismo che avrebbe consentito l’accesso alla professione anche in assenza di un percorso formativo comparabile a quello richiesto in Italia.

L’esercizio della professione da parte di medici che abbiano conseguito i titoli all’estero non può prescindere dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali. Verifiche che sono prescritte dal legislatore nazionale e che risultano irrinunciabili in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’articolo 32 della Costituzione.

Velocizzare l’approvazione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni

Il presidente FNOMCeO Filippo Anelli ha scritto al ministro della Salute e al presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L’obiettivo è quello di velocizzare l’approvazione dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni che dovrà disciplinare la materia. E assicurarsi che il quadro normativo che ne deriverà tenga conto anche degli spunti forniti dalla pronuncia giurisprudenziale.

«Il TAR Lombardia accoglie le nostre perplessità – spiega Anelli – e dice che gli italiani hanno diritto ad avere un medico che abbia gli stessi livelli di preparazione di quelli italiani. Censura le regioni, dicendo che debbono fare una verifica sostanziale, cioè una verifica concreta sul livello di preparazione che questi professionisti hanno. Rinvia quindi l’atto, la delibera della giunta regionale lombarda a una nuova edizione che consenta di mettere in campo questi strumenti di verifica. Strumenti che oggi sono del Ministero della Salute e che la legge, per accelerare le procedure, aveva demandato alle regioni. Ora ci aspettiamo che si metta in piedi un sistema di riconoscimento dei titoli e delle competenze dei professionisti idoneo per assistere efficacemente i nostri cittadini».

Riconosciuto ruolo e valore dell’istituzione ordinistica

Grazie ai due ricorsi, inoltre, il Tar ha anche riconosciuto ruolo e valore dell’istituzione ordinistica quali garanti della qualità dell’esercizio medico. 

Il presidente Anelli ha tuttavia ricordato che è necessario un accordo Stato-Regioni che renda omogenee le procedure e dia piena certezza alle regole di accesso alla professione. Occorrono regole nazionali uniformi che vadano oltre gli aspetti burocratici e garantiscano verifiche sostanziali sui titoli esteri. Solo così si potrà assicurare ai cittadini un’assistenza qualificata e sicura.