Il mesotelioma peritoneale è un tumore che attacca il peritoneo, ossia la membrana sierosa che riveste gli organi addominali e le pareti dell’addome.
Tra tutti i tipi di mesotelioma, quello peritoneale rappresenta il 5%: il più diffuso è infatti il mesotelioma pleurico (93%) mentre quelli del pericardio e del testicolo rappresentano la quota residuale (circa 1%).
I casi di mesotelioma in Italia sono segnalati nel Registro Mesoteliomi, mentre i dati epidemiologici sono riportati nel dettaglio nel VII Rapporto Mesoteliomi che ha contato tra il 1993 (primo anno successivo al divieto di utilizzo dell’amianto) e il 2018 ben 31.572 casi di mesotelioma maligno. Di questi sono 1.995 i casi di mesotelioma del peritoneo (6,3%, rispettivamente 5,2% negli uomini e 9,2% nelle donne).
Un ulteriore approfondimento dettagliato sui mesoteliomi e su tutte le possibilità di tutela, è la pubblicazione dell’avv. Ezio Bonanni, liberamente scaricabile: “Come curare e sconfiggere il mesotelioma ed ottenere tutele previdenziali e il risarcimento danni“. L’avv. Bonanni è il presidente dell’Osservatorio Vittime del Dovere e dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) ed attraverso queste associazioni lotta contro i danni dell’asbesto ed offre tutto il supporto necessario alle vittime e ai loro familiari. Per saperne di più, contatta il numero verde 800.034.294 oppure compila il form per essere ricontattato.
Che cos’è il mesotelioma e come si può curare?
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Il mesotelioma peritoneale è un tumore primitivo del peritoneo, letale e molto raro: la sua incidenza in Italia è di 2,6 / 1,2 per un milione di abitanti all’anno. L’incidenza del tumore primitivo maligno del peritoneo è in aumento in tutto il mondo a causa dell’esposizione all’asbesto, durante i decenni in cui non era ancora vietato. Il picco si stima in una decina di anni.
Il peritoneo è composto da due foglietti: uno parietale, che riveste le pareti della cavità addominale, e l’altro viscerale che riveste i visceri che sono situati nella cavità con lo scopo di fissarli alle pareti addominali mediante dei legamenti. I tumori più frequenti del peritoneo sono quelli metastatici, molto rari invece quelli primitivi come il mesotelioma.
L’origine del mesotelioma peritoneale è asbesto correlata, cioè deriva dall’esposizione all’asbesto, che l’altro nome dell’amianto. Le fibre di questo materiale penetrano nell’organismo umano per via inalatoria e provocano gravi reazioni infiammatorie o tumorali, con latenza fino a 50 anni dopo l’esposizione.
La formazione neoplastica del mesotelioma peritoneale tende a restare in situ, ma ne è possibile l’estensione a livello della pleura (polmoni), dei linfonodi e del fegato. Si presenta sotto forma di noduli e placche che possono finire ad interessare completamente la superficie peritoneale.
La cura del mesotelioma in generale, e del mesotelioma peritoneale, consiste in un approccio multimodale con chirurgia, chemioterapia e radioterapia.
La diagnosi del mesotelioma peritoneale
La diagnosi del mesotelioma del peritoneo è difficile ed è basata su tecniche di imaging (ecografia e tomografia computerizzata) e su esami istologici come la biopsia e la colorazione immunoistochimica. L’anamnesi del paziente è molto importante per capire se ci sia stata in passato esposizione ad amianto, che è quasi l’unica causa dei mesoteliomi.
La prima manifestazione clinica del tumore è rappresentata dall’ascite, che può essere associata alla presenza di una massa palpabile, calo ponderale, dolori addominali, astenia, anoressia. Possono verificarsi anche forme indolenti di malattia. L’ascite è un accumulo di liquido peritoneale, che può essere periodicamente rimosso mediante paracentesi (estrazione con un lungo ago sottile).
