IL PIOMBO È UN METALLO PESANTE ALTAMENTE TOSSICO, CAPACE DI PROVOCARE DANNI GRAVI E PERMANENTI ALL’ORGANISMO. L’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE È ANCORA OGGI RILEVANTE E PUÒ DARE LUOGO A MALATTIE PROFESSIONALI O A RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI SERVIZIO.
Cos’è il piombo e perché è pericoloso per la salute
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Il piombo è un metallo pesante diffuso in natura e utilizzato per decenni in numerosi settori industriali. In passato veniva impiegato nella produzione di vernici, tubature, batterie e carburanti. Nonostante le restrizioni normative, resta presente in molti ambienti di lavoro e in materiali installati prima dei divieti.
Il rischio principale deriva dalla sua capacità di accumularsi nell’organismo. Una volta assorbito, il piombo si distribuisce nel sangue, nei tessuti molli e, soprattutto, nelle ossa, dove può rimanere per anni. Questa caratteristica lo rende particolarmente insidioso, perché gli effetti tossici possono manifestarsi anche molto tempo dopo l’esposizione.
Il piombo interferisce con numerosi processi biologici. Colpisce il sistema nervoso, altera la produzione di emoglobina e compromette la funzionalità renale. Nei casi più gravi può provocare danni neurologici permanenti, soprattutto nei soggetti più vulnerabili.
Dal punto di vista della salute pubblica, il piombo rappresenta uno dei contaminanti ambientali più rilevanti. La sua pericolosità è riconosciuta a livello internazionale, e l’esposizione deve essere ridotta al minimo possibile, sia nei luoghi di lavoro sia negli ambienti di vita.
Piombo: modalità di esposizione e categorie di lavoratori a rischio
L’esposizione al piombo avviene principalmente per inalazione di polveri o fumi e, in misura minore, per ingestione. Nei contesti lavorativi, il rischio è legato alle attività che comportano manipolazione o fusione di materiali contenenti piombo.
Tra le categorie più esposte rientrano i lavoratori dell’industria metallurgica, gli addetti alla produzione e al riciclo delle batterie, gli operatori del settore edile coinvolti in ristrutturazioni di edifici datati e i lavoratori impegnati nella bonifica di materiali contaminati. Anche il personale che opera nella saldatura o nella verniciatura può essere esposto a composti di piombo.
In ambito pubblico, il rischio può riguardare militari e forze dell’ordine impegnati in poligoni di tiro o in contesti operativi contaminati. In questi ambienti, la dispersione di particelle di piombo può determinare un’esposizione significativa, soprattutto in assenza di adeguate misure di ventilazione.
La durata dell’esposizione e la concentrazione del contaminante rappresentano fattori determinanti. Tuttavia, anche esposizioni di breve durata ma ad alta intensità possono avere effetti rilevanti sulla salute.
Effetti del piombo sull’organismo
Gli effetti tossici del piombo interessano diversi organi e sistemi. Il sistema nervoso è uno dei principali bersagli. L’esposizione cronica può provocare disturbi cognitivi, difficoltà di concentrazione e alterazioni del comportamento. Nei casi più gravi si possono sviluppare neuropatie periferiche e danni neurologici permanenti.
Il piombo interferisce anche con la produzione dei globuli rossi. Inibisce alcuni enzimi fondamentali per la sintesi dell’emoglobina, determinando anemia. Questo effetto si manifesta con affaticamento, debolezza e ridotta capacità di svolgere attività fisiche.
Il sistema renale rappresenta un altro bersaglio importante. L’accumulo di piombo può compromettere la funzione dei reni, con conseguenze che vanno dalla riduzione della capacità filtrante fino all’insufficienza renale nei casi più avanzati.
Inoltre, il piombo ha effetti sul sistema cardiovascolare e riproduttivo. Può aumentare la pressione arteriosa e interferire con la fertilità. Nei soggetti esposti durante la gravidanza, può causare danni allo sviluppo del feto.
Questa ampia gamma di effetti rende evidente la gravità dell’esposizione e la necessità di una gestione rigorosa del rischio.
Piombo e malattia professionale: normativa, tabelle INAIL e sistema di tutela
Le patologie derivanti dall’esposizione al piombo rientrano nel sistema delle malattie professionali disciplinato dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000, che regolano l’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL. Tuttavia, è fondamentale distinguere correttamente tra tabelle INAIL e liste ex art. 139 del D.P.R. 1124/1965, perché svolgono funzioni diverse sul piano giuridico.
