L’indennità di accompagnamento è una misura economica prevista per le persone con disabilità grave, al fine di sostenere chi necessita di assistenza continua. Questa guida fornisce tutte le informazioni per capire chi ha diritto a questa indennità, quali sono i requisiti, e come fare domanda, inclusi tutti i passaggi burocratici necessari. Saranno inoltre indicati gli importi aggiornati al 2024.
Cos’è l’Indennità di Accompagnamento?
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L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale fornita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a individui con disabilità grave e necessità di assistenza continuativa. È destinata ai cittadini che non sono autonomi nelle attività quotidiane, come muoversi o compiere le normali funzioni vitali, e che hanno bisogno di un accompagnatore. Non è legata all’età o alla situazione economica del richiedente, ma solo alla sua condizione di salute.
Gli obiettivi principali dell’indennità sono:
- Assistenza economica per chi ha bisogno di aiuto nelle attività giornaliere.
- Supporto per le famiglie e le persone che si occupano dell’assistenza ai soggetti non autosufficienti.
Chi ha diritto all’Indennità di Accompagnamento: i requisiti
Per avere diritto all’indennità di accompagnamento è necessario soddisfare una serie di requisiti sanitari e di residenza. I criteri sono stabiliti dall’INPS e vengono valutati attraverso una commissione medica apposita.
Hanno diritto all’indennità di accompagnamento:
- le persone incapaci di camminare senza assistenza: chi, per via di una patologia fisica o psichica, non è in grado di muoversi in autonomia e necessita di un accompagnatore.
- Le persone incapaci di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita: chi non riesce a svolgere le attività essenziali, come vestirsi, lavarsi o mangiare, può ottenere l’indennità. Questo purché l’assistenza necessaria sia continua e non riguardi sono determinati aspetti della vita quotidiana. Questo anche in assenza di incapacità di camminare.
Il Ministero della Sanità ha precisato che l’incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione: è da intendersi non deambulante la vittima invalidità civile che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione (amelia, dismelia, paralisi, ecc) o non è in grado di controllarla, perché affetto da forme neuropsichiche.
Nota importante: non è necessario dimostrare un grado di disabilità minimo, ma solo la necessità di assistenza. Pertanto, la valutazione è più concentrata sulle capacità residue della persona piuttosto che sulla percentuale di invalidità.
Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita
Il Ministero della Sanità ha affermato che per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza.
- è indipendente dall’età;
- dall’essere o meno cittadino italiano, ovvero residente in Italia o straniero con permesso di soggiorno superiore all’anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998);
- non essere ricoverato in istituto con pagamento a carico dello stato (o di ente pubblico), a meno che non sia lungo degente,
- è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche in quanto non soggetta a limiti di reddito.
Requisiti di Residenza per ottonere l’indennità di accompagnamento
Oltre ai requisiti sanitari, il richiedente deve soddisfare anche alcuni requisiti legati alla residenza:
- Essere cittadino italiano, oppure cittadino dell’Unione Europea residente in Italia.
- Gli stranieri extracomunitari possono richiedere l’indennità se residenti in Italia e in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Sono esclusi dalla possibilità di ottenere l’indennità di accompagnamento:
- Gli individui ricoverati a carico dello Stato o di enti pubblici per periodi superiori a 29 giorni, poiché già assistiti.
- Chi non risiede in modo stabile in Italia.
L’ultima giurisprudenza sulla indennità di accompagnamento
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 18 giugno-15 novembre 2019, n. 29786, riafferma il principio della tutela di cui all’art. 38 Cost., e reagisce ad alcuni arresti giurisprudenziali. Infatti, in tema di indennità di accompagnamento ex art. 1, Legge n. 18/1980, e dell’autosufficienza o meno, ai fini del suo riconoscimento, dell’istanza amministrativa formulata attraverso appositi modelli stabiliti per la sola domanda di invalidità civile di cui alla Legge n. 118/1971.
Non è necessaria, quindi, una nuova domanda, specifica per l’indennità di accompagnamento. Quindi la prassi affermata da Cass. civ. n. 14764/2018, è ora smentita dalla nuova giurisprudenza. Infatti, l’INPS aveva fatto propria la prassi di eccepire l’improcedibilità della domanda di accompagnamento nel caso in cui non ci fosse stata una domanda specifica.
Questo problema si pone in tutti quei casi in cui il medico curante non abbia “spuntato” nel certificato di corredo della domanda diretta alla richiesta di accertamento dell’indennità di accompagnamento l’apposita casella riportata dal certificato.
La Cassazione afferma, quindi, il principio che, è dovuto anche nei casi in cui il medico non abbia provveduto alla specifica segnalazione nella casella delle condizioni di non autosufficienza, ovvero di non deambulazione.
