L’amianto, noto anche come asbesto, è una sostanza pericolosa per la salute. Oggi bandito dalla legge, è purtroppo ancora molto diffuso sul territorio perché nel tempo ha trovato numerose applicazioni. Tracciare una mappa del rischio amianto può essere quindi molto utile per muoversi qualora ci si imbatta nella cosiddetta fibra killer.
La monografia IARC ha certificato la cancerogenicità delle fibre di amanto, tanto che in molti Paesi tra cui l’Italia la sostanza è stata bandita.
Da anni l’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, lotta in prima linea per la tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari che si sono ammalati per colpa dell’amianto. Il Libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed.2022 offre un quadro generale della situazione.
Con le associazioni, in tutte le sedi, e quando necessario anche per via legale, l’avv. Bonanni agisce per promuovere le bonifiche e la sorveglianza sanitaria per chiunque sia stato esposto. I due osservatori, inoltre, offrono consulenza gratuita per valutare le singole situazioni e compiere un’azione di orientamento. Per contattare le associazioni chiama gratuitamente il numero 800.034.294 oppure compila il form in fondo alla pagina.
Mappa del rischio amianto, in cosa consiste
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Che cos’è una mappa del rischio? Si tratta, in via generale, di uno strumento che ha lo scopo di individuare un determinato rischio e quantificarne l’impatto o il danno che ad esso si associa. Inoltre la mappa del rischio di esposizione di amianto indica in quali luoghi si è verificata la maggiore diffusione dell’uso di questo materiale nel mondo.
Per quanto riguarda il rischio amianto, il riferimento legislativo che in Italia si deve prendere in considerazione per tracciare una mappa del rischio, è il Testo unico per la Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81). Di amianto infatti si parla esplicitamente dagli articoli 248 al 265: si parte dall’individuazione della presenza di amianto, per arrivare fino alle sanzioni in caso di inosservanza.
Per quanto riguarda la presenza di amianto e la sua individuazione, la legge impone che che prima di demolire o effettuare lavori di manutenzione su un edificio, si usino particolari accortezze. Si tratta di un compito del datore di lavoro: indagare sulla eventuale presenza di amianto nella struttura, anche chiedendo direttamente ai proprietari dei locali, adottando così “ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto“. Questo rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, che deve più in generale valutare la scelta delle attrezzature di lavoro, nonché delle sostanze o miscele chimiche impiegate; oltre alla sistemazione dei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio deve essere effettuata ogni volta che si verifichino “modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto” (art. 249 D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81).
In caso di presenza accertata di amianto, il datore di lavoro ha anche l’obbligo di notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, ancora prima dell’inizio dei lavori.
Mappa del rischio amianto nel mondo e in Italia
L’uso massiccio di questo minerale nei decenni passati, lo rende purtroppo ancora molto presente nella nostra quotidianità a causa delle mancate bonifiche o di bonifiche avvenute soltanto parzialmente. Sono così ancora migliaia le persone che subiscono i danni dell’asbesto e contraggono gravi malattie come il mesotelioma. L’amianto è stato lavorato e usato in diversi settori produttivi: edilizia soprattutto, sotto forma di cemento, ma anche nella cosmesi (talco).
L’amianto è presente naturalmente in diversi luoghi del mondo. Tra i più grandi produttori ci sono stati: Canada, Sudafrica, Russia, USA, Finlandia e Italia. Quest’ultima soprattutto negli anni Ottanta del ‘900: nel nostro Paese la cava più grande era a Balangero (Torino), e i minerali di amianto venivano trasformati in manufatti commerciali in grossi stabilimenti come quello di Casale Monferrato (Eternit). Altre zone particolarmente interessate dalla presenza di amianto in Italia sono Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia (Valmalenco), Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Sardegna. In diverse aree possono affiorare le cosiddette “pietre verdi“.
Le caratteristiche di questo materiale, lo hanno reso presente in numerose costruzioni: resistenza al fuoco ed alle temperature elevate, nonché ad agenti corrosivi come acidi e alcali; la forte resistenza alla trazione ed all’usura ne erano le proprietà più apprezzate, che gli hanno attribuito il nome che richiama appunto all’eternità delle sue prestazioni. Il suo deterioramento, però, come noto lo sfibra in piccolissime particelle che lo rendono facilmente inalabile o ingeribile senza che la persona esposta se ne accorga. Un pericolo altissimo.
