In questa guida ci occupiamo di equo indennizzo, una prestazione economica a cui si ha diritto per causa di servizio. Scopriamo nel dettaglio cos’è, chi ne ha diritto e con quali requisiti. Vediamo anche come fare domanda e come accertare la presenza della malattia per causa di servizio.
I lavoratori che hanno diritto all’equo indennizzo fanno parte delle Forze Armate e comparto sicurezza: categorie particolarmente a rischio per infortuni sul lavoro e malattia. In particolare possono essere esposti a cancerogeni e patogeni, come l’amianto, e sviluppare cancro e altre malattie correlate.
L’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso l’Osservatorio Vittime del Dovere, difende legalmente i lavoratori vittima e assiste gratuitamente le vittime per il riconoscimento della causa di servizio e l’ottenimento dell’equo indennizzo. Al termine di questa pagine trovate il form da compilare per richiedere una consulenza legale gratuita.
Equo indennizzo: cos’è e come funziona?
Indice dei contenuti
L’equo indennizzo è una prestazione economica a favore di chi ha subito lesioni durante il servizio. In termini specifici, è una forma di risarcimento introdotta dall’articolo 68 del Testo Unico delle disposizioni relative allo Statuto dei dipendenti civili dello Stato (DPR 3/1957) e dal relativo regolamento di attuazione, DPR 686/1986.
Questa misura previdenziale è prevista per tutti i dipendenti pubblici, non soggetti alla modifica indicata nell’articolo 6 della Legge 214/2011.
L’articolo 6 della legge 201/2011, iinfatti, stabilisce quali sono i dipendenti pubblici non assicurati con l’INAIL e per i quali è previsto l’istituto di causa di servizio e la prestazione economica dell’equo indennizzo.
Quali sono i destinatari dell’equo indennizzo?
Quali sono quindi i destinatari dell’equo indennizzo? Il personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri), le forze di polizia civile (come Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (come la Guardia di Finanza), oltre al comparto dei Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico.
Attualmente, c’è un’analisi parlamentare in corso sulla possibilità di estendere questo istituto anche al personale della polizia municipale.
Quali sono i requisiti per l’equo indennizzo?
A chi spetta l’equo indennizzo? Questo beneficio, come già detto, è stato istituito dall’articolo 68 del Testo Unico delle disposizioni relative allo Statuto dei Dipendenti Civili dello Stato (DPR 3/1957) e dal relativo regolamento di attuazione DPR 686/1986.
Prima delle modifiche del 2011, coinvolgeva tutti i dipendenti statali. Attualmente, come già accennato, è riservato ai membri delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza: Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica); Arma dei Carabinieri; Forze di Polizia civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza); Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del soccorso pubblico.
I requisiti per ottenerlo sono i seguenti:
- La lesione deve essere considerata correlata al servizio.
- Deve essere presente un grado di invalidità apprezzabile.
- La menomazione deve essere stabilizzata in modo definitivo.
- La richiesta di riconoscimento della causa di servizio deve essere presentata entro sei mesi dalla data dell’evento dannoso o dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza della lesione.
- Il dipendente deve presentare la domanda specifica per ottenerlo.
È quindi essenziale che la Commissione Medica competente riconosca il nesso causale e che la lesione riconosciuta come correlata al servizio sia elencata nelle tabelle A e B stabilite dal DPR 915/1978.
Cosa fare per ottenere l’equo indennizzo?
Il dipendente pubblico che, durante l’attività di lavoro prestata, ha subito una lesione, o contratto una patologia, deve procedere legalmente per il riconosicmento della causa di servizio.
Può quindi presentare la domanda amministrativa del riconoscimento di causa di servizio, simultaneamente a quelle necessarie a beneficiare dell’equo indennizzo , e al riconoscimento dello “status di vittima del dovere”, secondo l’art.1.co.563, o 564 L.266/05.
In caso di decesso del lavoratore, l’equo indennizzo deve essere liquidato agli eredi.
Questi ultimi dovranno presentare la domanda di equo indennizzo, che verrà poi loro erogato, e quantificato in funzione della gravità della menomezione del lavoratore, secondo la tabella 1 legge 662/1996.
È importante che nella domanda risultino indicati con chiarezza tre elementi:
- la natura dell’infermità o lesione;
- i fatti di servizio che hanno comportato il danno alla salute;
- le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al lavoro.
Deposito della domanda di equo indennizzo
La domanda di equo indennizzo può essere presentata nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio:
- entro dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;
- entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.
I termini di deposito della domanda nello specifico
Nel caso in cui la domanda di equo indennizzo venga presentata simultaneante a quella di riconoscimento della causa di servizio, deve essere depositata all’Amministrazione presso la quale è stata svolta l’attività lavorativa, entro l’arco di sei mesi decorrenti dalla data :
- in cui è avvenuto il decesso;
- dell’infortunio;
- in cui si è venuti a conoscenza dello stato di malattia.
Una volta trascorsi i 6 mesi,decorsi i quali vi è decadenza, decorrono dalla conoscibilità della menomazione dell’infermità, entro il limite massimo di cinque anni dal collocamento a riposo (elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).
Il termine dei sei mesi dalla data del decesso è valido anche per i famigliari superstiti del lavoratore, che intendano riscuotere l’equo indennizzo.
Una volta concessa tale prestazione, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.
Nel caso in cui ci sia una nuova liquidazione di indennizzo, va detratto quanto oggetto di liquidazione in ordine al precedente indennizzo, se l’infermità è la medesima (art. 57, DPR 686/1957).
