In questa guida parliamo di prepensionamento amianto, ovvero di tutti i benefici pensionistici che permettono ai lavoratori esposti ad amianto di accedere alla pensione anticipatamente.
L’amianto è un potente cancerogeno. Gli effetti cancerogeni dell’amianto sono esposti nell’ultima monografia dello IARC (Volume 100C – IARC Monographs). Per prevenire lo sviluppo delle neoplasie e di tutte le malattie causate dall’asbesto, l’unica soluzione è evitare ogni esposizione, come sostiene anche la revisione del Consensus di Helsinki (Commento del Prof. Philip J Landrigan).
La bonifica, cioè la forma di prevenzione primaria, è fondamentale. L’ONA e l’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, promuovono la bonifica dei siti ancora contaminati in Italia e offrono l’assistenza medica, psicologica e legale gratuita a tutti gli esposti.
Per ottenere una consulenza legale gratuita basta compilare il form che trovate al termine di questa pagina, per ottenere tutti i benefici previsti dalla legge per i lavoratori esposti ad amianto, compreso il prepensionamento amianto.
Prepensionamento amianto: cosa significa e che cos’è
Indice dei contenuti
L’esposizione all’amianto causa gravi malattie. Alcune di queste, come il mesotelioma, hanno un esito spesso infausto. Il prepensionamento in caso di esposizione all’amianto permette di evitare ulteriori esposizioni dannose sul luogo di lavoro e permette alla vittima di godere anticipatamente della pensione.
Esistono due possibilità di ottenere il prepensionamento da amianto: la pensione di inabilità amianto e l’utilizzo dei benefici contributivi amianto. La legge sulle pensioni di vecchiaia o Legge Fornero risulta invece meno favorevole per gli esposti ad amianto non malati che abbiano maturato il diritto a pensione.
La pensione d’inabilità amianto (art. 1, comma 250, L. 232/2016), può essere adottata solo se, con l’accredito dei benefici amianto, non si maturi il diritto a pensione. In caso contrario, infatti, per il lavoratore non è necessario né conveniente attivare la procedura con l’art. 1, comma 250, L. 232/2016.
Benefici contributivi amianto: cosa sono e coefficiente
I benefici contributivi per il prepensionamento a causa di patologie sono regolamentati dall’articolo 13 della legge 257/92. Secondo il comma 7 di tale articolo, i lavoratori esposti all’amianto hanno diritto a maggiorazioni contributive con un coefficiente costante di 1,5. Ciò si traduce in un aumento del 50% del valore della contribuzione, sia in termini di durata che di importo. Questa normativa si applica a coloro che, a causa dell’esposizione all’amianto, hanno contratto o contrarranno una malattia professionale inserita nelle tabelle dell’INAIL.
Grazie a tali incrementi contributivi, si ottiene il diritto al prepensionamento per motivi di salute e a ulteriori benefici economici. Le maggiorazioni contributive infatti possono anche essere utilizzate per rivalutare il valore complessivo della contribuzione INPS. L’ente previdenziale è tenuto così a riconfigurare e ricalcolare la pensione per coloro che sono già in pensione.
Requisiti per ottenere i benefici contributivi: quali sono?
Il comma 8 dell’articolo 13 della legge 257/92 stabilisce i requisiti per ottenere i benefici contributivi per il prepensionamento per esposizione all’amianto. Questo beneficio è riservato ai lavoratori esposti alla fibra killer per oltre 10 anni, con concentrazioni superiori a 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative.
Tuttavia, tali disposizioni si applicano solo ai lavoratori assicurati presso l’INAIL che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 2 ottobre 2003 o che hanno presentato domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro la stessa data.
Infine, l’articolo 13, comma 6, della legge 257/1992 specifica un aumento del 1,5 ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i periodi di lavoro nelle miniere o nelle cave di amianto.
Inizialmente, l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque.
Ultime novità sui benefici contributivi amianto: quali sono
Per quanto riguarda le ultime notizie sul prepensionamento amianto, l’articolo 47 della legge 326/03 ha modificato l’articolo 13, comma 8, della legge 257/92, riducendo il coefficiente a 1,25. Questo è valido solo per la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche.
Si introducono anche nuovi requisiti, tra cui la presentazione della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, la decadenza triennale e la prescrizione decennale.
La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 2243/2023, ha affermato la non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 in molti casi. Questo specialmente per i pensionati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della legge 326/2003.
Benefici contributivi: come evitare la decadenza
L’INPS può dichiarare la decadenza dal beneficio contributivo per l’esposizione ad asbesto, a causa del mancato deposito della domanda di certificazione entro il termine del 15.06.2005. Per ottenere il rigetto di questa eccezione di decadenza, è sufficiente dimostrare che, alla data del 02.10.2003, l’avente diritto ai benefici avesse già maturato il diritto alla pensione, anche grazie alla rivalutazione con il coefficiente 1,5 dell’intero periodo contributivo per esposizione.
Perciò i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici, compresi quelli a cui è stata rilasciata la certificazione dall’INAIL prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
I nuovi requisiti per i benefici amianto
Per i lavoratori che hanno presentato la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005 e che non sono coperti dalla vecchia normativa, la maggiorazione contributiva è ora del coefficiente 1,25, applicabile al calcolo della pensione anticipata amianto per un periodo di esposizione di almeno dieci anni con una concentrazione di almeno 100 fibre per litro.
