In questa guida parliamo della Legge Gelli, la normativa che regola il risarcimento danni causati dalla malasanità. Anche conosciuta come Legge 24/2017 o Legge Gelli-Bianco. Scopriamo tutto su come si applica e in cosa consiste la responsabilità medica.
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Legge Gelli-Bianco: cos’è e cosa dice?
Indice dei contenuti
La legge Gelli o Legge Gelli-Bianco persegue gli obiettivi del precedente Decreto Balduzzi, ma si propone di superarne le ambiguità attraverso una formulazione testuale più chiara. Nel mese di aprile 2017 è entrata in vigore introducendo nuove norme sulla responsabilità medica.
La principale novità introdotta riguarda l’introduzione dell’art. 590-sexies c.p.: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario“. Questo ha escluso la responsabilità penale dei medici e degli operatori sanitari per imperizia, se dimostrano di essersi attenuti alle linee guida o buone pratiche. Inoltre, per quanto riguarda la responsabilità civile delle strutture e degli operatori, la legge cerca di limitare la responsabilità del medico.
La responsabilità della struttura sanitaria per somministrazione di cure inadeguate o non sicure rimane, anche dopo l’entrata in vigore della Legge Gelli Bianco, di tipo contrattuale. Quella del meedico diventa invece di tipo extra-contrattuale.
Tutte le strutture sanitarie e i professionisti che entrano in contatto diretto con i pazienti sono obbligati all’assicurazione per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
Che cos’è la responsabilità medica e come funziona
Ma andiamo con ordine: che cos’è la responsabilità medica?
La responsabilità medica deriva dai danni subiti dai pazienti a causa di errori od omissioni da parte del personale sanitario.
Gli elementi che caratterizzano la presenza della responsabilità medica sono tre:
- La condotta attiva od omissiva del sanitario, ovvero in netto contrasto con le linee guida e le giuste pratiche assistenziali, oppure quando c’è una violazione delle regole specifiche o generiche.
- Configurazione del danno
- Nesso causale tra condotta ed evento del danno.
Viene considera “generica” la colpa, quando troviamo un errore che si è verificato per:
- Negligenza: quando c’è scarsa attenzione e trascuratezza da parte del personale sanitario nello svolgere la propria attività lavorativa;
- Imprudenza: nel non compiere tutti gli atti necessari ad evitare od eliminare il rischio;
- Imperizia: rappresenta la dissociazione dalla “legis artis”, cioè la violazione della regola specialistica e/o tecnica, dovuta ad ignoranza, inabilità, o inettitudine.
La colpa specifica riguarda invece violazione delle precise disposizioni di legge, ovvero di regolamenti, ordini e disciplina.
Il livello di colpa medica e come viene stabilito
Per valutare la responsabilità medica e il livello di colpa, è essenziale analizzare il divario tra l’azione effettivamente compiuta dal professionista sanitario e quella che avrebbe dovuto essere adottata in base alla norma cautelare.
La determinazione del livello di “rimprovero” imputabile al sanitario implica la considerazione di vari parametri:
- Le specifiche condizioni del soggetto coinvolto.
- Il grado di specializzazione del professionista.
- La complessità ambientale in cui il professionista ha operato.
- L’accuratezza del gesto medico.
- Eventuali circostanze di urgenza.
- L’oscurità del quadro patologico.
- La difficoltà nel raccogliere e interpretare le informazioni cliniche.
- Il grado di atipicità della situazione.
Il termine “colpa grave” si applica solo quando si verifica una “deviazione significativa rispetto all’azione appropriata, in base al parametro fornito dalle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021). Affinché la “colpa grave” sia penalmente rilevante, l’errore tecnico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adattamento alle peculiarità della malattia e alle condizioni del paziente” (Cass, Sez. IV penale, n. 18347/2021).
Di conseguenza, l’errore del medico, derivante da una mancanza di abilità o preparazione specifica, sarà soggetto a sanzioni penali solo in caso di “colpa grave”.
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Onere della prova della struttura e prescrizione secondo la Legge Gelli
L’art. 7, comma 1, stabilisce che la struttura risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria, anche se non dipendenti della struttura stessa: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose“.
Non è il paziente a dover provare la colpa della struttura, ma è quest’ultima a dover dimostrare il contrario. Quindi l’onere probatorio è a carico della struttura.
Inoltre il termine di prescrizione con la legge Gelli diventa di 10 anni. Il termine è calcolato dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.
La responsabilità extra-contrattuale del medico
Se la responsabilità medica della struttura è di tipo contrattuale, quella del medico, secondo la Legge Gelli è di natura extra-contrattuale. Questo è indicato dal comma 3 dell’art. 7 della Legge Gelli. Il paziente ha l’onere della prova per dimostrare il danno e la colpa del medico. Il termine di prescrizione in questo caso è di 5 anni.
La Legge Gelli-Bianco mira a scoraggiare azioni civili contro singoli operatori del servizio sanitario nazionale e a contrastare la “medicina difensiva”, ovvero la tendenza degli operatori sanitari a essere influenzati dalla paura di possibili azioni risarcitorie.
Non punibilità per il medico e Legge Gelli: come funziona?
La riforma ha introdotto una causa di non punibilità penale per il medico che, agendo seguendo le linee guida, abbia commesso un errore lieve. Tuttavia, questa causa di non punibilità non si applica in caso di imperizia in assenza di linee guida o nella scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto o nell’imperizia nell’esecuzione di esse, negligenza o imprudenza.
Con l’emanazione della Legge Gelli e la riforma della responsabilità medica, si rafforza l’obbligo di avviare il tentativo di conciliazione, al quale sono tenute a partecipare entrambe le parti coinvolte, insieme alle compagnie di assicurazioni. La procedura di conciliazione mira a raggiungere un accordo per la risoluzione stragiudiziale della controversia.
In mancanza di un accordo, viene attivato un esame tecnico preventivo. La procedura giudiziaria, in conformità con la riforma del 2017, è sempre subordinata alla previa esecuzione di una consulenza tecnica preventiva. Tale procedura è affidata a un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dal tribunale competente, con il compito preliminare di stabilire la natura e l’entità della responsabilità medica mediante una perizia.
Legge Gelli e assicurazione per i professionisti: come funziona
La nuova normativa introduce altresì l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sociosanitarie, pubbliche e private, e per i professionisti che interagiscono direttamente con i pazienti. L’assicurazione consente di coprire i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
Nel caso in cui manchi una polizza assicurativa, i pazienti hanno la possibilità di rivolgersi a un Fondo di garanzia per i danni causati dalla responsabilità sanitaria. Questo fondo garantisce il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità medica e viene alimentato dai contributi annuali delle compagnie di assicurazione.
Il fondo interviene anche quando i massimali assicurativi sono inferiori rispetto all’importo del risarcimento dovuto ai pazienti o nel caso in cui l’impresa assicurativa versi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.
Legge Gelli: Limiti nell’Esercizio del Diritto di Rivalsa
Per concludere, la Legge 24/2017 complica il processo attraverso il quale una struttura sanitaria può richiedere un risarcimento al medico responsabile. In particolare, se la struttura è di natura pubblica, l’azione di rivalsa deve essere avviata presso la Corte dei Conti, su iniziativa del Pubblico Ministero.
La struttura è tenuta a informare il medico entro 45 giorni dall’inizio della controversia con il paziente. In caso contrario, l’azione di rivalsa decade. Inoltre, l’azione deve essere intentata entro un anno dal momento del pagamento, in ottemperanza ai limiti temporali stabiliti dalla legge.
Massimale e contributo della struttura per colpa del medico
È importante notare che al medico non è imposto l’obbligo di restituire il risarcimento in caso di colpa lieve, ma questa responsabilità sussiste solo in presenza di dolo o colpa grave (limite oggettivo). Inoltre, il massimale dell’azione di rivalsa, in ogni circostanza, è fissato al triplo della retribuzione annua del professionista sanitario (limite quantitativo).
Tuttavia, la struttura deve contribuire solamente per la metà dell’importo totale. Ciò deriva da una decisione della Suprema Corte nelle sentenze di San Martino del 2019, che stabilisce che l’obbligo risarcitorio deve essere equamente suddiviso tra il medico e la struttura, consentendo a quest’ultima di recuperare l’intero importo solo dimostrando la grave e straordinaria responsabilità del medico.