La presunzione legale di origine professionale opera esclusivamente per le malattie tabellate, cioè quelle inserite nelle tabelle aggiornate con decreto ministeriale. In questi casi, il lavoratore deve dimostrare la patologia e l’esposizione alla noxa patogena. Il nesso causale si presume, salvo prova contraria. Diversamente, le liste ex art. 139 (lista I, II e III) non determinano automaticamente la presunzione legale.
Le patologie da piombo, quando non rientrano tra le malattie tabellate, il lavoratore deve dimostrare il nesso causale secondo il criterio della probabilità prevalente, attraverso una ricostruzione tecnico-scientifica delle condizioni di lavoro.
Come evidenziato anche nell’attività dell’Avv. Ezio Bonanni, la tutela non si esaurisce nell’indennizzo INAIL. Quest’ultimo copre solo una parte del danno. Il lavoratore può quindi agire in sede civile per ottenere il risarcimento integrale, soprattutto quando il datore di lavoro ha violato gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Nesso causale e causa di servizio
Nel sistema della causa di servizio, il riferimento normativo è costituito dal D.P.R. 461/2001 e dal D.Lgs. 66/2010, che disciplinano il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Il punto centrale resta la dimostrazione del nesso causale tra esposizione e infermità. Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale ha modificato profondamente questo aspetto. Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025 (nn. 12–15) hanno affermato, per i militari esposti a metalli pesanti e nanoparticelle, una presunzione relativa del nesso causale, fondata sul concetto di rischio professionale specifico.
Il piombo rientra nel novero dei metalli pesanti ad alta densità e tossicità. Di conseguenza, in presenza di esposizione qualificata e documentata e di una patologia compatibile, i principi elaborati dalla Plenaria possono trovare applicazione anche in queste fattispecie. Non si tratta di un’automatica estensione, ma di un criterio interpretativo ormai consolidato.
In questo quadro, il lavoratore deve dimostrare l’esposizione e la malattia. Spetta invece all’amministrazione provare l’esistenza di una causa alternativa. Questo comporta una sostanziale inversione dell’onere della prova, in linea con quanto sostenuto anche dall’Avv. Ezio Bonanni, che da anni evidenzia la necessità di superare gli ostacoli probatori nelle patologie a lunga latenza o multifattoriali.
Riconoscimento come vittime del dovere
Le patologie da esposizione a piombo possono, in determinate condizioni, dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato. Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 1, commi 563 e 564, della legge 266/2005 e dal D.P.R. 243/2006.
Tuttavia, tale riconoscimento non è automatico. È necessario che l’infermità sia già stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio e che l’esposizione sia avvenuta in particolari condizioni ambientali od operative, cioè in situazioni che comportano un rischio superiore rispetto a quello ordinario.
In ambito militare e di sicurezza, ciò può avvenire in poligoni di tiro, missioni in ambienti contaminati o attività svolte in contesti degradati. In questi casi, l’esposizione al piombo può integrare il requisito del rischio qualificato, soprattutto quando le condizioni operative risultano eccezionali o non adeguatamente protette.
Il principio del rischio professionale specifico, valorizzato dalla giurisprudenza e rafforzato dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del 2025, consente di riconoscere il nesso causale anche in assenza di una prova diretta. Questo approccio si fonda su un criterio sostanziale di tutela, che tiene conto delle difficoltà probatorie e del contesto operativo.
Come sottolineato dall’Avv. Ezio Bonanni, il riconoscimento come vittima del dovere ha una duplice funzione. Da un lato garantisce benefici economici e previdenziali, come assegni vitalizi e speciali elargizioni. Dall’altro lato rappresenta un riconoscimento giuridico e morale del sacrificio subito dal lavoratore e dalla sua famiglia.
Il nesso causale per le vittime del dovere
Per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, il riconoscimento della causa di servizio si fonda su un criterio probatorio più favorevole rispetto a quello ordinario. L’articolo 6, comma 3, del DPR 243/2006 introduce infatti un criterio equipollente al nesso di causalità in senso civilistico risarcitorio, che non richiede una prova certa e assoluta, ma una valutazione sostanziale del collegamento tra attività di servizio e insorgenza della patologia.
Questo principio è stato chiarito dalla Cassazione, ordinanza n. di raccolta generale 33307/2024 e n. sezionale 4701/2024 – RGN 821/2022, pubblicata il 19.12.2024, che ha confermato l’equiparazione del criterio della causa di servizio al nesso causale civilistico, in coerenza con la funzione protettiva dell’ordinamento.