I casi in cui si applica ancora la vecchia normativa sono specificati dall’art. 47, co. 6 bis, L. 326/03 e dall’art. 3, co. 132, L. 350/03. Infatti in alcune situazioni si applica l’art. 13, co. 8 L. 257/92 e il beneficio contributivo rimane dell’1,5. Sono, inoltre, salvaguardati coloro che avevano maturato il diritto a pensione già alla data del 02.10.2003.
La Legge Fornero, che riguarda la riforma delle pensioni, introduce ulteriori requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ma la normativa più favorevole per gli esposti all’amianto non malati, con un coefficiente del 1,5, continua ad applicarsi.
La pensione di inabilità amianto: cos’è e come funziona
L’articolo 1, comma 250, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha accolto le richieste dell’Osservatorio Nazionale Amianto e del suo presidente, l’Avv. Ezio Bonanni. Ha sancito infatti il diritto all’immediato pensionamento per quei lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza e del riconoscimento della malattia di origine professionale.
La pensione d’inabilità amianto (art. 1, comma 250, L. 232/2016), può essere adottata solo se, con l’accredito dei benefici amianto, non si maturi il diritto a pensione. Come già accennato, in caso contrario, infatti, per il lavoratore non è necessario né conveniente attivare questa procedura.
Chi ha diritto alla pensione di inabilità amianto?
I soggetti destinatari del prepensionamento amianto sono individuati dall’articolo 1, comma 250, della legge 232 del 2016, che è stato riformato con la L. 28/2019. Mentre, in precedenza, soltanto coloro che erano malati di asbestosi, tumore del polmone e mesotelioma di origine professionale potevano goderne, dopo la riforma la platea è sttaa ampliata a tutte le vittime di malattia professionale amianto riconosciuta.
I beneficiari oggi sono tutti i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (e forme esclusive e sostitutive), affetti da una malattia causata dall’esposizione all’amianto.
I lavoratori devono essere malati di una malattia che è stata riconosciuta, da parte dell’INAIL o da altre amministrazioni competenti, quale malattia di origine professionale o causa di servizio, anche nel caso in cui l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere attività di lavoro.
I requisiti per la pensione di inabilità amianto nel dettaglio
La pensione d’inabilità spetta a tutti i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate che siano in possesso del:
- requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa;
- riconoscimento, da parte dell’INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto correlata di origine professionale.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità riguardo:
- età anagrafica;
- anzianità contributiva;
- data di presentazione della domanda.
Lo scopo è garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Quali sono le malattie abesto correlate riconosciute dall’INAIL?
Le malattie asbesto correlate riconosciute di origine lavorativa da parte dell’INAIL sono divise in tre liste: La Lista I comprende i diversi tipi di mesotelioma (pleurico, peritoneale, testicolare e pericardico), il tumore del polmone, il cancro della laringe, il carcinoma delle ovaie, asbestosi, placche e ispessimenti pleurici. Invece la Lista II include la neoplasia della faringe, il cancro dello stomaco e tumore del colon retto. Infine nella Lista III c’è solamente il tumore all’esofago.
Come funziona la domanda di pensione di inabilità?
La domanda di pensione d’inabilità va fatta direttamente sul sito dell’INPS. Si può accedere al servizio tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’INPS oppure tramite identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le linee guida sulla procedura sono state delineate nella Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020. Il termine per fare richiesta è il 31 marzo di ogni anno. Qualora non si rispettasse questo termine la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile.
Infine è importante precisare che il riconoscimento della pensione esclude la vittima dal riconoscimento anche della rendita INAIL. Infatti le due prestazioni non sono cumulabili.
Il diritto dei lavoratori all’indennità di servizio
I lavoratori indicati nell’articolo 1, comma 2, e nell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il personale appartenente agli enti pubblici di ricerca di cui ai primi due periodi del medesimo comma, hanno diritto alle indennità di fine servizio.
Queste indennità sono stabilite dall’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La loro erogazione avviene nel momento in cui il soggetto avrebbe raggiunto il diritto al loro versamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale erogazione segue le norme vigenti in materia di trattamento di fine servizio, indipendentemente dalla denominazione adottata.
Assistenza legale gratuita dell’ONA
Durante il seminario “Esposizione all’amianto: responsabilità civile e penale” del 17 dicembre 2016, l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’ONA, ha ripercorso l’iter storico della giurisprudenza in materia di amianto e ha spiegato i passi necessari per ottenere le tutele previdenziali e contributive per esposizione professionale.
L’impegno dell’ONA è stato fondamentale per ampliare la platea degli aventi diritto alla pensione di inabilità amianto. Chiamando il numero verde o compilando il form qui di seguito potrete ottenere l’assistenza legale gratuita per l’ottenimento del prepensionamento amianto e per tutte le previdenze predisposte dalla legge per gli esposti.
Le vittime di amianto e i loro famigliari hanno diritto anche al risarcimento integrale del danno subito.