Il trattamento con cure palliative e chemioterapia sistemica o intraperitoneale permette la sopravvivenza per circa un anno. L’approccio locale-regionale, innovativo e recente, si basa invece sulla chirurgia citoriduttiva che rimuove completamente la neoplasia macroscopica. Il residuo microscopico si tratta poi con una chemio loco-regionale. Questo approccio ha innalzato di molto l’aspettativa di vita, determinando un aumento della sopravvivenza dai 3 ai 7 anni circa.
Curare il cancro con la chemioterapia
La chemioterapia indica tutte le cure con sostanze di origine chimica. Tuttavia nell’uso comune viene associata alla cura del cancro. Non fanno parte dei chemioterapici i medicinali biologici oppure i farmaci immunoterapici.
La caratteristica del cancro è una proliferazione incontrollata di cellule all’interno di un organo o di un tessuto. L’azione della chemioterapia nella cura del cancro è uccidere le cellule durante la loro replicazione (o riproduzione): perciò è definita terapia citotossica o antiblastica.
Sono molteplici gli scopi della chemio: eliminare la malattia, ridurre la massa tumorale prima dell’intervento chirurgico, alleviare i sintomi quando la chirurgia non sia possibile, rendere più efficaci altre terapie associate, ridurre il rischio di recidive. Il problema della chemioterapia è la sua non totale specificità nei confronti delle cellule tumorali: il bersaglio sono le cellule nell’atto di moltiplicarsi e il rischio è colpire anche cellule sane, dando luogo ad effetti collaterali. Il medico valuterà l’opportunità di proporre al paziente la chemio come cura, in base a: tipo di tumore, sede, stadio e condizioni generali della persona che dovrà ricevere i farmaci.
Per il mesotelioma peritoneale i farmaci più comuni sono: Pemetrexed e Cisplatino, oltre a Carboplatino, Raltitrexed, Mitomicina, Vinorelbina e Gemcitabina.
La chemioterapia intraoperativa intraperitoneale ad alta temperatura (tra i 40 e i 48°C) è invece un trattamento sperimentale: dopo la chirurgia di rimozione della massa tumorale, si somministrano direttamente nel peritoneo i farmaci chemioterapici riscaldati. La temperatura permette una maggiore concentrazione del farmaco e la migliore diffusione nei tessuti; le cellule neoplastiche ne escono anche più danneggiate perché più suscettibili al calore di quelle sane.
La radioterapia per la cura del mesotelioma
La radioterapia è un altro dei trattamenti utilizzati in ambito oncologico, per la cura dei tumori ed anche per il mesotelioma peritoneale. Come indica la parola stessa, questa cura usa le radiazioni per combattere la proliferazione cellulare tumorale: il suo scopo è distruggere il più possibile le cellule cancerose limitando allo stesso tempo i danni ai tessuti vicini.
Gli scopi della radioterapia sono: cura della malattia (eliminare le cellule tumorali), precauzionale (contro le recidive), ridurre le dimensioni della massa tumorale prima di un intervento chirurgico, palliativo (ridurre i sintomi per dare sollievo al malato).
Nel mesotelioma del peritoneo, in caso di tumore localizzato la radio è usata successivamente all’intervento chirurgico, anche in associazione alla chemio. Lo scopo del trattamento combinato è consolidare gli effetti della chirurgia per prolungare le aspettative di vita che in alcuni casi può superare anche i 5 anni. La radioterapia è usata anche a scopo palliativo per evitare la crescita del tumore e ridurre il dolore.
Gli anticorpi monoclonali nella cura del cancro
Come detto, purtroppo in alcuni casi la chemioterapia risulta tossica perché uccide anche cellule sane oltre a quelle tumorali, in quanto non abbastanza specifica. La specificità della terapia è invece fondamentale. Da qualche tempo nella cura del cancro, in aggiunta alle altre terapie, sono utilizzati anche gli anticorpi monoclonali. Essi sono proteine che derivano dai linfociti B (globuli bianchi) e il loro compito è stimolare la risposta immunitaria naturale del paziente. Come? Andando a legarsi a porzioni di macromolecole chiamate antigeni che si trovano su specifiche cellule.
