Approvato dall’assemblea di Montecitorio il testo licenziato la scorsa settimana dal Senato che prevede l’arresto in flagranza differita per aggressioni a danno del personale sanitario. Prevista anche la reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 10.000 euro in caso di danneggiamento di materiali destinati al servizio sanitario. O in caso di distruzione, dispersione, deterioramento del suddetto materiale.  

Il via libera definitivo giunge, dunque, dalla Camera. 144 i voti favorevoli e 92 gli astenuti al Ddl di conversione in legge del decreto sul contrasto ai fenomeni di violenza verso i professionisti sanitari. Non solo violenze sui professionisti, la legge ha inteso contemplare anche i casi di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. Il provvedimento è, ora, legge. Il testo introduce la possibilità di arresto in flagranza differita per aggressioni a danno di operatori sanitari e servizi di sicurezza complementare. Si prevedono arresto e multe per i danneggiamenti.

Reato di danneggiamento alle strutture sanitarie

Il testo, all’articolo 1, introduce il reato di danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private. Con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Ciò in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Più nel dettaglio, il decreto-legge introduce un nuovo comma all’articolo 635 c.p. Comma che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro. Ciò per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Pene in caso di distruzione di strutture sanitarie

Il Ddl ha previsto, altresì, alcune pene in caso di distruzione all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private. E con violenza alla persona o con minaccia. Ovvero, in occasione del delitto previsto dall’articolo 583-quater (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. O anche a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali).

Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza

L’articolo 2 prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. E, a determinate condizioni, l’arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari. Ma anche per il reato di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

L’arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione videofotografica. O di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto.

Provvedere nell’ambito delle risorse umane

L’articolo 3 prevede che dall’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E che le amministrazioni e le autorità interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Concludendo, l’articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.