Domanda di aggravamento dell’invalidità
Nel caso in cui l’invalidità peggiori, si può inviare una domanda d’aggravamento. Questa può essere proposta una sola volta entro 5 anni dalla comunicazione del decreto concessivo. Una volta concessa la prestazione di equo indennizzo, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo. Nel caso in cui ci sia una nuova liquidazione di indennizzo, va detratto quanto oggetto di liquidazione in ordine al precedente indennizzo, se l’infermità è la medesima (art. 57, DPR 686/1957).
Come funziona il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio?
Il processo di riconoscimento della causa di servizio segue le disposizioni stabilite dal DPR 461/2001. Inizialmente, l’ufficio competente riceve la domanda e la relativa documentazione, che trasmette immediatamente all’ente incaricato di emettere la decisione finale. Quest’ultimo ha 30 giorni per valutare la domanda e può:
- Respingerla se è palesemente inammissibile o irricevibile.
- Inviare la domanda e la documentazione alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO).
In entrambi i casi, entro 10 giorni viene notificata la decisione all’interessato.
La CMO, entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti dall’Amministrazione, esegue l’esame medico e redige un verbale. Successivamente, l’ufficio competente trasmette il verbale al Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha il compito di stabilire il legame causale tra il servizio prestato e l’impatto sulla salute. Il Comitato emette la sua opinione entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, dopo aver ascoltato il relatore.
Infine, l’Amministrazione emette il proprio parere, in linea con quello del Comitato di Verifica, entro 20 giorni dalla ricezione. Se l’Amministrazione non intende seguire il parere del Comitato, può richiedere un ulteriore parere, che verrà fornito entro 30 giorni. La decisione finale viene comunicata all’interessato entro 15 giorni.
Una volta confermata la malattia come causa di servizio, si può avviare la procedura per ottenere l’equo indennizzo. Tuttavia, se il compenso viene rifiutato per ritardo nella presentazione della domanda o per negazione del nesso con la causa di servizio delle infermità riportate, il dipendente può presentare ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente (per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare è il T.A.R.).
Il termine per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica della decisione di respingimento. In alternativa, è possibile presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del rifiuto.
Come si calcola l’equo indennizzo spettante alle vittime?
Il valore dell’equo indennizzo è stabilito in base alla gravità della menomazione. Nei casi di lesioni appartenenti alla prima categoria, cioè quelle più gravi, o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo dell’equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono però escluse tutte le altre voci retributive, anche aventi carattere fisso e continuativo. Invece, per lesioni minori, la somma dell’indennizzo è determinata in una percentuale tra il 92 ed il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.
Se la domanda di riconoscimento della causa di servizio è presentata dal dipendente dopo il collocamento in quiescenza, lo stipendio preso in considerazione ai fini del calcolo equo indennizzo è quello spettante al momento della cessazione delle proprie mansioni.
Tabelle per il calcolo dell’equo indennizzo
Di seguito riportiamo le tabelle per il calcolo dell’equo indennizzo:
Tabella di determinazione equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del Dlgs 29/1993 | |
Categoria di menomazione di cui alla tabella A del DPR 30.12.1981 | Misura |
Prima Categoria | Due volte l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda |
Seconda Categoria | 92% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Terza Categoria | 75% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quarta Categoria | 61% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quinta Categoria | 44% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Sesta Categoria | 27% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Settima Categoria | 12 % dell’importo stabilito per la prima categoria |
Ottava Categoria | 6% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Tabella B allegata al DPR 834/1981 | Per tutte le menomazioni, 3% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Riduzione dell’equo indennizzo in base all’età
L’art. 49 del DPR 686/1957 dispone la riduzione dell’importo dell’equo indennizzo in base all’età del dipendente al momento dell’evento dannoso o dell’identificazione dell’infermità, cioè dalla data risultante dal verbale di visita medica collegiale. L’equo indennizzo si riduce del:
- 25% se il dipendente ha superato 50 anni;
- 50% se ha più di 60 anni;
- 50% se il dipendente ottiene anche la pensione privilegiata.
In quest’ultimo caso, se la pensione privilegiata è riconosciuta in seguito, l’eccedenza viene recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione (art. 144 DPR 1092/1973). In caso di decesso, invece, il recupero del 50% dell’importo non è previsto per l’equo indennizzo conferito ai superstiti a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione della pensione privilegiata indiretta. Tuttavia, si ricorda che l’equo indennizzo non è cumulabile con le rendite INAIL, sia corrisposte all’assicurato sia ai suoi superstiti.
Nel caso in cui la pensione venga riconosciuta successivamente, l’importo dell’equo indennizzo, viene recuperato con la trattenuta mensile del 10% sulla pensione (art. 144 DPR n. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR n. 686/1957). La ripetizione del 50% dell’importo dell’equo indennizzo, così ridotto non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta.
Altre retribuzioni a cui ha diritto la vittima di causa di servizio
Altre prestazioni a cui ha diritto la vittima includono:
- Retribuzione integrale durante i periodi di malattia dovuti all’infermità riconosciuta.
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
- Esenzione dalle fasce di reperibilità durante le visite fiscali.
- Priorità nelle graduatorie dei concorsi pubblici.
- Aumento dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro che hanno contratto un’invalidità inclusa nelle prime quattro categorie della tabella A (DPR 834/1981).
- Indennità una tantum per malattie meno gravi.
Inoltre, i membri delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza che subiscono un’infermità sul luogo di lavoro possono richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere.