Il risarcimento per danni da vaccino anti-covid19 è previsto nel caso in cui le persone subiscono un’infermità permanente in seguito alla vaccinazione. Tutti coloro che si sottopongono a vaccinazione obbligatoria, in realtà sono già tutelati dalla legge n. 210 del Febbraio 1992, che prevede un risarcimento in forma economica. Dal 27 Gennaio 2022, la legge tutela anche coloro che subiscono danni permanenti in seguito alla vaccinazione anti-covid19. Infatti, con il decreto “Sostegni Ter”, il Governo ha stanziato dei fondi anche per tutelare economicamente queste persone.
Vaccinazione obbligatoria: quando è possibile?
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La vaccinazione obbligatoria, come strumento di tutela della salute, è ammessa solamente in casi del tutto eccezionali. Innanzitutto, bisogna chiarire che il diritto alla salute è un diritto universale umano, sancito durante la Dichiarazione dei Diritti Fondamentali dell’Uomo. Gli stati aderenti hanno inserito questo diritto all’interno della propria costituzione, proprio per garantire a tutti il godimento del diritto alla salute. Così anche la nostra Costituzione tutela il diritto alla salute con l’art. 32, il quale garantisce la libertà di scegliere di essere curati o non curati. Tuttavia, l’obbligatorietà di un trattamento sanitario è disciplinato dall’articolo 33 della legge n. 833/78, nella quale sono previste anche le vaccinazioni obbligatorie.
La Comunità Scientifica Europea, che svolge la funzione di tutela della salute dei cittadini europei, si è espressa a favore della vaccinazione obbligatoria per alcune categorie sociali italiane. L’Italia è stata la prima nazione ad aver introdotto l’obbligo vaccinale sul proprio territorio. Infatti, attualmente, il personale sanitario, il personale scolastico e gli over 50 sono sottoposti ad obbligo vaccinale. In caso contrario, queste categorie sociali sono passibili di multa.
Risarcimento danni da vaccino: cosa dice la legge
Recentemente, il Governo Italiano ha stanziato dei fondi economici da erogare in favore di coloro che hanno subito danni durante tutta la pandemia Covid19. In particolare, sono stati stanziati circa 50 milioni di euro per il 2022 e quasi 100 milioni per il 2023. La notizia è stata ufficializzata il 27 Gennaio del 2021, con la pubblicazione del Decreto “Sostegni ter” sulla Gazzetta Ufficiale. Inoltre, la pubblicazione del Decreto ha apportato modifiche alla legge del 25 Febbraio del 1992, che tutela in caso di danno da vaccino.
Così, al comma 1 della legge è stato integrato il comma 1 bis, il quale disciplina: “L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, nelle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana“.
In questo modo, coloro che hanno riportato lesioni o menomazioni in seguito alla campagna vaccinale obbligatoria o fortemente raccomandata, possono presentare la domanda di risarcimento danni.
Come accedere al fondo economico per risarcimento danni da vaccino
Coloro che subiscono danni alla salute in seguito alla somministrazione del vaccino anti-covid19, possono accedere al fondo economico previsto in caso di danno permanente alla salute. Per questo motivo, sono irrilevanti gli effetti collaterali non gravi come stati febbrili o disturbi transitori e dolori muscolari. Scopri quali sono gli effetti collaterali del vaccino.
Per accedere al fondo è necessario presentare alla ASL territoriale la domanda di risarcimento del danno. L’Azienda Sanitaria Locale ha l’onere di svolgere l’istruttoria della pratica, verificando la completezza della documentazione allegata ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Una volta completata la fase di raccolta e controllo delle informazioni e dei dati, la ASL invia tutta la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). Quest’ultima convocherà a visita l’interessato per accertare l’esistenza del nesso causale tra l’infermità ed il vaccino. Inoltre, quantificherà il grado di infermità per poter definire il compenso economico.
Risarcimento economico per i danni da vaccino anti-covid19
L’importo dell’indennizzo economico previsto per i danni da vaccino anti-covid19 è erogato sulla base del grado di invalidità riscontrato. Infatti, se la Commissione Medica Ospedaliera conferma il nesso causale, riconosce al soggetto leso un assegno di indennità reversibile fino a 15 anni. Inoltre, i danneggiati possono presentare ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell’indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo. Tuttavia, i danneggiati possono sviluppare una patologia secondaria, come diretta conseguenza alla vaccinazione. Anche in questo caso è previsto un indennizzo ulteriore pari al 50% dell’indennizzo erogato per la patologia più grave.
Se invece si verifica l’evento morte a causa della vaccinazione anti-covid19, i familiari della persona deceduta possono fare domanda per accedere all’indennizzo economico. In questo caso, per gli eredi è prevista l’erogazione di un assegno reversibile per 15 anni dell’importo pari ad € 77.48,53.
Responsabilità del Ministero per danni da vaccino
In caso di danni da vaccino, è possibile ricorrere al Ministero della Salute? La risposta è sì, ma vediamo nel dettaglio quando è possibile farlo.
Il Ministero della Salute è l’organo che ha il compito di promuovere e tutelare la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse delle collettività. Di conseguenza, prima di imporre un obbligo vaccinale deve assicurarsi che i vaccini messi a disposizione della collettività non interferiscono in nessun modo con il diritto alla salute. In altre parole, deve adottare misure e strumenti in grado di favorire la salute umana. Infatti, è possibile ricevere un indennizzo ulteriore nei casi in cui, il Ministero della salute:
- è a conoscenza del rischio e della pericolosità del farmaco;
- non ha vietato l’obbligo vaccinale o non ha utilizzato mezzi alternativi per minimizzare i rischi.
Queste circostanze si sono verificate con il vaccino per la poliomielite. Il Ministero della Salute, nonostante fosse a conoscenza della pericolosità del siero, ha concesso la sua somministrazione. Il vaccino della poliomielite che ha causato danni permanenti alle persone presentava il virus infettivo parzialmente inattivato. Di conseguenza, alcuni soggetti hanno sviluppato la malattia infettiva paralitica dopo aver ricevuto la dose. La Corte di Cassazione ha, così, condannato il Ministero al risarcimento dei danni perché, in quegli stessi anni, era in circolazione un altro vaccino più sicuro.
Responsabilità della casa farmaceutica
All’indennizzo previsto dalla legge 210/92 può essere aggiunto anche un ulteriore risarcimento dei danni, nel caso in cui l’infermità subita dall’interessato sia imputabile al fatto colposo altrui. Ad esempio, quando la casa farmaceutica omette il processo di controllo e conservazione dei farmaci. Oppure, quando la casa farmaceutica riscontra un errore di produzione o conservazione del farmaco. In entrambi i casi, deve procedere al ritiro del lotto dal mercato, come previsto dall’art. 2050 del codice civile. Inoltre, se il lotto rilasciato dovesse essere difettoso o danneggiato, la casa farmaceutica risponde del danno, come previsto dal D.P. R. n. 244/1988.
Assistenza legale e medica per risarcimento da vaccino
In caso di danno da vaccino, le persone danneggiate o i loro familiari possono richiedere assistenza legale e medica gratuita all’Osservatorio Nazionale Amianto.
L’associazione mette a disposizione lo sportello gratuito a cui è possibile rivolgersi in caso di violazione del diritto alla salute. Il Presidente dell’ONA, l’Avv. Ezio Bonanni, da anni si batte per la protezione dei diritti fondamentali umani, tra cui il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Questi diritti, sono stati lesi durante l’emergenza sanitaria mondiale.
Per questo motivo, le vittime primarie ed i loro familiari possono accedere al servizio di assistenza legale e medica gratuita.