Come fare domanda per l’indennità
La procedura per richiedere l’indennità di accompagnamento si articola in diversi passaggi che implicano l’intervento del medico di base e una valutazione medica da parte dell’INPS.
1. Certificato medico e domanda iniziale
Il primo passaggio è ottenere un certificato medico introduttivo, che certifica la condizione di salute del richiedente:
- Medico di base: il richiedente deve rivolgersi al proprio medico di base, che compila online un certificato medico per l’invalidità civile e lo trasmette all’INPS.
- Ricevuta: dopo aver inviato il certificato, il medico fornisce al richiedente una ricevuta con un numero di protocollo, necessario per presentare la domanda di accompagnamento.
2. Presentazione della Domanda all’INPS
Dopo il certificato medico, la persona interessata deve inoltrare la domanda all’INPS entro 90 giorni:
La domanda può essere presentata tramite:
- Il portale online dell’INPS (con SPID, CIE o CNS).
- Patronati o CAF (Centri di Assistenza Fiscale), che possono assistere nella compilazione della domanda.
Oltre ai dati personali, è necessario indicare il numero di protocollo del certificato medico fornito dal medico di base.
3. Visita Medica di Accertamento: come e quando
Una volta ricevuta la domanda, l’INPS provvede a convocare il richiedente per una visita medica di accertamento. L’iter si articola in tre passi:
- Convocazione: il richiedente viene contattato con una data di convocazione presso una commissione medica dell’ASL, che effettua la valutazione.
- Documentazione: è consigliato portare alla visita tutta la documentazione medica che possa comprovare la disabilità.
- Visita domiciliare: in casi eccezionali di inabilità totale a spostarsi, è possibile richiedere una visita domiciliare.
4. Esito e riconoscimento dell’Indennità di Accompagnamento
Dopo la visita, l’INPS invia una comunicazione con l’esito della valutazione:
- esito positivo: Se la commissione conferma la necessità di accompagnamento, l’INPS emette il provvedimento di concessione dell’indennità.
- Esito negativo: In caso di rifiuto, è possibile fare ricorso entro 180 giorni presso il Tribunale Ordinario.
Importo dell’Indennità di Accompagnamento nel 2024
L’ammontare dell’indennità di accompagnamento viene aggiornato annualmente dall’INPS. Per il 2024, l’importo è stato fissato a 527,16 euro mensili. Tale somma viene erogata ogni mese senza alcuna limitazione di reddito: l’indennità è infatti esente da requisiti reddituali.
L’importo viene accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente, su libretto postale o carta prepagata con IBAN.
L’indennità viene corrisposta per tutto l’anno, senza interruzioni, e non prevede tredicesima.
L’indennità di accompagnamento non può essere cumulata con altre prestazioni assistenziali per disabilità grave se concesse per le stesse motivazioni. Tuttavia, è cumulabile con la pensione di invalidità civile.
Incompatibilità con altre indennità, possibilità di revisione e ricorso
Se il richiedente percepisce già altre prestazioni assistenziali per la disabilità, come l’indennità di frequenza o altre forme di accompagnamento, l’INPS valuta la compatibilità caso per caso. Tuttavia, l’indennità di accompagnamento è cumulabile con la pensione di vecchiaia o di invalidità civile.
L’INPS può prevedere una revisione periodica per verificare se le condizioni di salute del beneficiario sono cambiate. Questo avviene di solito in caso di patologie non definitive o in miglioramento.
In caso di esito negativo, il richiedente può presentare un ricorso giudiziario. Questo deve essere inoltrato al Tribunale Ordinario con l’assistenza di un legale o tramite patronati che offrono assistenza per i casi di negazione delle indennità.
Indennità di accompagnamento per le vittime amianto
Le vittime amianto, in quanto affette da gravi infermità, in molti casi sono totalmente inabili (invalidità al 100%). In caso di riconoscimento della rendità INAIL, ovvero di malattia professionale, oltre alla prestazione / indennizzo INAIL, si ha diritto ad ulteriori prestazioni.
Non vi è divieto di cumulo tra rendita INAIL e l’assegno di accompagnamento. Quindi coloro che sono affetti dalle malattie asbesto correlate tra le quali:
- mesotelioma pleurico;
- del pericardio;
- mesotelioma peritoneale;
- mesotelioma della tunica vaginale del testicolo;
- asbestosi;
- tumore del polmone;
- cancro alla faringe;
- tumore alle ovaie;
- altri tumori amianto.
In caso di somministrazione di farmaci chemioterapici, sussiste il diritto all’indennità di accompagnamento.