La mappa del rischio amianto riguarda ancora oggi sia edifici pubblici che privati, sia civili che industriali. Di eternit possono esserci ancora coperture, controsoffitti, tubazioni, canne fumarie e camini, pannelli divisori, pavimentazioni in vinil-amianto; coibentazioni, guarnizioni e isolamenti termici; cassoni, serbatoi; possono essere presenti fibre in apparati elettrici e in elettrodomestici.
Misure di prevenzione e protezione dall’amianto
Nella mappa del rischio amianto non possono mancare le misure di prevenzione e di protezione dalla sostanza nociva. Tra le misure da adottare, bisogna ridurre al minimo la concentrazione delle polveri nell’aria. Qualsiasi sia la quantità di amianto presente sul luogo di lavoro, la concentrazione di polveri deve restare inferiore al valore limite amianto fissato dall’articolo 254. Esso equivale a “0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore“.
I luoghi di lavoro in cui sia presente amianto, devono essere delimitati e contrassegnati da cartelli; dovranno inoltre essere accessibili ad un numero limitato e ridotto al minimo di lavoratori esposti. Questi ultimi dovranno inoltre indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. L’uso dei Dpi deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro e per accedere alle aree di riposo, il lavoratore deve prima procedere ad una decontaminazione (al termine del lavoro, gli indumenti dovranno essere destinati a lavanderie attrezzate). Se in cantiere si supera la concentrazione massima, il datore di lavoro deve fermare i lavori, individuare la causa e porvi rimedio immediatamente prima di proseguire.
Sul luogo di lavoro deve essere inoltre vietato fumare e consumare cibi e bevande per il rischio di contaminazione; per quest’ultima specifica necessità, dovranno essere predisposte specifiche aree prive di rischio.
L’amianto e tutti i materiali che rilascino polveri e fibre di amianto, oppure che contengano la sostanza, dovranno essere raccolti, stoccati e trasportati in imballaggi specifici; essi dovranno essere ben chiusi ed etichettati, compresi gli abiti da lavoro o protettivi, che devono essere riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili. I rifiuti di amianto dovranno poi essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Controllo dell’esposizione negli ambienti di lavoro
In base all’art. 253 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, il controllo dell’esposizione deve essere fatto periodicamente, non solo per rispettare il valore limite, ma anche in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi. Si può ovviare a questo obbligo soltanto nei casi di debole e sporadica esposizione previsti dall’art. 249 comma 2 dello stesso Testo unico.
“Il campionamento – recita il Testo – deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche; i campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo”.
“Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore“.
Settore trasporti: mappa del rischio amianto
L’asbesto ha avuto ampio impiego nel settore dei trasporti: navi, aerei, treni. L’amianto era quasi ovunque.
Per quanto riguarda il trasporto su ferro: l’amianto era presente in locomotive e vagoni di treni e tram, ma anche in frizioni, freni, coibentazioni, pavimentazione e sotto forma di isolante termico negli impianti di climatizzazione.
Nel settore navale, l’amianto era presente invece in sala macchine, nei motori, nelle cabine e in altri locali delle navi; nelle tubazioni e nelle caldaie. Nelle navi militari, l’amianto era anche impiegato per proteggere armi e munizioni dal calore e dal fuoco.
Per quanto riguarda il trasporto aereo, l’amianto era usato negli impianti frenanti, nei cartoni per la conservazione dei cibi caldi, nella saldatura di metalli e guarnizioni. Negli aerei militari, inoltre, aveva funzione termoisolante per motore, tubazioni e freni, nonché tra la cabina di guida e il reattore.
Mappa del rischio nella quotidianità: acqua e altri usi
A causa delle tubature in amianto, anche l’acqua potabile è stata (e in alcune zone tuttora è) a rischio amianto. Un esempio attuale, per cui sono in corso provvedimenti, è quello dell’Emilia Romagna ed in particolare le province di Modena e Bologna.
Le caratteristiche dell’amianto hanno consentito numerosi altri usi quotidiani. Tra questi:
- Imballaggi e adesivi;
- Filtri per sigarette e pipe, ma anche per la purificazione di acidi e bevande;
- Settore tessile: sacchi di iuta; tessuti ignifughi come coperte, grembiuli, pantaloni, stivali, giacche, feltri per cappelli;
- Materiali per le Forze Armate (coperte in amianto sui veicoli militari armati; guanti in amianto per la sostituzione della canna di mitragliatrice da guerra);
- Arredi teatrali e sipari;
- Deodoranti e assorbenti igienici interni;
- Suolette interne per calzature;
- Sabbia artificiale;
- Trattamento del riso per il mercato giapponese;
- Piani di appoggio di orafi e argentieri;
- Casseforti;
- Macchine da caffè o bevande calde professionali con caldaie coibentate;
- Pannelli e guarnizioni nei laboratori chimici.