Presunzione relativa di nesso causale
La tutela risulta ulteriormente rafforzata nei casi di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti. In ordine alla causa di servizio si afferma il principio dell’inversione dell’onere della prova nel caso di esposizione ad elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente ” 4000 Kg/m3), quali il mercurio(Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (1l), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio – come specificato nell’art. 1078 del DPR 90/2010), per i quali, sulla base degli artt. 1078 e 1079 del DPR 90/2010 e art. 603 del D.Lgs 66/2010.
In tali ipotesi, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 12/2025, 13/2025, 14/2025 e 15/2025, depositate il 07.10.2025, ha affermato l’esistenza di una presunzione relativa di nesso causale tra l’esposizione professionale e l’insorgenza di patologie tumorali. Secondo tali decisioni, l’articolo 603 del Codice dell’ordinamento militare, come modificato dal decreto-legge n. 228 del 2010, convertito nella legge n. 9 del 2011, ha disciplinato il “rischio professionale specifico” dei militari esposti, prevedendo che la presunzione possa essere superata solo qualora l’amministrazione dimostri una specifica genesi extra-lavorativa della malattia.
Il concetto di maggior rischio professionale
Questo orientamento è coerente con la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 7409/2023, con la Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9641/2024, e con il Consiglio di Stato, II sezione, n. 11363/2023, e si collega al concetto di “maggior rischio” professionale sancito dall’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In presenza di un’esposizione a un rischio significativamente superiore rispetto alla popolazione generale, il nesso causale si presume, rafforzando il diritto al riconoscimento della causa di servizio, alle prestazioni indennitarie e alle ulteriori tutele previste per le vittime del dovere.
L’avv. Ezio Bonanni ha sostenuto che non vi può essere discriminazione delle vittime del dovere, rispetto alle vittime del terrorismo. Sono stati promossi diversi giudizi per ottenere, in favore delle vittime del dovere, le stesse prestazioni ovvero la liquidazione degli stessi importi riconosciuti alle vittime del terrorismo: Tribunale di Cagliari, Sez. Lav. Sent n. 917/2016, impugnata dal Ministero della Difesa e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, sentenza n. 345/17.
La Suprema Corte, con le SS.UU., sentenza n. 7761/2017, aveva richiamato il principio di tendenziale equiparazione tra le diverse categorie di vittime. Successivamente con le SS.UU. 22753/2018, questo percorso normativo e giurisprudenziale ha subito un arresto. L’ONA e l’avv. Ezio Bonanni hanno quindi rivolto un appello a tutte le forze politiche perché ci sia un intervento normativo che ponga fine al contrasto giurisprudenziale.
Vittime del dovere: le prestazioni ai familiari
Equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo: evoluzione giurisprudenziale e tutela dei familiari
La giurisprudenza ha progressivamente affermato il principio di equiparazione tra vittime del dovere e vittime del terrorismo, con effetti rilevanti anche sulle prestazioni riconosciute ai familiari. Un passaggio significativo si registra con la sentenza del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, n. 2334/2017, che ha riconosciuto a un’orfana di vittima del dovere il diritto alle medesime prestazioni previste per le vittime del terrorismo, tra cui l’assegno vitalizio ex art. 2 della legge 407/1998. Tale orientamento si inserisce in un percorso più ampio, sostenuto anche dall’attività dell’Avv. Ezio Bonanni, volto a superare le disparità di trattamento tra categorie di vittime.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7761/2017, hanno affermato un principio di tendenziale equiparazione, successivamente ridimensionato dalla sentenza n. 22753/2018. Tuttavia, il quadro ha conosciuto una svolta decisiva con la sentenza delle Sezioni Unite n. 34713/2025, che ha riconosciuto anche agli orfani non fiscalmente a carico il diritto all’assegno vitalizio mensile, escludendo che il criterio del carico fiscale possa limitare l’accesso alle prestazioni. Questo principio è stato ulteriormente valorizzato da pronunce di merito, tra cui la Corte d’Appello di Palermo, che ha ribadito la centralità della qualità di orfano rispetto a criteri formali.
Resta tuttavia una tutela non pienamente uniforme, poiché lo speciale assegno vitalizio continua a seguire regole più restrittive. Come evidenziato dall’Avv. Ezio Bonanni, persistono criticità applicative e resistenze amministrative, che impongono ancora il ricorso al contenzioso. Nonostante ciò, l’evoluzione giurisprudenziale segna un avanzamento significativo verso un sistema più equo, fondato sui principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.