Mesotelioma peritoneale causa amianto
Il mesotelioma del peritoneo è una malattia professionale e la sua causa è l’amianto. Tale sostanza è stata molto usata in passato per la costruzione di edifici, automobili, navi, treni, per coprire e isolare tetti; questo per via di caratteristiche tecniche che lo rendono praticamente indistruttibile.
Il ritardo nella bonifica dei luoghi contaminati sta facendo molti danni sia all’ambiente che alla salute delle persone. L’amianto è infatti un materiale altamente cancerogeno, come confermato nella monografia IARC. L’Italia paga ogni anno i ritardi delle bonifiche con morti e nuovi casi di malattia. La bonifica rappresenta l’unico metodo di prevenzione davvero efficace contro i mesoteliomi, gli altri tipi di tumore e patologie asbesto correlati. La bonifica deve essere fatta quando l’amianto si sta sfaldando, perché le sue fibre possono penetrare nell’organismo per via inalatoria e provocare gravi danni.
Per bonificare le aree contaminate esistono diverse tecniche, tra cui la più efficace è la rimozione totale con lo smaltimento in discarica dei materiali. Le conseguenze dei ritardi nella prevenzione primaria sono efficacemente riportati nella pubblicazione “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – ed. 2022” che nei suoi incontri istituzionali non manca di ricordare quanto sia importante puntare sulle bonifiche e sulla prevenzione. Ad esempio con l’on. Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, il quale ha peraltro condiviso le tesi sostenute dall’avvocato.
La spinta dell’Europa per la prevenzione primaria
L’Europa punta tutto sulla prevenzione primaria. Le bonifiche dell’amianto sono la strada privilegiata per limitare i danni ed eliminare quelli futuri in particolare per quei lavoratori che sono esposti.
Il Parlamento europeo, il 20 ottobre 2021 ha approvato una Risoluzione specifica con la quale ha invitato la Commissione Ue ad aggiornare la direttiva 2009/148/CE per la tutela dei lavoratori dalle esposizioni all’amianto. Con questo atto anche chiesto di avviare una European Strategy for the Removal of All Asbestos (ESRAA) – una strategia europea per la rimozione dell’amianto – per eliminare l’asbesto dall’Europa. Accanto a questa strategia, anche quella degli Stati membri: il Parlamento ha chiesto alla Commissione Ue di emanare una direttiva quadro per far sì che gli Stati attuino una strategia simile a livello nazionale. I ritardi nelle bonifiche non sono più tollerabili nemmeno per l’Europa.
Monitoraggio della salute e tutela legale per mesotelioma
La sorveglianza sanitaria è il secondo passo della prevenzione. Nel caso dei mesoteliomi, che sono tumori gravissimi e aggressivi, però anche una diagnosi precoce non basta per evitare le conseguenze quasi certamente infauste per il paziente. Anche il Consensus report di Helsinki lo conferma. Il monitoraggio della salute è condizione essenziale per tutti i cittadini, per i quali dal Sistema sanitario nazionale, sono previsti programmi di screening oncologico gratuito per vari tipi di tumore. Per tutti i lavoratori che siano esposti a sostanze cancerogene e/o mutagene come proprio l’amianto, ma anche nei siti produttivi in cui siano presenti particolari sostanze nocive, la sorveglianza sanitaria è regolata dall’art. 41 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Il resto della normativa italiana sull’asbesto può essere consultata sul sito della Camera dei deputati.
La tutela legale è un altro passo essenziale. Far valere i diritti dei pazienti e delle loro famiglie attivando tutte le procedure, può rivelarsi un percorso difficile ed accidentato. Per alcune malattie infatti l’onere della prova è a carico del lavoratore. Ciò non accade nel caso dei mesoteliomi, per i quali sussiste la presunzione legale di origine.
La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 23653/2016 ha infatti dichiarato:
- al punto 12: “chi sia stato esposto all’amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l’origine professionale della malattia ed erogata la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge“;
- e al punto 16: “basta dunque essere stati “comunque esposti all’amianto” per motivi professionali (ad un rischio professionale amianto anche se non era diretto e qualificato in concentrazioni determinate; anche se non era collegato agli stessi presupposti identici utilizzati per calcolare il pagamento del premio supplementare) per poter essere protetti, in caso di accertamento della malattia professionale, dal sistema assicurativo e perciò indennizzati“.
Indennizzo e rendita Inail per malattia professionale
Mesotelioma peritoneale come malattia professionale: basta la sola presenza di fibre di amianto nell’ambiente, a prescindere dalla loro concentrazione. Non esistono soglie di esposizione stabilite. L’Inail (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) ha infatti inserito l’amianto nella Lista I delle tre elaborate in base alla probabilità di correlazione tra malattie e agenti nocivi nei luoghi di lavoro. La Lista I è quella con le maggiori probabilità di nesso causale e può essere invocata la presunzione legale di origine della malattia.
In base al danno biologico certificato, che si quantifica usando le tabelle del Tribunale di Milano, l’Inail riconosce delle somme ai lavoratori danneggiati: dal 6% eroga l’indennizzo una tantum; dal 16% scatta la rendita mensile Inail, reversibile verso i familiari stretti in caso di decesso della vittima (art.85 D.P.R. 1124/1965). Trattandosi di malattia professionale dovuta ad esposizione ad asbesto, il lavoratore ha anche diritto alle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto.
Il lavoratore o lo stesso Inail, qualora necessario, possono chiedere il riesame del danno biologico per procedere ad una nuova quantificazione. Se il danno riconosciuto è inferiore a quello reale o se sono negate le prestazioni, si può intraprendere ricorso amministrativo e giudiziario e chiedere la fissazione di una visita collegiale Inail.
Mesotelioma peritoneale e maggiorazioni contributive Inps
Dopo il riconoscimento di malattia professionale da parte dell’Inail, i lavoratori hanno diritto a vedersi riconosciute anche maggiorazioni contributive Inps per il periodo di lavoro per il quale è stata certificata l’esposizione all’agente nocivo. Al lavoratore è riconosciuto il 50% in più dei contributi (si applica coefficiente 1,5).
Il lavoratore potrà chiedere:
- prepensionamento quando vi siano le condizioni (art. 13, co. 7, L. 257/92)
- rivalutazione del trattamento se già in pensione
- pensione di inabilità se nonostante la maggiorazione contributiva non sia stato possibile raggiungere la pensione (art. 1, comma 250, della L. 232/16); tuttavia bisogna specificare che si tratta di una prestazione non cumulabile con altre. Va richiesta entro il 31 marzo di ogni anno.
Risarcimento danni per mesotelioma peritoneale
Il risarcimento del danno si può chiedere quando vi sia una mancata osservanza delle norme da parte del datore di lavoro. Vige infatti l’obbligo di contenere le polveri aerodisperse e di proteggere i lavoratori con dispositivi idonei (artt. 4 e 21, D.P.R. n. 303/1956), oltre che di informarli sui rischi che corrono sul posto di lavoro (D.P.R. n. 547/1955). Nella causa di risarcimento danni devono essere fatte valere sia la responsabilità contrattuale che la responsabilità extracontrattuale.
Il danno si risarcisce mediante lo scomputo per poste omogenee delle prestazioni Inail. Si tratta di un danno differenziale, imputabile al datore di lavoro, che integra il danno biologico e quello derivante dalla diminuita capacità lavorativa già riconosciuti e indennizzati dall’Inail.
I danni per i quali si può avanzare richiesta di risarcimento:
- morale: è relativo alla sofferenza psicologica della vittima per il fatto illecito compiuto a suo danno
- esistenziale: deriva dal peggioramento della qualità della vita a causa della malattia
- catastrofale: riguarda la sofferenza psichica della vittima nella fase del fine vita
- tanatologico: è la perdita del bene vita
Anche i familiari delle vittime possono chiedere il risarcimento danni, in quanto la loro stessa vita è stata sconvolta dalla malattia e/o dalla perdita del congiunto.
Causa di servizio e Vittime del Dovere per mesotelioma
La causa di servizio è una procedura amministrativa, che possono attivare i dipendenti pubblici non privatizzati nei confronti del datore di lavoro per vedersi riconoscere la malattia professionale. Perché ciò avvenga è necessario che la malattia, l’infermità, le lesioni derivino da fatti avvenuti mentre si era in servizio o per cause inerenti al servizio (condizioni di lavoro, ambiente, esposizione ad agenti tossici, cancerogeni e/o mutageni, etc).
Vittime del Dovere possono essere riconosciuti coloro che abbiano prestato servizio nel Comparto Sicurezza o nelle Forze Armate. Questo status dà diritto a speciali prestazioni. Per il personale imbarcato della Marina Militare esistono anche ulteriori tutele (art.20 della L. 183/10) per via del numero superiore di patologie riscontrate: fino al 2015 su 830 casi di mesotelioma censiti tra i militari italiani, ben 570 erano nella Marina. Con il processo Marina Bis incardinato presso la Corte d’Appello di Venezia è stato aperto “un nuovo capitolo nella giurisprudenza“, ha sottolineato Bonanni, avvocato delle parti civili e presidente dell’Osservatorio nazionale amianto. La sentenza del 21 giugno 2022 ha infatti di nuovo certificato il nesso causale tra esposizione all’amianto e insorgenza delle patologie, come in questo caso il mesotelioma pleurico per le due vittime; ed ha inoltre messo in evidenza la responsabilità penale della Marina Militare, arrivando a quattro condanne per omicidio colposo.
Vittime del dovere, prestazioni e benefici economici
Speciali prestazioni sono previste per le vittime del dovere riconosciute, che hanno anche diritto a particolari benefici economici. Essi consistono in:
- Vitalizio mensile di 500 euro;
- Speciale assegno vitalizio mensile di 1.033 euro;
- In caso di invalidità non inferiore all’80% o inidoneità al servizio, speciale elargizione di 200.000 euro, oltre rivalutazione monetaria; oppure 2.000 euro per punto percentuale, oltre rivalutazione monetaria;
- Esenzione dal ticket sanitario;
- Due annualità di pensione per gli aventi diritto alla reversibilità;
- Esenzione Irpef sulle pensioni;
- Assunzione a chiamata diretta con precedenza sulle altre categorie (diritto esteso a figli e/o coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta di proseguire l’attività lavorativa);
- Accesso alle borse di studio;
- Assistenza psicologica;
- In caso di decesso della vittima: le prestazioni maturate possono essere liquidate agli eredi legittimi, che sono considerati “superstiti” (art. 6 L.466/1980) ed hanno diritto a vedersi cedute le prestazioni previdenziali. Nell’ordine i superstiti sono: coniuge, figli, genitori, fratelli.
Mesotelioma peritoneale, consulenza gratuita
L’Osservatorio Vittime del Dovere APS fornisce assistenza a tutti coloro che abbiano subìto danni per la presenza di sostanze nocive sul luogo di lavoro. L’associazione punta anche ad informare correttamente i pazienti e le loro famiglie, mediante la sua testata giornalistica “Diritto alla Salute“.
L’associazione si pone in un ruolo di guida per le persone che si sono ammalate e per i loro familiari che cercano il riconoscimento dei diritti e giustizia. I pazienti e le loro famiglie sono assistiti in tutto il percorso con consulenza gratuita scritta ed assistenza legale in presenza dei presupposti. Naturalmente la consulenza e l’assistenza forniti dall’associazione non si sostituiscono al parere del medico curante del paziente, al quale si invita sempre a fare riferimento, così come alle servizi del Sistema sanitario nazionale.
Per ottenere la consulenza gratuita è possibile contattare i numeri di seguito, su whatsapp e/o tramite numero verde, oppure compilare il form di seguito ed attendere di essere ricontattati.