Riduzione del rischio amianto: la bonifica
La Legge 257/1992 stabilisce il divieto di estrazione, import ed export, vendita e produzione di amianto. Tuttavia sulla necessità della bonifica dei luoghi non indica misure specifiche: l’obbligo di bonifica esiste solo per l’amianto friabile, solo quindi in caso di elevata pericolosità per la salute di chi è esposto. L’obbligo non sussiste in caso di amianto compatto. Perciò l’amianto è ancora molto diffuso sul territorio.
Il pericoloso materiale, ancora fin troppo diffuso, deve essere rimosso in sicurezza e smaltito secondo adeguate procedure, che proteggano anche i lavoratori delle ditte di bonifica che vi entrano a contatto. E che ne evitino la dispersione nell’ambiente.
La prima cosa da fare, come chiarito dal D.M. Ministero della Sanità 6 settembre 1994, è valutare se ci siano materiali contenenti amianto negli edifici. Se sono presenti in un’area estesa e si tratta di materiali danneggiati, la bonifica è necessaria; se invece l’area è ristretta, sono possibili il restauro e l’eliminazione delle causa, provvedendo poi a controlli. Da rilevare anche che solo ditte specializzate possono eseguire le bonifiche di amianto e che tutti gli interventi devono essere coordinati insieme all’azienda sanitaria di riferimento. Lo smaltimento dell’amianto, inoltre deve avvenire secondo le procedure previste per i rifiuti pericolosi.
Incapsulamento, confinamento e rimozione
L’incapsulamento è una tecnica di bonifica sicura per l’amianto, che si può attuare sia per l’amianto friabile che per quello compatto. Consiste nell’applicazione di specifiche resine, caratterizzate da particolare resistenza ed in grado di ripristinare l’integrità superficiale delle lastre, inglobando anche le fibre che si stanno distaccando. Questa tecnica si usa quando il deterioramento dell’amianto non è grave, oppure quando questa procedura può allungare la durata del materiale in maniera sensibile.
Il confinamento dell’amianto si realizza con una copertura posta al di sopra di quella esistente, se quest’ultima è in grado di sopportarne il peso. Si usa quando non sia possibile rimuovere del tutto l’amianto in una zona, per continuare ad utilizzare comunque la struttura. Si tratta però di una soluzione solo provvisoria, perché l’amianto può continuare a sfaldarsi al di sotto della nuova copertura, che peraltro durante l’installazione può causare l’emissione di nuove fibre nell’aria. Per eseguire questo intervento in sicurezza, infatti, al fine di ridurre il rischio spargimento di fibre, è necessario un incapsulamento preventivo.
La rimozione dell’amianto è la soluzione definitiva e quindi la più efficace, perché eradica il problema facendo venire meno la fonte di pericolo. E’ la più costosa, ma non necessita di ulteriori interventi ed ha il vantaggio di bonificare l’ambiente nel modo migliore e più sicuro possibile.
Amianto, mappa del rischio ed assistenza medico-legale
La missione dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto e dell’Osservatorio Vittime del Dovere è quella di offrire assistenza alle vittime di amianto ed ai loro familiari. Chiunque si senta danneggiato dall’amianto, può rivolgersi al numero verde 800.034.294 e chiedere una consulenza gratuita.
L’assistenza offerta dalle due associazioni, presiedute dall’avv. Bonanni, è di tipo tecnico e di tipo medico-legale per tutti gli esposti all’amianto e che possono averne subìto i danni. In questo caso chi riceve una diagnosi di malattia da amianto, può ottenere i benefici assistenziali e previdenziali, nonhé il risarcimento dei danni.
Di fondamentale importanza è la prevenzione primaria, che consiste sia nell’evitare le esposizioni sia nelle operazioni di bonifica. A tal fine esiste l’App Amianto, che contiene una mappa costantemente aggiornata dei siti contaminati da amianto; è possibile consultarla per evitare esposizioni inconsapevoli, ma anche è anche possibile effettuare segnalazioni per sollecitare le bonifiche.