SS.UU. 34713/2025: assegno vitalizio anche per figli non a carico
Con la SS.UU. 34713/2025 la Corte afferma che la presenza del coniuge superstite non può determinare l’automatica esclusione degli orfani dalle prestazioni previdenziali.
Secondo i giudici, il parametro del carico fiscale non può essere utilizzato come criterio rigido, poiché estraneo alla ratio delle norme sulle vittime del dovere. La tutela deve invece essere letta in funzione del danno subito e della finalità compensativa dell’intervento pubblico.
In questo quadro, viene riconosciuto agli orfani non fiscalmente a carico, anche in presenza del coniuge, il diritto all’assegno vitalizio mensile previsto dalla legge n. 407 del 1998, con decorrenza dal decesso della vittima e adeguamento automatico.
Gli effetti concreti della nuova pronuncia: intervista all’Avv. Ezio Bonanni
Come spiegato dall’Avv. Ezio Bonanni nell’intervista al giornalista Luigi Abbate, la pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un avanzamento decisivo, ma non esaurisce tutte le criticità del sistema.

La tutela resta infatti parziale sul piano previdenziale, poiché agli orfani non a carico fiscale non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio. Permane inoltre una frammentazione delle prestazioni che continua a fondarsi su parametri formali difficilmente conciliabili con la perdita del genitore.
Il nodo dell’equiparazione piena con le vittime del terrorismo quindi non risulta del tutto risolto, dal momento che per queste ultime la tutela degli orfani non conosce analoghe limitazioni legate al carico fiscale. Restano infine aperti profili di possibile incostituzionalità, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione e al principio di solidarietà.
Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento critico: la giurisprudenza e la prassi amministrativa non sono ancora pienamente allineate, con numerose amministrazioni che continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi contenziosi. L’avv. Ezio Bonanni denuncia oltre cento posizioni attualmente aperte dall’Osservatorio Nazionale Amianto per il riconoscimento degli assegni vitalizi negati dall’amministrazione agli orfani non a carico fiscale.
Dalla teoria alla prassi: la decisione della Corte d’Appello di Palermo
L’indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite ha trovato una prima, significativa applicazione nella recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha accolto l’impugnazione proposta da Fabio Barone, difeso dall’Avv. Ezio Bonanni ribaltando la decisione del Tribunale di Trapani.
I giudici hanno chiarito che il carico fiscale non può costituire un criterio dirimente per negare le provvidenze previste dalla normativa speciale, poiché è la condizione di orfano di vittima del dovere a fondare il diritto alle prestazioni. In attuazione di questo principio, la Corte ha riconosciuto l’assegno vitalizio mensile di 500 euro, gli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti e ha disposto l’aggiornamento della graduatoria nazionale. Si tratta di una pronuncia destinata ad incidere su numerose situazioni analoghe ancora pendenti, segnando il superamento di una prassi ritenuta discriminatoria.
Prevenzione, obblighi del datore di lavoro e sorveglianza sanitaria
La gestione del rischio da piombo rientra nell’ambito del rischio chimico disciplinato dal D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare l’esposizione, adottare misure preventive e garantire condizioni di lavoro sicure.
Le misure includono la riduzione delle emissioni, la ventilazione degli ambienti, la sostituzione delle sostanze pericolose e l’uso di dispositivi di protezione individuale. Tuttavia, la prevenzione non può limitarsi agli aspetti tecnici. La formazione dei lavoratori è essenziale per garantire comportamenti corretti e consapevoli.
Un ruolo centrale è svolto dalla sorveglianza sanitaria. I lavoratori esposti devono essere sottoposti a controlli periodici, che comprendono anche il monitoraggio biologico, come il dosaggio della piombemia. Questo consente di individuare precocemente eventuali accumuli e di intervenire prima che si sviluppino danni irreversibili.
Secondo l’impostazione sostenuta anche dall’Avv. Ezio Bonanni, la prevenzione deve essere integrata con un sistema efficace di tutela giuridica. Non basta ridurre il rischio. È necessario garantire anche il pieno riconoscimento dei diritti in caso di malattia, attraverso strumenti previdenziali e risarcitori adeguati.
Il piombo resta un rischio attuale, spesso sottovalutato. Per questo motivo, solo un approccio sistemico, che unisca prevenzione, controllo e tutela legale, può garantire una protezione reale e duratura dei lavoratori.
