Polizze assicurative obbligatorie

Polizze assicurative obbligatorie

A diversi anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli, il regolamento sui requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie ha ottenuto l’approvazione definitiva. La Legge 24/2017, conosciuta come Legge Gelli, impone infatti alle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché agli esercenti le professioni sanitarie di stpulare obbligatoriamente una polizza assicurativa.

La Legge 24/2017 infatti non solo disciplina la responsabilità professionale degli operatori sanitari, ma introduce anche l’obbligo di polizze assicurative per coprire i danni derivanti da errori od omissioni.

L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto si occupa di diritto alla salute e tutela la salute a 360° promuovendo tutte le forme di prevenzione. Fornisce assistenza legale alle vittime di malattia professionale, malasanità ed errore medico.

Responsabilità medica: errori e omissioni. Di cosa si tratta?

Prima di esaminare le novità introdotte dal regolamento è utile comprendere cosa implichi la responsabilità medica e come la Legge Gelli abbia influenzato tale concetto nel 2017.

La responsabilità medica si riferisce ai danni causati ai pazienti a causa di errori medici o omissioni da parte degli operatori sanitari. Questi professionisti sono particolarmente esposti a azioni giudiziarie e richieste di risarcimento, considerando la delicatezza delle questioni legate alla salute.

Per mitigare tali rischi, sono state introdotte le polizze assicurative per operatori sanitari e strutture.

Legge Gelli 24/2017: norme e disposizioni della riforma della sanità

La sicurezza delle cure mediche è una parte fondamentale del diritto alla salute, secondo la Legge Gelli 24/2017. La legge disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, focalizzandosi sulle buone pratiche clinico-assistenziali, le raccomandazioni delle linee guida e la responsabilità penale dei medici.

L’articolo 5 impone agli esercenti le professioni sanitarie di seguire le raccomandazioni delle linee guida o, in loro assenza, di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali. L’articolo 6 introduce nel codice penale l’articolo 590 sexies, trattando l’omicidio colposo in ambito medico, con specifiche condizioni di non punibilità.

Non punibiltà del medico e conciliazione obbligatoria

La Gelli prevede infatti che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente. Questo nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

“È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

La Legge Gelli prevede il preventivo tentativo di conciliazione obbligatoria (articolo 8) prima di rivolgersi al giudice attraverso:

  • l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;
  • azione diretta del danneggiato;
  • istituzione di un fondo di garanzia ad hoc, nei casi di eccesso rispetto al massimale, ovvero in caso di insolvenza.

Responsabilità civile della struttura e del medico

Rimane il principio di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai fini del risarcimento del danno.

L’articolo 7 stabilisce che, se una struttura sanitaria si avvale di esercenti la professione sanitaria, la struttura è responsabile per le loro condotte dolose o colpose. Tuttavia, il medico risponderà personalmente se il danno è causato al di fuori dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale con il paziente.

Nuovo regolamento sulle polizze assicurative

L’articolo 10 della Legge Gelli impone alle strutture sanitarie di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile. ll nuovo regolamento stabilisce i requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie. Rispetto alla bozza precedente, il nuovo regolamento che non ha passato il vaglio del Consiglio dello Stato eliminava l’obbligo formativo per godere della copertura assicurativa. Tuttavia, questa misura rimaneva valida nel Decreto Pnrr, con riferimento al triennio formativo 2023-2025.

Per gli ospedali e le strutture con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il nuovo regolamento ha previsto un massimale di 5 milioni di euro. Scompare il “centro di gestione unitario,” concepito per gestire il rischio di responsabilità civile in modo centralizzato.

Il parere del Consiglio di Stato al nuovo regolamento

Con un decreto datato il 22 giugno 2022, il Consiglio di Stato aveva interrotto la sua valutazione consultiva sul progetto di Regolamento inviatogli dal Ministero dello Sviluppo Economico, riguardante i requisiti minimi per le polizze assicurative nelle strutture sanitarie e per i professionisti della salute.

La Sezione Consultiva per gli atti amministrativi del Consiglio di Stato aveva chiesto ulteriori spiegazioni in modo interlocutorio, focalizzandosi sulla disciplina del bonus malus e del recesso.

Quali sono stati i commenti del Consiglio di Stato sul nuovo regolamento?

Gli ostacoli sollevati dalla Sezione riguardavano principalmente la natura sostanziale del Regolamento:

  • l’introduzione del Bonus/Malus (non contemplato nella legge Gelli) e comunque poco congruente con il profilo della sinistrosità della RC Sanitaria;
  • l’incompletezza delle eccezioni previste in caso di azione diretta verso l’assicuratore;
  • la presunta illegittimità della limitazione del diritto di recesso da parte dell’assicuratore;
  • la disparità di trattamento delle norme sulla creazione dei Fondi Riserva Sinistri e Rischi applicate alle compagnie di Assicurazione e alle Strutture Sanitarie.

