professioni sanitarie, Medici di famiglia

È passata in giudicato la sentenza 2941/2025 del Tar Lombardia che ha accolto il ricorso della FNOMCeO contro il riconoscimento meramente formale dei titoli esteri. La decisione elimina la scorciatoia regionale per reclutare medici e specialisti stranieri mediante procedure che ignoravano la valutazione sostanziale delle competenze realmente acquisite nei percorsi.

A comunicarlo a tutti i presidenti degli Ordini territoriali è Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO. Anelli evidenzia come siano decorsi i termini per l’appello da parte della Regione. La sentenza annullava la delibera con cui la Regione Lombardia aveva introdotto una procedura molto semplificata per l’autorizzazione all’esercizio temporaneo in Italia della professione medica. Ciò nei casi di titoli conseguiti all’estero per una lista di specializzazioni mediche, poi ampliata con un successivo decreto dirigenziale. Questo per tutelare l’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti “potenzialmente non qualificati”.

Tar: “La Regione aveva ecceduto i limiti della deroga”

Secondo i giudici amministrativi, la Regione aveva infatti ecceduto i limiti della deroga prevista dalla normativa. Come? Introducendo una disciplina alternativa a quella dettata dal legislatore nazionale, che oblitera in concreto la verifica sostanziale delle competenze dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero.

«Diventa incontestabile e inconfutabile la circostanza secondo cui la delibera regionale, oggetto di ricorso, ha ecceduto i limiti della deroga prevista dall’art.15 del D.L. n. 34/2023». A parlare è Filippo Anelli, che continua così: «introducendo una disciplina alternativa a quella nazionale che prescinde dalle verifiche attitudinali, di competenza, di capacità sostanziali. E dall’iscrizione in un Albo professionale da parte dei professionisti con qualifiche conseguite all’estero. A discapito dell’irrinunciabile tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 della Costituzione».

Medici stranieri, le Regioni devono verificare le competenze

Secondo Anelli, le Regioni sono tenute alla verifica del percorso formativo dei medici esteri in maniera derogatoria rispetto alle procedure ministeriali. Ma non possono fare a meno di verificare la competenza dei medici da reclutare, in aderenza a quanto previsto in Europa dalla direttiva sulle qualifiche professionali. 

L’art. 15 del D.L. n. 34/2023 è esplicito nel definire la procedura derogatoria come preordinata ad un riconoscimento del titolo estero. Ed anche la recente proroga al 31/12/29 della disciplina temporanea definisce espressamente l’esito della procedura come un ‘riconoscimento regionale’.

Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l’art. 15 consenta il riconoscimento di qualifiche sanitarie conseguite all’estero senza il rispetto delle garanzie di competenza tecnica. Come già disciplinate a livello nazionale proprio dal D.Lgs. n. 206/2007.

Ne deriva che il riconoscimento della qualifica non è l’effetto diretto di una norma di rango legislativo, ma è subordinato allo svolgimento di una procedura amministrativa. Procedura che presuppone l’adozione di una disciplina ad hoc, comprensiva di provvedimenti attuativi delle Regioni, investite di potere amministrativo nella materia.

Garantire la tutela della salute e la sicurezza delle cure

«Questa Federazione – conclude Anelli nella Comunicazione agli Ordini – quale ente sussidiario dello Stato, auspica che la suddetta pronuncia possa essere un punto di partenza. I medici che vengono dall’estero potranno esercitare in Italia la professione di medico soltanto se avranno un riconoscimento da parte del Ministero. O, in deroga, da parte delle Regioni. Lo afferma una sentenza del TAR Lombardia che in questi giorni è passata in giudicato e quindi diventa definitiva. La possibilità, quindi, oggi, per i medici stranieri, è quella di chiedere, in deroga rispetto al riconoscimento nazionale, la valutazione del percorso di studi fatto all’estero. E sulla base delle indicazioni che le Regioni daranno potranno finalmente ottenere un riconoscimento che sarà valido fino al 2029», conclude il presidente Anelli.