Oggetto di garanzia e massimali delle polizze assicurative

Secondo l’articolo 3 del regolamento, la polizza assicurativa copre i rischi derivanti dall’attività sanitaria per danni patrimoniali e non patrimoniali causati a terzi e prestatori d’opera. La copertura include anche la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria. Per strutture ambulatoriali, il massimale è di almeno 1 milione di euro, mentre per attività chirurgiche è di 5 milioni di euro.

L’articolo 4 individua le classi di rischio e i massimali minimi per le polizze che devono sottoscrivere sia le strutture sanitarie pubbliche e private che gli operatori sanitari, conformemente alla legge. Questa definizione dei massimali, insieme all’ampiezza delle coperture e all’operatività temporale della garanzia, fornisce concretezza a una legge finora implementata solo parzialmente.

Strutture sanitarie pubbliche e private: i massimali

I massimali minimi di copertura delle polizze per la responsabilità civile verso terzi, suddivisi per diverse classi di rischio dal decreto ministeriale, variano da almeno 1 milione per sinistro (ad esempio per ambulatori e laboratori) a almeno 5 milioni per sinistro e per ciascun anno, non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

Il massimale di copertura delle polizze obbligatorie per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno. Questi massimali possono essere rideterminati annualmente.

Massimali per i liberi professionisti: quali sono?

I massimali di copertura delle polizze per la responsabilità civile verso terzi, per chi esercita al di fuori delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private in regime libero-professionale, variano da almeno 1 milione per sinistro per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, a non meno di 2 milioni per sinistro per coloro che svolgono tali attività, e per ciascun anno, non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Il massimale per sinistri in serie e per anno non può essere inferiore al triplo del massimale per sinistro previsto, indipendentemente dal numero di danneggiati.

Efficacia temporale delle Polizze Assicurative

La garanzia assicurativa è fornita nella forma “claims made”, il che significa che il sinistro viene attivato dalla richiesta di risarcimento ricevuta dall’assicurato, e quindi le garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Questa copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e relative a fatti generatori di responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni precedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di sinistro in serie, la copertura assicurativa opera per il sinistro denunciato con la prima richiesta.

In caso di cessazione definitiva dell’attività del professionista sanitario, compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di validità della polizza, inclusa la retroattività della copertura. L’ultrattività si estende agli eredi e non è soggetta a clausola di disdetta. Questa copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell’ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.

L’articolo 5-bis sancisce il diritto di recesso dell’assicuratore. Tale diritto non può essere esercitato in presenza di sinistro o risarcimento in vigenza della polizza o nel periodo di ultrattività.

L’assicuratore può recedere solo in caso di condotta gravemente colposa reiterata dell’esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Articolo 6: obblighi di pubblicità e trasparenza per strutture e sanitari

L’articolo 6 stabilisce che le strutture sanitarie e i professionisti sanitari devono rispettare obblighi di pubblicità e trasparenza. Le strutture devono rendere disponibili i dati. Pubblicandoli sul proprio sito internet, relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificatisi nell’ambito delle attività della funzione di risk management.

Articolo 7: le eccezioni opponibili al danneggiato

Si specifica che sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di una clausola contrattuale approvata per iscritto, le seguenti eccezioni:

a) i danni derivanti da attività non coperte dalla polizza assicurativa; b) fatti generatori di responsabilità e richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall’articolo 5; c) le limitazioni quantitative del contratto assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettere r) e s) (Self Insurance Retention e franchigia); d) il mancato pagamento del premio.

Il commento di Federico Gelli al decreto sulle polizze assicurative

In merito agli effetti concreti riportiamo i commenti di Federico Gelli, autore della Legge:

«Finalmente viene applicato il modello Rc auto dell’azione diretta, che contribuirà assieme all’accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione obbligatoria a semplificare e accorciare i tempi di risarcimento del danno. Poi, vengono tracciate linee omogenee e chiare per le forme di auto ritenzione del rischio e di autoassicurazione.

Con strumenti chiari, dal fondo di garanzia a competenze in grado di gestire una vera e propria attività assicurativa interna alle aziende. Il profilo “misto” è la scelta auspicabile. La stragrande maggioranza dei risarcimenti rientra in una franchigia con un tetto sotto il quale interviene il ristoro delle aziende, mentre per tipologie più complesse e danni catastrofali ci sono le compagnie»

E ancora in merito alle disposizioni che aggiungono ulteriori modelli:

«Ha funzionato bene la parte dei modelli organizzativi sanitari e della gestione del rischio, con il risk management centrale nell’attività di prevenzione e gli audit clinici. Bene anche per la semplificazione del risarcimento nel civile: il confine netto tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ha aiutato anche i giudici. Il collegio peritale multi-professionale è poi un ulteriore elemento di garanzia»

Assistenza Legale per malasanità ed errore medico

L’ONA con l’Avvocato Ezio Bonanni, suo Presidente e noto patrocinante in Cassazione e presso altre magistrature superiori, fornisce assistenza legale a coloro che hanno subito danni legati a casi di malasanità.

Coloro che ritengono di essere vittime di errori medici possono rivolgersi all’ONA per una consulenza online gratuita compilando il form di seguito.

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